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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 101/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 03/07/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1 contro
Controparte_1
PQM
Riforma la sentenza n.373/2024 del Tribunale di Cremona e annulla il licenziamento intimato al con comunicazione del 13 ottobre 2023; Parte_1 per l'effetto ordina a di reintegrare il Controparte_1 lavoratore nel posto di lavoro e condanna la società a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole per il primo grado in complessivi € 3.000,00 e per il presente grado di giudizio in complessivi € 2.800,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
distrae le spese in favore dei difensori antistatari.
Il Presidente
R.G. 101/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 03/07/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1 contro
Controparte_1
PQM
Riforma la sentenza n.373/2024 del Tribunale di Cremona e annulla il licenziamento intimato al con comunicazione del 13 ottobre 2023; Parte_1 per l'effetto ordina a di reintegrare il Controparte_1 lavoratore nel posto di lavoro e condanna la società a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole per il primo grado in complessivi € 3.000,00 e per il presente grado di giudizio in complessivi € 2.800,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
distrae le spese in favore dei difensori antistatari.
Il Presidente