CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/08/2025, n. 29336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29336 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZH DO nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. GIUSEPPE INTERRANTE, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 2025, rilevato che all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale non si era potuto accertare da quale condotta delittuosa provenisse la somma rinvenuta nel possesso di GM Zheng sottoposta a sequestro, e che non si era ritenuto di poter diversamente qualificare il contestato riciclaggio in ricettazione in assenza di un approfondimento in merito alla provenienza del denaro in sequestro, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere agli approfondimenti e ad eventuali nuove formulazioni. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29336 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2025 2 1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di GM Zheng, eccependo l’abnormità della stessa, in quanto il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull'oggetto della cognizione specificatamente devoluto, ossia su una pronuncia sul fatto oggetto dell'imputazione; la restituzione degli atti al Pubblico ministero non si fondava sull'ipotesi di un fatto diverso da quello contestato per circostanze di luogo o di tempo o per modalità difformi da quelle descritte nell'imputazione, ma sul rilievo dell'insussistenza, quantomeno sotto il profilo probatorio, della fattispecie criminosa ascritta all'imputata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che “è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate)” (Sez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. DI e altro, Rv. 273696 – 01: si veda anche Sez.
2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva: la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato). Nel caso in esame il Tribunale, una volta ritenuto che non si potesse accertare l’esistenza di un reato presupposto del contestato riciclaggio, avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di cui al capo di imputazione;
la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ha comportato una abnormità sia strutturale (per essere il provvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore), sia funzionale (per essere l'atto causa di una stasi del procedimento, non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali). 3 L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/07/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. GIUSEPPE INTERRANTE, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 2025, rilevato che all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale non si era potuto accertare da quale condotta delittuosa provenisse la somma rinvenuta nel possesso di GM Zheng sottoposta a sequestro, e che non si era ritenuto di poter diversamente qualificare il contestato riciclaggio in ricettazione in assenza di un approfondimento in merito alla provenienza del denaro in sequestro, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere agli approfondimenti e ad eventuali nuove formulazioni. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29336 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2025 2 1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di GM Zheng, eccependo l’abnormità della stessa, in quanto il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull'oggetto della cognizione specificatamente devoluto, ossia su una pronuncia sul fatto oggetto dell'imputazione; la restituzione degli atti al Pubblico ministero non si fondava sull'ipotesi di un fatto diverso da quello contestato per circostanze di luogo o di tempo o per modalità difformi da quelle descritte nell'imputazione, ma sul rilievo dell'insussistenza, quantomeno sotto il profilo probatorio, della fattispecie criminosa ascritta all'imputata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che “è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate)” (Sez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. DI e altro, Rv. 273696 – 01: si veda anche Sez.
2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva: la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato). Nel caso in esame il Tribunale, una volta ritenuto che non si potesse accertare l’esistenza di un reato presupposto del contestato riciclaggio, avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di cui al capo di imputazione;
la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ha comportato una abnormità sia strutturale (per essere il provvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore), sia funzionale (per essere l'atto causa di una stasi del procedimento, non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali). 3 L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/07/2025