CA
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Emilio Sirianni Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.588 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv. PILEGGI ANTONIO, Parte_1
ricorrente in riassunzione
E
, con l'avv. VETERE GIANLUCA, Controparte_1
resistente in riasunzione
, CP_2
resistente in riassunzione
FATTO.
1 1.Con ricorso depositato in data 2/04/2014, i sig.ri e CP_2 CP_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e - premesso di essere stati Parte_1
assunti alle dipendenze della resistente rispettivamente in data 9/05/2006 e in data
10/10/2009 - deducevano che con scrittura privata autenticata del 22/09/2011, la società aveva stipulato con la società un contratto di Controparte_3
affidamento del reparto in cui essi lavoravano (produzione e vendita al minuto di prodotti di pizzeria, rosticceria, friggitoria).
Assumevano che con tale contratto, le parti avessero convenuto il passaggio dei lavoratori presso la concedente alle dipendenze del Gestore del reparto ( , con CP_3
l'obbligo della di ricostituire i rapporti di lavoro con i dipendenti del ramo Parte_1
d'azienda oggetto dell'affidamento “in caso di risoluzione dell'affidamento per qualunque causa”.
Specificavano che, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di affidamento, la concedente non aveva comunque adempiuto all'obbligazione di riassumere i lavoratori che a seguito della risoluzione erano stati licenziati dalla per giustificato CP_3
motivo oggettivo.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di ordinare alla di impiegarli alle Parte_1
proprie dipendenze con il medesimo inquadramento contrattuale.
2.Nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda deducendo che: Parte_1
- la risoluzione del contratto era dipesa dalla circostanza che la porzione immobiliare relativa al reparto oggetto dell'affidamento era stata richiesta in restituzione dalla società ( proprietaria del centro commerciale Parte_2 Org_1
, che aveva deciso di esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto di
[...]
locazione stipulato con Parte_1
-aveva soppresso il reparto in cui i ricorrenti erano stati occupati;
- i ricorrenti non avevano impugnato ritualmente il licenziamento intimato dalla
[...]
entro il termine di legge previsto e avevano, dunque, perso la possibilità di CP_3
ottenere la reintegrazione da parte della convenuta.
2 3.Il Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
-dalla semplice lettura della clausola pattizia (art. 13 del contratto di affidamento) emergeva chiaramente che i rapporti di lavoro trasferiti ex art. 2112 c.c. alla società per tutta la durata dell'affidamento, sarebbero CP_3 Controparte_3
ritornati in capo alla concedente quale effetto automatico della risoluzione del contratto tra le due società;
- a far data dal 24/06/2013 (data di decorrenza della risoluzione del contratto di affidamento) i lavoratori sarebbero dovuti automaticamente ritornare alle dipendenze della a nulla rilevando che i licenziamenti fossero stati intimati in data Parte_1
3/06/2013 dalla e che i lavoratori non li avessero ritualmente impugnati. CP_3
4. impugnava tale decisione lamentando l'erronea interpretazione dell'art. Parte_1
13 del contratto su cui il Giudicante aveva fondato l'intero percorso motivazionale.
Evidenziava che il Tribunale non avrebbe ravvisato il riferimento al “ritrasferimento” dell'attività da parte della contenuto nel testo, come pure non avrebbe CP_3 considerato il penultimo capoverso dell'art. 13 cit. in cui si leggeva “incombe esclusivamente sul gestore, pertanto, l'onere di dare disdetta in tempo utile ai dipendenti dallo stesso assunti, ovvero trasferirli ad altra attività o comunque adottare ogni precauzione ed iniziativa atta a evitare che tali dipendenti possano vantare il diritto a passare alle dipendenze della concedente”.
Addebitava dunque al primo giudice di avere omesso di considerare:
1) l'obbligo della cessionaria di dare disdetta in tempo utile ai dipendenti dalla stessa assunti, ovvero di trasferirli ad altra attività e comunque di adottare ogni precauzione ed iniziativa atta ad evitare che tali dipendenti potessero vantare il diritto a passare alle dipendenze della concedente (contenuto dell'ultimo capoverso dell'art. 13);
2) che l'accordo tra le parti non potesse avere l'effetto automatico "reale" della prosecuzione dei rapporti con la cedente - effetto del tutto privo di copertura giuridica - ma avere, al più, effetto obbligatorio.
5.Instauratosi il contraddittorio, la Corte respingeva l'appello perchè:
3 - la lettura del penultimo capoverso dell'art. 13 del contratto di cessione – laddove viene sancito l'obbligo del cessionario di dare disdetta in tempo utile ai dipendenti dallo stesso assunti, ovvero trasferirli ad altra attività e comunque adottare ogni precauzione ed iniziativa atta ad evitare che tali dipendenti possano vantare il diritto a passare alle dipendenze della concedente- non fa altro che confermare la bontà dell'interpretazione del Giudice di prime cure;
tale disposizione, infatti, si riferisce testualmente ai lavoratori assunti direttamente dal gestore/concessionario, e fa pendant con le disposizioni valorizzate dal Tribunale, che sono il risultato della preoccupazione delle parti di evitare che nel novero dei lavoratori di "ritorno" alla cedente possano finire per rientrare anche quelli estranei al gruppo originariamente oggetto di cessione>;
- lo stesso tenore dell'accordo tra le parti lasciava chiaramente intendere che i rapporti di lavoro proseguissero automaticamente con la cedente, laddove stabiliva che “ alla risoluzione del contratto ... per qualsiasi causa ... detti rapporti torneranno in capo alla cedente ...";
- la copertura normativa era da rinvenire nello stesso art. 2112 c.c., che andava applicato in forma binaria, alla prima cessione e alla seconda (ossia quella di “ritorno” dei lavoratori alla cedente).
7. .La Suprema Corte, adita da . ha annullato tale decisione affermando che: Parte_1
normativo del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria cedente e poi retrocessionaria, nell'art. 2112 Parte_1
cod.civ. (espressamente richiamato nella clausola di cui all'art. 13 del contratto concluso tra le due società), che deve trovare applicazione anche in ipotesi di retrocessione. Ha tuttavia errato nella ricostruzione dei rapporti tra l'art. 2112 cod. civ. e il licenziamento intimato prima del trasferimento di azienda o di un suo ramo (o della retrocessione)……….In conclusione, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria (o della retrocessionaria) si realizza, ai sensi dell'art.
2112 cod. civ., per i lavoratori che sono dipendenti della cedente (o della retrocecedente) al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell'annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto
4 di lavoro. La Corte di appello non si è attenuta a questi principi poiché ha considerato operante la garanzia di cui all'art. 2112 cod. civ. nei confronti degli attuali controricorrenti sebbene essi, al momento della (retro)cessione, non fossero più dipendenti di fatto della (retro)cedente, come addetti al ramo oggetto di (retro)cessione, né tali potevano considerarsi de iure, a causa del licenziamento intimato prima della
(retro)cessione e non impugnato>>.
Ha, quindi, rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione della controversia in applicazione dei principi di diritto dianzi esposti.
9. Con ricorso del 13.6.2022, ha riassunto il giudizio nei Parte_1
confronti di entrambi i lavoratori.
10. Si è costituito solo che, dopo avere eccepito la nullità Controparte_1
della notifica per violazione del termine minimo di comparizione, ha espressamente rinunciato alla ricostituzione del rapporto di lavoro con Parte_1
11. Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc. Alle parti è stato assegnato un termine di giorni quindici per il deposito con modalità telematica di note scritte, decorrente dalla comunicazione
( avvenuta il 20.2.2024) del provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza pubblica già fissata e non tenutasi;
alla scadenza del termine predetto
(6 marzo 2024 che, ai sensi dell'art.127 ter cpc, è considerata data di udienza a tutti gli effetti.), il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato la decisione.
DIRITTO.
12.Preliminarmente rileva la Corte che la rinuncia che ha Controparte_1 ritualmente formulato <…in ragione della sentenza n. 8019/2022 con cui la Corte di
Caassazionc ha cassato la sentenza n.1285/2018 resa della Corte d'Appello di
Catanzaro - Sezione Lavoro -….ad ogni pretesa di ricostituzione del rapporto cli lavoro alle dipendenze dell , è idonea a rimuovere ogni motivo Parte_1
di conflittualità tra le parti.
Il ricorso che egli ha proposto al fine di ottenere il riconoscimento di quel diritto a cui ha espressamente rinunciato, va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia giudiziale.
5 13. Rispetto alla posizione del va innanzitutto precisato che ogni nullità che CP_2
attiene alla sua evocazione nel presente giudizio di rinvio è da ritenersi sanata.
