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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3353/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. sino al 24.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25.12.2002, residente in [...], cittadina marocchina, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSADELE GIUGLIANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2 alla via Brescia n. 26 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], cittadino marocchino, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO DI CIOMMO (C.F.: ), C.F._4
1 R.G. N. 3353/2022
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Lavello (PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.11.2022, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal resistente, con il quale -quando era ancora minorenne- aveva contratto matrimonio in Marocco il 3.6.2020, addebitandola al marito per aver questi usato violenza fisica nei suoi confronti, con riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento quantificato in euro 500,00 al mese o nella diversa somma ritenuta di giustizia per esser priva di occupazione e di mezzi di sussistenza.
In data 3.3.2023, senza nulla specificatamente contestare, si è costituito in giudizio il resistente.
Con ordinanza presidenziale del 10.5.2023 sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti e sono stati assegnati alle parti i termini dell'allora vigente art. 709, comma 3, c.p.c., fissando per il prosieguo l'udienza innanzi all'Istruttore.
Con provvedimento del 13.12.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale e con successiva ordinanza collegiale è stata rimessa sul ruolo atteso che, sebbene la difesa di parte ricorrente avesse dichiarato negli scritti difensivi che il matrimonio tra le parti in causa era stato trascritto nei registri dello stato civile in Italia e che era stata depositata certificazione anagrafica di matrimonio proveniente dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di Lavello
(PZ) in data 6.11.2023, non vi era in atti documentazione dalla quale risultasse la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia contenente gli estremi identificativi della detta trascrizione, né tali dati risultavano dalla certificazione anagrafica di matrimonio depositata dalla difesa della ricorrente nel fascicolo telematico il 6.11.2023.
2 R.G. N. 3353/2022
Successivamente, la difesa della ricorrente ha chiesto rinvio della causa al fine di procurarsi la documentazione chiesta con l'ordinanza collegiale, provando di aver inoltrato all'uopo varie richieste al senza ricevere risposta. Parte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la cui relativa richiesta era già stata avanzata nelle note scritte depositate per la prima udienza celebratasi innanzi all'Istruttore, con ordinanza del 15.11.2024, preso atto del mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo indicata, la difesa della ricorrente ha rappresentato e documentato che il Tribunale di prima istanza di BE ED del Regno del Marocco -
Divisione di Giurisdizione di famiglia aveva emesso la sentenza n. 86 del 4.3.2025, dichiarando il divorzio tar le parti in causa e regolando i rapporti economici tra gli ex coniugi. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse alla dichiarazione di separazione personale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (ovvero, comunque,
l'estinzione della causa). Detta circostanza è stata poi confermata dalla difesa del resistente, la quale si è associata alle avverse richieste conclusive.
Sicché, con ordinanza del 10.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II Preliminarmente, in considerazione della cittadinanza marocchina delle parti in causa, si osserva che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana in applicazione del Regolamento UE in materia 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che ha sostituito il Regolamento unionale (CE) n. 2201 del Consiglio del 27 novembre 2003, in relazione al quale la Corte di Giustizia UE (CE), sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, , aveva statuito che esso Parte_3 trovava cogenza anche ove le azioni ivi disciplinate fossero state intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussisteva uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento. Tale principio deve ritenersi valido anche con riguardo al nuovo Regolamento UE in materia 2019/1111, che ha sostituito - aggiornandolo- il vecchio Regolamento poc'anzi citato.
3 R.G. N. 3353/2022
Il Regolamento UE n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, parimenti al vecchio Regolamento unionale (CE) n. 2201/2003, è relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale nonché di sottrazione internazionale di minori. Esso all'art. 3, inserito nel capo II dedicato alla “Competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, sezione 1 “Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio”, par. 1, lett. a), individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova «i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora […]».
In virtù del citato referente normativo, si ritiene sussistere nel caso di specie la giurisdizione italiana, risultante l'ultima residenza comune dei coniugi sita in Italia nel
Comune di Lavello (PZ) alla via fratelli Cairoli n. 28, ove le parti erano residenti, come da certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Lavello il
21.6.2022 prodotto in allegato all'atto introduttivo.
