Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 200
Articolo 1Articolo 3
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15 giugno 2006
Art. 2. Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:
a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , le Autorita' ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalita' giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato - che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attivita' di impresa;
b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e all' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ;
c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.
2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attivita' produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 11 del citato decreto-legge n. 82 del 2005 , si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE , 80/767/CEE e 88/295/CEE) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992, e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dell' art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , nonche' dell' art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, e' il seguente:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma l, lettera b)".
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti aggiudicatori). - 1. Sono soggetti aggiudicatori:
(Omissis).
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi".
Entrata in vigore il 15 giugno 2006
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