E ciò in quanto, la prima udienza di discussione del 13.7.2023 ( per la quale la notifica del ricorso è tardiva), è stata rinviata d'ufficio con decreto del 5.7.2023 all'udienza del
5.3.2024 e rispetto a questa ha proceduto a notificare il ricorso in Parte_1
riassunzione ( unitamente al decreto originario di fissazione di udienza del 13.7.2023 e decreto di rinvio d'ufficio al 5.7.2023), a mezzo posta a.r., spedita il 2.2.2024 e ricevuta in data 8.2.2024, nel rispetto del termine minimo di comparizione.
14.Ciò precisato, la domanda del deve ritenersi infondata, in applicazione nel CP_2
presente giudizio di rinvio del principio stabilito dalla Corte di Cassazione, pacifico essendo in atti il suo licenziamento ( non impugnato) in data anteriore alla retrocessione da ad del ramo di azienda a cui egli era addetto. CP_3 Parte_1
15. In definitiva, decidendosi in questa sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Parte_1
Lavoro n. 119/17, :
-la domanda di va dichiarata inammissibile per sopravvenuta Controparte_1
carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere;
.
-la domanda di va rigettata. CP_2
8.Le spese del primo grado, del secondo grado e del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, istruzione
(limitatamente al primo grado) e decisione della causa, in relazione alla fascia di valore indeterminabile.
Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, avuto riguardo al contegno processuale di non opposizione mantenuto da entrambi i lavoratori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione riassunto da con ricorso depositato il 13/06/2022 , Pt_1 Parte_1
6 sull'appello proposto dalla società predetta avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 119/2017, pubblicata in data 01/02/2017, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.119/2017: 1) dichiara inammissibile la domanda di per sopravvenuta carenza di Controparte_1
interesse, essendo cessata la materia del contendere;
2) rigetta la domanda di CP_2
;
[...]
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di CP_2 Controparte_1
lite, che liquida in euro 4.700,00 quanto al primo grado, in euro 3.500,00 quanto al secondo grado, in euro 2800,00 quanto alla fase dinanzi alla Corte di Cassazione, tutte oltre accessori di legge;
-compensa le spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2024
La Presidente est.
Dr.ssa Gabriella Portale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Emilio Sirianni Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.588 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv. PILEGGI ANTONIO, Parte_1
ricorrente in riassunzione
E
, con l'avv. VETERE GIANLUCA, Controparte_1
resistente in riasunzione
, CP_2
resistente in riassunzione
FATTO.
1 1.Con ricorso depositato in data 2/04/2014, i sig.ri e CP_2 CP_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e - premesso di essere stati Parte_1
assunti alle dipendenze della resistente rispettivamente in data 9/05/2006 e in data
10/10/2009 - deducevano che con scrittura privata autenticata del 22/09/2011, la società aveva stipulato con la società un contratto di Controparte_3
affidamento del reparto in cui essi lavoravano (produzione e vendita al minuto di prodotti di pizzeria, rosticceria, friggitoria).
Assumevano che con tale contratto, le parti avessero convenuto il passaggio dei lavoratori presso la concedente alle dipendenze del Gestore del reparto ( , con CP_3
l'obbligo della di ricostituire i rapporti di lavoro con i dipendenti del ramo Parte_1
d'azienda oggetto dell'affidamento “in caso di risoluzione dell'affidamento per qualunque causa”.
Specificavano che, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di affidamento, la concedente non aveva comunque adempiuto all'obbligazione di riassumere i lavoratori che a seguito della risoluzione erano stati licenziati dalla per giustificato CP_3
motivo oggettivo.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di ordinare alla di impiegarli alle Parte_1
proprie dipendenze con il medesimo inquadramento contrattuale.
2.Nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda deducendo che: Parte_1
- la risoluzione del contratto era dipesa dalla circostanza che la porzione immobiliare relativa al reparto oggetto dell'affidamento era stata richiesta in restituzione dalla società ( proprietaria del centro commerciale Parte_2 Org_1
, che aveva deciso di esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto di
[...]
locazione stipulato con Parte_1
-aveva soppresso il reparto in cui i ricorrenti erano stati occupati;
- i ricorrenti non avevano impugnato ritualmente il licenziamento intimato dalla
[...]
entro il termine di legge previsto e avevano, dunque, perso la possibilità di CP_3
ottenere la reintegrazione da parte della convenuta.