Verificata la competenza giurisdizionale, necessita vagliare la questione della legge applicabile;
questione che trova risoluzione nella disciplina dettata dal
Regolamento UE n. 1259/10, al quale va attribuito carattere universale in virtù di quanto espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 dello stesso
Regolamento laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea. Ne consegue che la disciplina dell'indicato Regolamento va estesa ai cittadini di Stati membri non partecipanti all'Unione Europea, nonché ai cittadini extracomunitari.
Ebbene, l'art. 8, lett. d), del Regolamento UE n. 1259/10, stabilisce che, in mancanza di scelta a opera delle parti, si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in
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mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile dalla disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione «o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei criteri sopra individuati la legge applicabile alla fattispecie è quella di cui alla lettera sub a), ossia quella italiana.
III Orbene, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto le parti, come comprovato in atti mediante la produzione in giudizio della sentenza del
Tribunale marocchino (vedasi la documentazione depositata dalla difesa della ricorrente in data 9.9.2025), hanno ottenuto l'emissione di sentenza divorzile, con la quale sono state regolamentate anche le questioni economiche tra gli ex coniugi (cfr.
Tribunale Milano, sez. IX, sent., 21.3.2007: «Nel caso in cui i coniugi, aventi comune cittadinanza straniera, abbiano promosso domanda di separazione presso il giudice italiano, avente giurisdizione per effetto della celebrazione del matrimonio nel territorio dello Stato, e contestualmente domanda di divorzio presso il giudice dello
Stato di origine, decisa per prima, il giudice italiano è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, rigettando l'ulteriore domanda di dichiarazione di efficacia della sentenza di divorzio straniera»). Né sussiste l'interesse della ricorrente alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla sentenza di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 28.10.2005, n. 21091), atteso che la stessa ha espressamente dichiarato di non aver interesse e ha domandato inequivocabilmente dichiararsi cessata la materia del contendere (o l'estinzione del giudizio).
IV Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, costituisce ius receptum il principio secondo cui venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine alle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ i necessari accertamenti (Cass.
n. 1710/1971; Cass. n. 653/1982; Cass. n. 46/1990; Cass. n. 4278/1995; Cass. n.
5 R.G. N. 3353/2022
2332/1998; Cass. n. 7687/2000; Cass. n. 2719/2015; Cass. n. 17312/2015). In particolare, nella prospettiva della soccombenza virtuale al giudice spetta verificare se la domanda, qualora non si fosse verificata la causa di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata o meno accolta, potendo anche procedere, qualora ne ravvisi i presupposti, alla compensazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di giudizio di separazione personale, ai fini della soccombenza virtuale assume indubbia rilevanza l'esito della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, l'accoglimento della quale, anche in ipotesi di rigetto della domanda di mantenimento, avrebbe determinato la ritenuta maggior soccombenza del resistente. Deve, dunque, procedersi all'analisi della detta domanda.
