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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 17172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17172 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 26277/25 promossa da
, c.f. , nato a San Giorgio a [...] il 5 gennaio Parte_1 C.F._1
1974, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Alessi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Viale Italia 399, La Spezia (SP);
- Ricorrente-
Contro
, Controparte_1
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano emesso dall'Ambasciata di Italia a Santo Domingo in data 10.01.2025 relativo alla coniuge, nata in [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 5 Si legge nel provvedimento impugnato che “non vi è prova di una relazione assidua e costante e di un'effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale tra gli sposi. Non vi sono prove di convivenza”.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta il vizio di motivazione del provvedimento emesso dall'Amministrazione, ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio del visto. Questi allega che conosceva la coniuge tramite sociale network nel 2023, che la sposava il 13 dicembre 2023 a Santo
Domingo e chiede di “ordinare al e, per suo tramite, all'Ambasciata Controparte_1
d'Italia in Santo Domingo di voler rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare come previsto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs. n. 286/98”.
Viene prodotta la seguente documentazione: passaporto del ricorrente, certificato di matrimonio, visura camerale, registrazione al Comune di Santo Stefano di Magra, preavviso di rigetto, pec del 8.04.24 e sollecito del 16.04.24, pec del 6.06.24, provvedimento di rigetto.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il matrimonio non era stato preceduto da una reale relazione affettiva e genuina tra i coniugi. Invero, dall'istruttoria svolta emergeva che i coniugi si incontravano soltanto una volta prima del matrimonio e la convivenza effettiva durava in totale 20 giorni. L'Amministrazione evidenzia che “il Sig. nel 2023 aveva Pt_1 invitato un'altra cittadina dominicana, Sig.ra per la quale era stato rilasciato il Persona_2 visto, come da stampa su L-Vis (All.3)”, che rimaneva sul territorio italiano oltre la scadenza del visto. Inoltre, in data 19.03.24 otteneva un primo provvedimento di diniego Persona_1 di visto C, fondato sull'assenza di elementi idonei a provare una relazione di coniugio effettiva con l'odierno ricorrente e in data 9/10/24 costei presentava una nuova domanda per visto di tipo D che veniva rigettata (provvedimento impugnato con l'odierno ricorso).
E' stata prodotta la seguente documentazione: verbale intervista della richiedente del 6/03/24, preavviso di rigetto del 6/03/24, visto per turismo dichiarazione personale a Persona_2 titolo di documentazione integrativa del ricorrente del 7/03/24, modulo di diniego visto della richiedente del 19/03/24, modulo di diniego del 10/01/25, movimenti migratori Persona_2
[...]
Con le note sostitutive dell'udienza, il ricorrente si riporta al ricorso introduttivo.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia
pagina 2 di 5 contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del d.lgs. 286/98 il permesso deve essere negato qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilevo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. (Cass. civ. ord. 13189/24)
Invero, in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, il citato articolo 30 dispone che “la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Per accertare il carattere fittizio del legame matrimoniale, il Manuale redatto dalla Commissione europea prevede un “meccanismo di doppia sicurezza”. In primo luogo, devono essere considerati tutti gli indizi di mancanza di abuso (quali la lunga durata della relazione, gli impegni giuridici e finanziari comuni, la presenza di prole) e, soltanto se l'esame di tali indizi non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare la sussistenza di “indici di abuso”, tra cui mancanza di convivenza, condizioni economiche precarie, assenza di un legame affettivo, assenza di comportamenti coerenti con il matrimonio.
Nel caso di specie, il diniego dell'Amministrazione si fonda sulla carenza di elementi comprovanti la sussistenza di una relazione assidua e costante e di una effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale. Nel corso nell'istruttoria svolta dall'autorità consolare emergevano diversi elementi indicativi del carattere fittizio del matrimonio. Anzitutto, la richiedente presentava una precedente domanda di visto (di tipo C), rigettata per la mancanza di prove di convivenza e di una relazione assidua e costante e fondata sulla medesima documentazione prodotta nella seconda domanda.
Inoltre, come confermato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, i due coniugi prima del matrimonio si incontravano soltanto in una occasione (dal 9 al 20 novembre 2023) per poi incontrarsi il giorno del matrimonio, celebrato il 13.12.23.
pagina 3 di 5 La relazione a detta di iniziava due anni prima attraverso una conoscenza Persona_1 telefonica e virtuale. L'Amministrazione ha valutato come indice di fittizietà del matrimonio ulteriori elementi, quali la differenza di età (11 anni) e la breve convivenza (20 giorni totali). Da ultimo, veniva valorizzato il precedente invito presentato dall'odierno ricorrente per un'altra cittadina dominicana che otteneva un visto C per turismo dal 22.04.23 al 26.05.23 ma, come da documentazione allegata (all.7), non rientrava in Repubblica Dominicana alla scadenza.