2 3.Il Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
-dalla semplice lettura della clausola pattizia (art. 13 del contratto di affidamento) emergeva chiaramente che i rapporti di lavoro trasferiti ex art. 2112 c.c. alla società per tutta la durata dell'affidamento, sarebbero CP_3 Controparte_3
ritornati in capo alla concedente quale effetto automatico della risoluzione del contratto tra le due società;
- a far data dal 24/06/2013 (data di decorrenza della risoluzione del contratto di affidamento) i lavoratori sarebbero dovuti automaticamente ritornare alle dipendenze della a nulla rilevando che i licenziamenti fossero stati intimati in data Parte_1
3/06/2013 dalla e che i lavoratori non li avessero ritualmente impugnati. CP_3
4. impugnava tale decisione lamentando l'erronea interpretazione dell'art. Parte_1
13 del contratto su cui il Giudicante aveva fondato l'intero percorso motivazionale.
Evidenziava che il Tribunale non avrebbe ravvisato il riferimento al “ritrasferimento” dell'attività da parte della contenuto nel testo, come pure non avrebbe CP_3 considerato il penultimo capoverso dell'art. 13 cit. in cui si leggeva “incombe esclusivamente sul gestore, pertanto, l'onere di dare disdetta in tempo utile ai dipendenti dallo stesso assunti, ovvero trasferirli ad altra attività o comunque adottare ogni precauzione ed iniziativa atta a evitare che tali dipendenti possano vantare il diritto a passare alle dipendenze della concedente”.
Addebitava dunque al primo giudice di avere omesso di considerare:
1) l'obbligo della cessionaria di dare disdetta in tempo utile ai dipendenti dalla stessa assunti, ovvero di trasferirli ad altra attività e comunque di adottare ogni precauzione ed iniziativa atta ad evitare che tali dipendenti potessero vantare il diritto a passare alle dipendenze della concedente (contenuto dell'ultimo capoverso dell'art. 13);
2) che l'accordo tra le parti non potesse avere l'effetto automatico "reale" della prosecuzione dei rapporti con la cedente - effetto del tutto privo di copertura giuridica - ma avere, al più, effetto obbligatorio.
5.Instauratosi il contraddittorio, la Corte respingeva l'appello perchè:
3 - la lettura del penultimo capoverso dell'art. 13 del contratto di cessione – laddove viene sancito l'obbligo del cessionario di dare disdetta in tempo utile ai dipendenti dallo stesso assunti, ovvero trasferirli ad altra attività e comunque adottare ogni precauzione ed iniziativa atta ad evitare che tali dipendenti possano vantare il diritto a passare alle dipendenze della concedente- non fa altro che confermare la bontà dell'interpretazione del Giudice di prime cure;
tale disposizione, infatti, si riferisce testualmente ai lavoratori assunti direttamente dal gestore/concessionario, e fa pendant con le disposizioni valorizzate dal Tribunale, che sono il risultato della preoccupazione delle parti di evitare che nel novero dei lavoratori di "ritorno" alla cedente possano finire per rientrare anche quelli estranei al gruppo originariamente oggetto di cessione>;
- lo stesso tenore dell'accordo tra le parti lasciava chiaramente intendere che i rapporti di lavoro proseguissero automaticamente con la cedente, laddove stabiliva che “ alla risoluzione del contratto ... per qualsiasi causa ... detti rapporti torneranno in capo alla cedente ...";
- la copertura normativa era da rinvenire nello stesso art. 2112 c.c., che andava applicato in forma binaria, alla prima cessione e alla seconda (ossia quella di “ritorno” dei lavoratori alla cedente).
7. .La Suprema Corte, adita da . ha annullato tale decisione affermando che: Parte_1
normativo del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria cedente e poi retrocessionaria, nell'art. 2112 Parte_1
cod.civ. (espressamente richiamato nella clausola di cui all'art. 13 del contratto concluso tra le due società), che deve trovare applicazione anche in ipotesi di retrocessione. Ha tuttavia errato nella ricostruzione dei rapporti tra l'art. 2112 cod. civ. e il licenziamento intimato prima del trasferimento di azienda o di un suo ramo (o della retrocessione)……….In conclusione, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria (o della retrocessionaria) si realizza, ai sensi dell'art.
2112 cod. civ., per i lavoratori che sono dipendenti della cedente (o della retrocecedente) al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell'annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto
4 di lavoro. La Corte di appello non si è attenuta a questi principi poiché ha considerato operante la garanzia di cui all'art. 2112 cod. civ. nei confronti degli attuali controricorrenti sebbene essi, al momento della (retro)cessione, non fossero più dipendenti di fatto della (retro)cedente, come addetti al ramo oggetto di (retro)cessione, né tali potevano considerarsi de iure, a causa del licenziamento intimato prima della
(retro)cessione e non impugnato>>.
Ha, quindi, rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione della controversia in applicazione dei principi di diritto dianzi esposti.
9. Con ricorso del 13.6.2022, ha riassunto il giudizio nei Parte_1
confronti di entrambi i lavoratori.
10. Si è costituito solo che, dopo avere eccepito la nullità Controparte_1
della notifica per violazione del termine minimo di comparizione, ha espressamente rinunciato alla ricostituzione del rapporto di lavoro con Parte_1
11. Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc. Alle parti è stato assegnato un termine di giorni quindici per il deposito con modalità telematica di note scritte, decorrente dalla comunicazione
( avvenuta il 20.2.2024) del provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza pubblica già fissata e non tenutasi;
alla scadenza del termine predetto
(6 marzo 2024 che, ai sensi dell'art.127 ter cpc, è considerata data di udienza a tutti gli effetti.), il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato la decisione.
DIRITTO.
12.Preliminarmente rileva la Corte che la rinuncia che ha Controparte_1 ritualmente formulato <…in ragione della sentenza n. 8019/2022 con cui la Corte di
Caassazionc ha cassato la sentenza n.1285/2018 resa della Corte d'Appello di
Catanzaro - Sezione Lavoro -….ad ogni pretesa di ricostituzione del rapporto cli lavoro alle dipendenze dell , è idonea a rimuovere ogni motivo Parte_1
di conflittualità tra le parti.
Il ricorso che egli ha proposto al fine di ottenere il riconoscimento di quel diritto a cui ha espressamente rinunciato, va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia giudiziale.
5 13. Rispetto alla posizione del va innanzitutto precisato che ogni nullità che CP_2
attiene alla sua evocazione nel presente giudizio di rinvio è da ritenersi sanata.
E ciò in quanto, la prima udienza di discussione del 13.7.2023 ( per la quale la notifica del ricorso è tardiva), è stata rinviata d'ufficio con decreto del 5.7.2023 all'udienza del
5.3.2024 e rispetto a questa ha proceduto a notificare il ricorso in Parte_1
riassunzione ( unitamente al decreto originario di fissazione di udienza del 13.7.2023 e decreto di rinvio d'ufficio al 5.7.2023), a mezzo posta a.r., spedita il 2.2.2024 e ricevuta in data 8.2.2024, nel rispetto del termine minimo di comparizione.
14.Ciò precisato, la domanda del deve ritenersi infondata, in applicazione nel CP_2
presente giudizio di rinvio del principio stabilito dalla Corte di Cassazione, pacifico essendo in atti il suo licenziamento ( non impugnato) in data anteriore alla retrocessione da ad del ramo di azienda a cui egli era addetto. CP_3 Parte_1
15. In definitiva, decidendosi in questa sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Parte_1
Lavoro n. 119/17, :
-la domanda di va dichiarata inammissibile per sopravvenuta Controparte_1
carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere;
.
-la domanda di va rigettata. CP_2
8.Le spese del primo grado, del secondo grado e del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, istruzione
(limitatamente al primo grado) e decisione della causa, in relazione alla fascia di valore indeterminabile.
Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, avuto riguardo al contegno processuale di non opposizione mantenuto da entrambi i lavoratori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione riassunto da con ricorso depositato il 13/06/2022 , Pt_1 Parte_1
6 sull'appello proposto dalla società predetta avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 119/2017, pubblicata in data 01/02/2017, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.119/2017: 1) dichiara inammissibile la domanda di per sopravvenuta carenza di Controparte_1
interesse, essendo cessata la materia del contendere;
2) rigetta la domanda di CP_2
;
[...]
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di CP_2 Controparte_1
lite, che liquida in euro 4.700,00 quanto al primo grado, in euro 3.500,00 quanto al secondo grado, in euro 2800,00 quanto alla fase dinanzi alla Corte di Cassazione, tutte oltre accessori di legge;
-compensa le spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2024
La Presidente est.
Dr.ssa Gabriella Portale
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