Sentenza 27 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/10/2025, n. 7647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7647 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07647/2025REG.PROV.COLL.
N. 08410/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8410 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Deborah Berton e Davor Blaskovic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la Questura di Trieste, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 72/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è incorso nella revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto ritenuto persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica a causa del suo coinvolgimento in un procedimento penale per rissa con uso d’armi da fuoco.
2. Il Tar ha rigettato il ricorso prodotto dall’interessato, ritenendo che:
“ in base al quadro degli elementi istruttori in atti l’Autorità ha fondato del tutto legittimamente il giudizio prognostico di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente, atteso che:
- “dal tenore della norma si evince chiaramente che il diniego di rilascio del titolo di soggiorno (e dunque anche la revoca del permesso di soggiorno già rilasciato) non può fondarsi solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, né presuppone l’accertamento della pericolosità desunta dall’appartenenza a particolari categorie di soggetti, quali quelli individuati nelle disposizioni indicate nella stessa norma, ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta – a prescindere dall’esito del procedimento penale o dall’applicazione delle misure di prevenzione – che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. La disposizione, infatti, contiene il termine prima di riferirsi alle condanne penali e alle misure di prevenzione: in pratica, la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al Questore di valutare la pericolosità sociale anche per condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate” (C.d.S, III, 27 novembre 2018, n. 6700);
- esiste – si ribadisce – “(…) una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza” (C.d.S., III, 4 maggio 2018, n. 2654), con conseguente irrilevanza anche del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Il richiamo nel provvedimento opposto, non solo all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, ma anche all’art. 5 del medesimo decreto non può, peraltro, ritenersi errato o improprio, atteso che la lettura del suo primo comma, ove viene fatto indistinto riferimento, equiparandoli, agli “(…) stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico (…)”, avvalora quanto affermato dalla difesa erariale ovvero che la disposizione di cui al quinto comma (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”) è da ritenersi avere portata generale ”.
3.1. Con l’appello, qui in scrutinio, il ricorrente ritiene la sentenza affetta da:
- error in iudicando - violazione di legge (erronea applicazione dell’art. 5 e in particolare del quinto comma del d.lgs. 286 del 1998 - violazione dell’art. 9 quarto comma ed eccesso di potere per carenza istruttoria), sviamento dalla causa tipica, incerta rappresentazione dei fatti, erronea motivazione, in quanto “ richiama (e trascrive) il contenuto (già considerato dal Questore) dell’ordinanza del GIP emessa tre giorni dopo i fatti quando ancora l’indagine era a livello embrionale. A prescindere dal fatto che tale documento non risulta neppure acquisito al presente processo, di talché non si comprende come il TAR possa farne utilizzo, è del tutto errato ed illogico basarsi su tale ricostruzione dei fatti quando essi sono stati in larga parte (rispetto al ricorrente ben s’intende) diversamente qualificati e ricostruiti (…)
La misura alternativa alla detenzione (peraltro di imminente conclusione) disposta dal Tribunale di Sorveglianza si basa sulla implicita conferma non soltanto del giudizio di meritevolezza, ma ovviamente (ed ancora prima) di assenza di qualsivoglia pericolosità sociale (già peraltro confermata con l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza allo svolgimento di attività lavorava nei termini più ampi) e che ha quale effetto finale l’estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale (art. 47, comma 12, Ord. Pen.)
Orbene l’Autorità giudiziaria competente ha proceduto ad accuratissimo vaglio delle condotte tenute da tutti i partecipanti giungendo (per il sig. -OMISSIS-) a conclusioni diverse da quelle originariamente prospettate e considerate dal Questore. L’Ill.mo Questore ha proceduto indistintamente nei confronti di tutti i partecipanti all’episodio, con motivazioni stereotipate e ripetitive. A seguito degli accuratissimi accertamenti svolti la realtà dei fatti è apparsa diversa, significativamente diversa e per l’odierno appellante si è esclusa la partecipazione, anche al solo titolo di concorso morale, ai reati più gravi agli altri contestati.
Questi fatti e queste circostanze sono solo apparentemente successivi al provvedimento impugnato. Apparentemente poiché altro non sono e rappresentano che la corretta (e definitiva) lettura e valutazione delle medesime circostanze poste alla base del provvedimento impugnato, a fronte di una iniziale valutazione indiziaria e presuntiva effettuata dal Questore (…)
È indubbio che il giudizio circa la legittimità del provvedimento impugnato va condotto con riferimento al momento dell’adozione dell’atto medesimo, in ossequio al principio tempus regit actum, ma la valorizzazione in chiave interpretativa delle circostanze esposte non rappresenta affatto la negazione di tale principio ”;
- error in iudicando - violazione di legge (erronea motivazione), perché in relazione al bilanciamento di interessi “ Nel provvedimento manca qualsivoglia cenno e/o considerazione su tali aspetti. Che siano elementi pacificamente noti o meno non è dato sapere poiché manca nel decreto questorile in radice ogni accenno anche solo per escluderne la rilevanza o per dimostrare di averli valutati (…)
La Questura non ha tenuto conto, come risulta dal provvedimento impugnato, dei legami familiari del ricorrente sul territorio nazionale. Ha proceduto a prescindere dall’analisi specifica e dalla valutazione della sussistenza e intensità dei predetti legami, dal canto suo il TAR ha assecondato tale omissione giungendo addirittura a valorizzare la durata della permanenza sul territorio nazionale in senso penalizzante quale aggravante del giudizio prognostico di pericolosità sociale ”;
- violazione di legge, art. 7 della l. 241 del 1990 – violazione e erronea applicazione dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsa rappresentazione dei fatti, erronea motivazione, considerando che “ La Questura di Trieste ha omesso di comunicare al sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno a seguito di un’erronea applicazione dell’art. 21 octies. l 241/1990 (…)
In sostanza, ed a prescindere da ogni diversa considerazione, al ricorrente viene attribuita la pacifica commissione di gravi delitti, senza neppure sentirlo, anche in relazione al doveroso bilanciamento di interessi quantomeno in riferimento alla presenza da oltre un decennio di tutto il nucleo familiare sul TN, senza che vi fosse alcuna urgenza di provvedere.
La partecipazione avrebbe consentito di specificare e chiarire le vicende penali contestate, e che lo si ribadisce, hanno avuto una definitiva valutazione in termini molto diversi da quelli prospettati nel provvedimento impugnato ”.
Da ultimo, l’appellante precisa “ in relazione alla richiesta di acquisizione della sopraggiunta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (e rispetto alla quale si era avanzata istanza di rinvio dell’udienza di discussione innanzi al TAR nell’attesa del completamento del giudizio innanzai al Tribunale) si rileva che il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla irrilevanza di sopravvenienze favorevoli nell’ambito del giudizio di legittimità ed alla CGARS, Sez. giur., sent. dell'11 luglio 2022, n. 814 è del tutto inconferente. Nel nostro caso non si tratta di una “sopravvenienza” nuova che incide sul provvedimento impugnato, bensì trattasi (unitamente alla sentenza penale ed a tutti gli atti del giudizio penale prodotti) della definitiva e finale cristallizzazione delle circostanze di fatto e delle valutazioni, oggetto prima di mere ipotesi e congetture da parte del Questore ”.
3.2. In data 5 giugno 2025, l’appellante ha infine depositato ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, che ha dichiarato estinta la pena per esito positivo dell’affidamento in prova; in via istruttoria, ha chiesto comunque acquisirsi i pertinenti atti del Tribunale di Sorveglianza.
4. L’Amministrazione si è costituita con formula di mero stile, richiamando la memoria di primo grado.
5. All’udienza pubblica del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va osservato che la disciplina legislativa del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si differenzia da quella generale per i comuni titoli di soggiorno, in virtù del fatto che il permesso UE si consegue solo successivamente al decorso di almeno un quinquennio di soggiorno regolare sul territorio nazionale oltre al ricorrere di ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici (v. art. 9, co. 1 e 2- bis, d.lgs. n. 286/1998).
2.2. Ne discende che le valutazioni discrezionali cui è chiamata l’Autorità di pubblica sicurezza devono contemperare, per espressa previsione legislativa, una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale.
2.3. Infatti, la disciplina di rango primario, pur prevedendo in linea generale che “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ” (art. 9, co. 4, primo periodo) con la specifica precisazione che nel valutare la pericolosità si tenga conto, inter alia , di eventuali condanne anche non definitive, per i reati non colposi previsti dall’articolo 381 c.p.p., stabilisce expressis verbis che “ ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ” (art. 9, co. 4, ultimo periodo).
2.4. In merito, è rilevante la pronuncia della Corte Cost., che con sent. n. 88/2023 in materia dell’ostatività di alcuni reati al rilascio del permesso di soggiorno, ha statuito che “ l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa operi, in presenza di una condanna per il reato di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto all’eventuale sindacato di legittimità operato dal giudice ”.
3.1. Nel caso di specie, come correttamente valutato dal giudice di prime cure, dall’esame degli atti di causa emerge la piena legittimità del provvedimento ministeriale impugnato, considerato che l’Autorità di pubblica sicurezza non ha imperniato la determinazione reiettiva sulla mera sussistenza del precedente penale, ma ha formulato un giudizio completo sull’appellante, valutandone, in un’ottica di corretto bilanciamento degli interessi, anche gli aspetti familiari e lavorativi.
In particolare, su tale valutazione non può non aver inciso la circostanza che gli stessi familiari dell’istante risultavano coinvolti nell’episodio delittuoso per il quale egli è stato successivamente condannato, il che non può essere obliterato nel ricordato bilanciamento con le asserite esigenze di integrazione e unità familiare.
3.2. Inoltre, va confermata in questa sede la reiezione delle censure di carattere procedimentale operata dal Tar, risultando confermato, ai sensi dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che in ogni caso la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto indurre l’Amministrazione a conclusioni diverse.
3.3. Infine, va disattesa l’istanza istruttoria formulata dall’appellante, la quale ha a oggetto atti e vicende (comunque documentate dallo stesso appellante attraverso il deposito del provvedimento con cui è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali) afferenti alla fase di esecuzione della pena, durante la quale il comportamento dell’interessato giammai potrebbe rilevare ex post ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato.
4.1. In conclusione, meritando piena condivisione le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
4.2. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione intimata, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO