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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 1366/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 08/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1366/2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mei Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SS AN, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di ottenere CP_1
l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 34720190001144485000 del 24 giugno 2019 dal 07/2018 per l'importo di € 2.049,68, n. 34720210000915789000 del 09 novembre 2021 relativo al periodo 01/2019 a 12/2019 per l'importo di € 3.309,36; Avviso n. 34720220001203163000 del 23 luglio 2022 relativo al periodo 01/2020 a 12/2020 per l'importo di € 4.266,88; Avviso n. 34720220003059527000 del 24 dicembre 2022 relativo al periodo 01/2021 a 12/2021 per l'importo di € 3.196,25; Avviso n. 34720230001203348000 del 24 novembre 2023 relativo al periodo 01/2021 a 12/2022 per l'importo di € 4.559,10; Avviso n. 34720240002052257000 del 24 ottobre 2024 relativo al periodo 01/2022 a 12/2023 per l'importo di € 4.776,71, tutti notificati da , CP_1 stante l' intervenuta cessazione dell'attività lavorativa in data 30.06.2018 con cancellazione dal registro delle imprese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto CP_1 all'annullamento dei succitati avvisi di addebito oggetto del presente giudizio previa cancellazione retroattiva a far data dal 30.06.2018 della posizione del ricorrente nella gestione commercianti, allegando provvedimento di annullamento del 24/6/2025.
All'udienza del 08/10/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 8.10.25, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuto annullamento da parte dell degli avvisi di addebito oggetto di CP_1 giudizio con provvedimento del 24/6/25 dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l provveduto alla liquidazione di quanto richiesto solo CP_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1366/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 09/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 08/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1366/2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mei Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SS AN, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di ottenere CP_1
l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 34720190001144485000 del 24 giugno 2019 dal 07/2018 per l'importo di € 2.049,68, n. 34720210000915789000 del 09 novembre 2021 relativo al periodo 01/2019 a 12/2019 per l'importo di € 3.309,36; Avviso n. 34720220001203163000 del 23 luglio 2022 relativo al periodo 01/2020 a 12/2020 per l'importo di € 4.266,88; Avviso n. 34720220003059527000 del 24 dicembre 2022 relativo al periodo 01/2021 a 12/2021 per l'importo di € 3.196,25; Avviso n. 34720230001203348000 del 24 novembre 2023 relativo al periodo 01/2021 a 12/2022 per l'importo di € 4.559,10; Avviso n. 34720240002052257000 del 24 ottobre 2024 relativo al periodo 01/2022 a 12/2023 per l'importo di € 4.776,71, tutti notificati da , CP_1 stante l' intervenuta cessazione dell'attività lavorativa in data 30.06.2018 con cancellazione dal registro delle imprese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto CP_1 all'annullamento dei succitati avvisi di addebito oggetto del presente giudizio previa cancellazione retroattiva a far data dal 30.06.2018 della posizione del ricorrente nella gestione commercianti, allegando provvedimento di annullamento del 24/6/2025.
All'udienza del 08/10/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 8.10.25, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuto annullamento da parte dell degli avvisi di addebito oggetto di CP_1 giudizio con provvedimento del 24/6/25 dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l provveduto alla liquidazione di quanto richiesto solo CP_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1366/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 09/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore