Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'08/04/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10614/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Obbligo contributivo del datore di lavoro e trattamento di fine rapporto”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il Parte_1
24/12/1965, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Maria CodiceFiscale_1
Rolandina Petralia, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alvaro Di Paola e Marco Emanuele Cutore,
[...] giusta procura in atti;
- Resistente –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Valentina Schilirò, giusta procura generale notarile in atti;
- Litisconsorte necessario -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2022, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di aver lavorato dall'anno 2013 e sino al 2016 alle dipendenze della signora
[...] in difetto di alcuna regolarizzazione del rapporto di lavoro;
CP_1
- che il rapporto era stato regolarizzato con contratto a decorrere dall'11 gennaio 2017;
- di aver svolto qualsiasi attività richiesta dal datore di lavoro, anche al di là delle mansioni contrattualmente previste, senza aver ricevuto la giusta remunerazione;
- di aver espletato la propria attività lavorativa tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi, nonostante fosse stato regolarizzato soltanto per 100 giorni;
- di essere stato destinatario di comportamenti vessatori, quali rimproveri verbali innanzi ai colleghi e maltrattamenti;
- che il datore di lavoro non aveva versato in suo favore i contributi dovuti ciò concretizzando grave inadempimento e obbligo di risarcimento del danno
- che, pertanto, ha diritto al versamento a carico del datore di lavoro degli oneri previdenziali omessi, nonché del TFR maturato e non corrisposto;
1
e compensi difensivi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che rende la dovuta dichiarazione di legge”. Disposta all'udienza del 28/03/2023 la rinnovazione della notificazione previa acquisizione di certificato di residenza la causa è stata rinviata all'udienza dell'1 giugno 2023.
Con memoria difensiva depositata in data 26/05/2023 si è tardivamente costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per Controparte_1 genericità della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa, e contestando in fatto la sussistenza del rapporto dedotto. Contestava che il ricorrente avesse mai lavorato quale dipendente dal 2015 e tantomeno dal 2014 e/o dal 2013, pur avendogli offerto ospitalità e vitto nella sua tenuta per spirito caritatevole, che solo con la roipresa delle coltivazioni intensive il ricorrente aveva espletato attività lavorativa quale bracciante avventizio soltanto nei seguenti periodi lavorato quale dipendente a giornata soltanto nei seguenti periodi: - Dal 15.9.2016 al 31.12.2016 per 52 giornate;
- Dal 12.1.2017 al 30.12.2017 per 30 giornate con proroga di 80 giornate;
Dal 3.5.2018 al 30.12.2018 per 100 giornate lavorative (regolarmente denunciati - come da documentazione in atti) in riferimento ai quali periodi essa resistente aveva versato e stava ancora versando mediante la definizione agevolata (delle cartelle esattoriali di pagamento) la contribuzione dovuta.
Contestava dunque che vi fosse mai stata per periodi di lavoro di tipo subordinato diversi e /o di durata maggiore da quelli di tipo avventizio sopra indicati alcuna prestazione lavorativa e/o alcuna omissione contributiva. Deduceva dunque che ogni diversa deduzione era carente e sfornita di prova.
Inoltre infondata ed inammissibile appariva la richiesta indeterminata di risarcimento danni.
Eccepita la non integrità del contradditorio nei confronti dell'Ente previdenziale ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Con ordinanza del 31 maggio 2023, rilevato il difetto di integrità del contradditorio nei CP_ confronti dell' quale litisconsorte necessario nei giudizi aventi domande relative ai contributi previdenziali, è stato ordinata al ricorrente la chiamata in causa dell'Ente.
Con memoria difensiva dell'08/09/2023 si è tempestivamente costituito l'
[...]
dichiarandosi estraneo al rapporto controverso e disponibile alla CP_3 ricezione delle contribuzioni pertinenti, di cui si è riservato il computo.
In assenza di istanze di istruttoria orale, istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza dell'08/04/2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Le assorbenti considerazioni di cui infra consentono di lasciare in disparte ogni valutazione con riferimento alle eccezioni di parte resistente (di prescrizione e di nullità del ricorso per genericità della domanda) rilevandosi, in ogni caso come appaia
2 intervenuta la decadenza in ordine alle dette eccezioni attesa la costituzione del convenuto oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c..( a seguito del mutamento di orientamento sull'insanabilità e rilievo officioso di tale vizio genetico dell'atto, la Suprema Corte ha statuito che “nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 157 cod. proc. civ., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. civ. n.
4557/2009)).
Ciò posto, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ancorché le conclusioni dell'atto introduttivo siano circoscritte alla domanda di condanna al versamento degli oneri contributivi e di una somma a titolo di risarcimento del danno, oggetto preliminare del presente giudizio, in quanto titolo fondante la pretesa avanzata in ricorso, è l'accertamento della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la ditta individuale resistente per il periodo che va dal 2013 sino al 2016 (non regolarizzato) e dedotto come atteggiatosi in modo diverso rispetto a quello effettivamente denunciato dall' 11/01/2017. Va a tal riguardo evidenziato che l'onere di prova gravante sulla parte che intenda dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale
è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato.
In particolare, il lavoratore che agisce in giudizio per far valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenuto altresì conto che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione
«requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro
3 subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 /
2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n. 2439
/2019).
In applicazione di tali principi, è escluso che il lavoratore benefici di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata. L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, dunque, è l'assoggettamento del prestatore nell'attuazione dei compiti affidatogli a direttive datoriali e, in caso di inosservanza, all'esercizio del relativo potere sanzionatorio.
Al riguardo, inoltre, giova osservare che il concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, “affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”. (Cass. 16.11.2018,
n.29646).
In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto, e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (cfr. sentenze 29646/2018, 19436/2017, 21028/2006).
Ciò detto, parte ricorrente deve indicare in maniera quanto più dettagliata possibile i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di cui chiede (o debba chiedere) l'accertamento.
La prospettazione difensiva di cui al ricorso risulta sommaria e vaga, poiché non ha allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Nessuna concreta allegazione in fatto viene a tal riguardo formulata dalla parte, la quale si limita ad allegare di avere lavorato per la resistente, senza specificare il tipo di mansione svolta, il CCNL applicabile, l'orario rispettato, la durata del rapporto (non sono indicate una data di inizio e fine), chi era la persona da cui riceveva le direttive, se, effettivamente le riceveva, se fosse assoggettata al potere disciplinare del datore di lavoro o di un suo preposto, quali conseguenze si verificavano o erano previste in caso di violazione dell'orario di lavoro, chi le corrispondeva la retribuzione e in quale misura.
Alla genericità e carenze delle allegazioni assertive presenti in ricorso si somma l'inesistenza di alcuna richiesta di prova (documentale o testimoniale) idonea a comprovare le circostanze di fatto fondanti il vincolo della subordinazione per il periodo asseritamente svolto “in nero”, nonché fondanti le pretese azionate in relazione ad una (quanto mai generica) deduzione di prestazione lavorativa svolta tutto l'anno
(in luogo dei 100 giorni denunciati). Altresì dovendosi rilevare – sì come segnalato
4 dalla resistente – che anche la documentazione che si indica come prodotta in allegato al ricorso (cfr ricorso) non sia depositata agli atti.
Neppure detta carenza in punto di allegazione è colmabile, secondo costante giurisprudenza di legittimità, attraverso eventuali offerte istruttorie;
in ogni caso le offerte istruttorie sono identificabili in un non conducente interrogatorio libero della parte stessa.
Ciò detto, dal quadro assertorio e probatorio emerso non si dispone di sufficienti elementi di giudizio per ritenere sussistenti gli elementi caratterizzanti la subordinazione, né a fronte peraltro della contestazione della parte resistente – appare sufficientemente tratteggiata una prestazione lavorativa di tipo subordinato svoltasi con caratteri diversi rispetto a quelli allegati e comprovati dalla parte resistente, da cui possa scaturire qualsivoglia pretesa siccome peraltro genericamente affermata in ricorso. Analoghe considerazioni valgono altresì con riferimento alla generica domanda risarcitoria pure articolata in ricorso.
In conclusione, la domanda va rigettata, poiché non risulta adeguatamente prospettata, né provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (nei periodi dedotti) e/o che si atteggi in termini diversi rispetto a quelli ammessi dalla parte resistente, né dunque dei presupposti a fondamento delle oltremodo generiche pretese azionate, restando assorbita ogni altra questione.
Alla luce di quanto sin qui osservato, il ricorso va rigettato.
Stante la natura delle parti e la concreta vicenda processuale le spese di lite, tra e possono compensarsi per la metà; per la Parte_1 Controparte_1 restante metà seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), considerato il presumibile valore della causa (entro 5.200,01) vanno poste a carico di parte ricorrente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte resistente;
possono, invece, CP_ compensarsi nei confronti dell' attesa la posizione rivestita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di parte Parte_1 resistente, delle spese processuali, in misura della metà che si liquidano - in parte qua
- in complessivi € 500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente;
compensa le spese di lite per la restante parte (1/2). CP_ compensa le spese di lite nei confronti dell'
Così deciso in Catania, in data 09 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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