Ebbene, a fronte di questi elementi, il ricorrente non ha fornito ulteriori allegazioni o documenti idonei a superare le incongruenze sollevate dall'Amministrazione in merito all'esistenza di un'effettiva relazione personale con il coniuge che intende ricongiungere. Invero, nel ricorso introduttivo il ricorrente si limita ad allegare genericamente che “è tuttora titolare di un'attività di ristorazione proficua che ha la propria sede a La Spezia ed a Riomaggiore e quotidianamente si trova presso una o l'altra attività per dirigere i propri dipendenti” e, per tale ragione, “non gli era possibile recarsi assiduamente presso il paese natale della moglie e quindi decideva di avviare le pratiche necessarie per fare in modo che la stessa potesse raggiungerlo in Italia e aiutarlo con il proprio lavoro”.
Nessuno sforzo è tuttavia compiuto dal ricorrente, neppure nei propri scritti difensivi, per ricostruire il legame sentimentale e provare l'effettività del rapporto coniugale, anche attraverso un' attività istruttoria;
alla stato dunque manca qualsiasi elemento di prova circa la conoscenza tra i coniugi né è fornita prova documentale degli asseriti contatti telefonici o social;
nella email del 7.03.24, il ricorrente dichiara che la relazione si è svolta tramite chat che “non presenteremo come documentazione in quanto violano le leggi sulla privacy personale”.
La giurisprudenza, al contrario, ha più volte chiarito che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 24 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita (Cass. civ. Sez. 1, 20 settembre 2013 n. 21612). Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (Cass. civ. S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033; Cass. civ. Sez. 1, 11 luglio 2013 n. 17204 e 1 agosto 2013 n. 18443, ed altre).( cfr Cass.7783/14).
In definitiva l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa , assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la pagina 4 di 5 comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base di un equilibrato apprezzamento (Cass. Civ., sent. n. 15327/2009).
Da ultimo, non risulta allegato né provato alcun sostegno economico costante nel tempo al coniuge.
In conclusione, l'amministrazione ha accertato evidenti indici di strumentalità del vincolo che il ricorrente si è limitato genericamente a censurare, senza peraltro dedurre circostanze sintomatiche di un progetto di vita comune e significative di una comunione spirituale e materiale con la coniuge che intende ricongiungere.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva)
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 26277/25 promossa da
, c.f. , nato a San Giorgio a [...] il 5 gennaio Parte_1 C.F._1
1974, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Alessi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Viale Italia 399, La Spezia (SP);
- Ricorrente-
Contro
, Controparte_1
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano emesso dall'Ambasciata di Italia a Santo Domingo in data 10.01.2025 relativo alla coniuge, nata in [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 5 Si legge nel provvedimento impugnato che “non vi è prova di una relazione assidua e costante e di un'effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale tra gli sposi. Non vi sono prove di convivenza”.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta il vizio di motivazione del provvedimento emesso dall'Amministrazione, ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio del visto. Questi allega che conosceva la coniuge tramite sociale network nel 2023, che la sposava il 13 dicembre 2023 a Santo
Domingo e chiede di “ordinare al e, per suo tramite, all'Ambasciata Controparte_1
d'Italia in Santo Domingo di voler rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare come previsto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs. n. 286/98”.
Viene prodotta la seguente documentazione: passaporto del ricorrente, certificato di matrimonio, visura camerale, registrazione al Comune di Santo Stefano di Magra, preavviso di rigetto, pec del 8.04.24 e sollecito del 16.04.24, pec del 6.06.24, provvedimento di rigetto.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il matrimonio non era stato preceduto da una reale relazione affettiva e genuina tra i coniugi. Invero, dall'istruttoria svolta emergeva che i coniugi si incontravano soltanto una volta prima del matrimonio e la convivenza effettiva durava in totale 20 giorni. L'Amministrazione evidenzia che “il Sig. nel 2023 aveva Pt_1 invitato un'altra cittadina dominicana, Sig.ra per la quale era stato rilasciato il Persona_2 visto, come da stampa su L-Vis (All.3)”, che rimaneva sul territorio italiano oltre la scadenza del visto. Inoltre, in data 19.03.24 otteneva un primo provvedimento di diniego Persona_1 di visto C, fondato sull'assenza di elementi idonei a provare una relazione di coniugio effettiva con l'odierno ricorrente e in data 9/10/24 costei presentava una nuova domanda per visto di tipo D che veniva rigettata (provvedimento impugnato con l'odierno ricorso).
E' stata prodotta la seguente documentazione: verbale intervista della richiedente del 6/03/24, preavviso di rigetto del 6/03/24, visto per turismo dichiarazione personale a Persona_2 titolo di documentazione integrativa del ricorrente del 7/03/24, modulo di diniego visto della richiedente del 19/03/24, modulo di diniego del 10/01/25, movimenti migratori Persona_2
[...]
Con le note sostitutive dell'udienza, il ricorrente si riporta al ricorso introduttivo.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia
pagina 2 di 5 contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del d.lgs. 286/98 il permesso deve essere negato qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilevo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. (Cass. civ. ord. 13189/24)
Invero, in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, il citato articolo 30 dispone che “la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Per accertare il carattere fittizio del legame matrimoniale, il Manuale redatto dalla Commissione europea prevede un “meccanismo di doppia sicurezza”. In primo luogo, devono essere considerati tutti gli indizi di mancanza di abuso (quali la lunga durata della relazione, gli impegni giuridici e finanziari comuni, la presenza di prole) e, soltanto se l'esame di tali indizi non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare la sussistenza di “indici di abuso”, tra cui mancanza di convivenza, condizioni economiche precarie, assenza di un legame affettivo, assenza di comportamenti coerenti con il matrimonio.
Nel caso di specie, il diniego dell'Amministrazione si fonda sulla carenza di elementi comprovanti la sussistenza di una relazione assidua e costante e di una effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale. Nel corso nell'istruttoria svolta dall'autorità consolare emergevano diversi elementi indicativi del carattere fittizio del matrimonio. Anzitutto, la richiedente presentava una precedente domanda di visto (di tipo C), rigettata per la mancanza di prove di convivenza e di una relazione assidua e costante e fondata sulla medesima documentazione prodotta nella seconda domanda.
Inoltre, come confermato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, i due coniugi prima del matrimonio si incontravano soltanto in una occasione (dal 9 al 20 novembre 2023) per poi incontrarsi il giorno del matrimonio, celebrato il 13.12.23.
pagina 3 di 5 La relazione a detta di iniziava due anni prima attraverso una conoscenza Persona_1 telefonica e virtuale. L'Amministrazione ha valutato come indice di fittizietà del matrimonio ulteriori elementi, quali la differenza di età (11 anni) e la breve convivenza (20 giorni totali). Da ultimo, veniva valorizzato il precedente invito presentato dall'odierno ricorrente per un'altra cittadina dominicana che otteneva un visto C per turismo dal 22.04.23 al 26.05.23 ma, come da documentazione allegata (all.7), non rientrava in Repubblica Dominicana alla scadenza.
Ebbene, a fronte di questi elementi, il ricorrente non ha fornito ulteriori allegazioni o documenti idonei a superare le incongruenze sollevate dall'Amministrazione in merito all'esistenza di un'effettiva relazione personale con il coniuge che intende ricongiungere. Invero, nel ricorso introduttivo il ricorrente si limita ad allegare genericamente che “è tuttora titolare di un'attività di ristorazione proficua che ha la propria sede a La Spezia ed a Riomaggiore e quotidianamente si trova presso una o l'altra attività per dirigere i propri dipendenti” e, per tale ragione, “non gli era possibile recarsi assiduamente presso il paese natale della moglie e quindi decideva di avviare le pratiche necessarie per fare in modo che la stessa potesse raggiungerlo in Italia e aiutarlo con il proprio lavoro”.
Nessuno sforzo è tuttavia compiuto dal ricorrente, neppure nei propri scritti difensivi, per ricostruire il legame sentimentale e provare l'effettività del rapporto coniugale, anche attraverso un' attività istruttoria;
alla stato dunque manca qualsiasi elemento di prova circa la conoscenza tra i coniugi né è fornita prova documentale degli asseriti contatti telefonici o social;
nella email del 7.03.24, il ricorrente dichiara che la relazione si è svolta tramite chat che “non presenteremo come documentazione in quanto violano le leggi sulla privacy personale”.
La giurisprudenza, al contrario, ha più volte chiarito che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 24 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita (Cass. civ. Sez. 1, 20 settembre 2013 n. 21612). Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (Cass. civ. S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033; Cass. civ. Sez. 1, 11 luglio 2013 n. 17204 e 1 agosto 2013 n. 18443, ed altre).( cfr Cass.7783/14).
In definitiva l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa , assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la pagina 4 di 5 comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base di un equilibrato apprezzamento (Cass. Civ., sent. n. 15327/2009).
Da ultimo, non risulta allegato né provato alcun sostegno economico costante nel tempo al coniuge.
In conclusione, l'amministrazione ha accertato evidenti indici di strumentalità del vincolo che il ricorrente si è limitato genericamente a censurare, senza peraltro dedurre circostanze sintomatiche di un progetto di vita comune e significative di una comunione spirituale e materiale con la coniuge che intende ricongiungere.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva)
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5