La ricorrente, a fondamento della domanda di addebito, ha dedotto:
-di essersi resa conto, già prima del suo trasferimento in Italia, che «il marito era molto geloso e possessivo ed anche piuttosto violento (poiché infatti, in varie occasioni, nei periodi trascorsi insieme in Marocco dopo il matrimonio era capitato che il coniuge la schiaffeggiasse per futili motivi) […]»;
-che, dopo il suo trasferimento in Italia, «il marito prese immediatamente a trattarla come se lui fosse il padrone e lei una schiava: egli le si rivolgeva sempre in toni bruschi
e in forma di comando, l'insultava chiamandola in lingua araba l'equivalente di puttana, di morta di fame;
la mortificava dicendole che non sapeva fare niente, che non capiva niente, che non sapeva cucinare e che era sporca;
le urlava contro, la minacciava con espressioni quali ti ammazzo, ti metto in un sacchetto e ti butto nella spazzatura;
le vietava di uscire da casa e di parlare con chiunque, perfino di telefonare ai genitori;
le controllava il telefono cellulare per verificare se avesse telefonato a qualcuno e quando vedeva la telefonata alla madre di lei si imbestialiva;
non voleva che imparasse l'italiano e pretendeva che lei facesse esattamente sempre tutto quanto egli le comandava e desiderava;
era sempre manesco: ogni occasione era buona per percuoterla senza alcun motivo con schiaffi, calci, pugni e spintoni;
l'afferrava per i polsi e glieli stringeva;
le stringeva il collo con le mani;
le spingeva la testa nel piatto con il cibo mentre stavano mangiando;
le sputava faccia;
spesso la percuoteva anche con una cintura;
quando lei aveva il ciclo mestruale e gli diceva che non poteva
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congiungersi carnalmente con lui, lui spesso non le credeva e con violenza le abbassava pantaloni e mutandina per verificare»;
- che «nella tarda serata del 29.06.2022 era avvenuto un episodio a seguito del quale la convivenza coniugale era di fatto terminata: successe che il marito vietò alla moglie di andare a letto obbligandola a rimanere con lui in cucina;
quando lei rinnovò la richiesta di andare a dormire, egli le rispose che se voleva andare a dormire doveva andare a farlo in mezzo alla strada;
quindi l'afferrò per un braccio e la trascinò verso la porta di casa per buttarla fuori;
all'opposizione di lei, la prese per il collo e la spinse con violenza contro la porta e poi la fece cadere per terra;
all'urto la porta essendo di legno, ma con parte delle ante di vetro, si ruppe ferendo la malcapitata;
la ricorrente riportò, infatti, ferite profonde da taglio in varie parti del corpo;
l'uomo rimase insensibile ed indifferente alle urla e ai lamenti della moglie, ferita e sanguinante;
le urla e i lamenti della donna, però, furono uditi dai vicini di casa che allertano i
Carabinieri i quali intervennero. La ricorrente venne portata in ospedale nella notte fra il 29 ed il 30 giugno 2022, dove fu medicata e refertata. Quando uscì dall'ospedale il marito le fece sapere che non si doveva permettere di tornare a casa altrimenti le avrebbe tagliato la testa;
sicché ella trascorse la notte e l'intero giorno successivo all'aperto, in piazza a Lavello, senza sapere che fare, disperata, senza sapere parlare
l'italiano e senza denaro.
In data 1.7.2022, disperata, si rivolse ai Carabinieri e, finalmente, assistita da un interprete, sporse denuncia contro il marito per i maltrattamenti subiti.
Da allora era stata ospitata in una casa- rifugio gestita dalla Associazione Telefono
Donna […]».
Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio necessita osservare che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
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- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro è stato più volte ribadito che «le violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2023, n. 15144).
Orbene, si ritiene che le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente abbiano trovato riscontro nella fase istruttoria.
Invero, l'allegazione dell'aver la ricorrente subito violenza fisica dal marito nella tarda serata del 29.6.2022 rinviene preciso riscontro nel referto di pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” – Melfi del 30.6.2022, nel quale si legge quale causa dell'accesso al pronto soccorso “incidente violenza” e nell'anamnesi
“aggressione da parte di persona nota”. Le circostanze indicate in referto
(precisandosi che trattasi di referto all'autorità giudiziaria), quali “ferita da taglio zona mentoniera ferita da taglio mano destra ferita da taglio dorso mano destra ferita da taglio gluteo sinistro paziente agitata”, risultano compatibili con l'allegazione per cui,
a causa della spinta violenta contro una porta ricevuta dal marito, il vetro della porta si ruppe e causò alla ricorrente le ferite da taglio di cui al referto.
8 R.G. N. 3353/2022
Vi è poi compatibilità temporale tra le deduzioni cronologiche dell'aver la ricorrente subito violenza nella tarda serata del 29.6.2022 e la data del referto
30.6.2022.
A supporto della subita violenza sono state depositate in atti riproduzione fotografiche delle lesioni riportate dalla ricorrente, nonché l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dal quale emerge che il resistente è stato imputato per il reato previsto e punito dagli arrt. 572, 582 – 585 c.p., precisamente è stata formulata nei confronti del resistente la seguente imputazione
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Per le esposte ragioni, esistendo nella specie presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini della fondatezza del chiesto addebito, deve accogliersi la domanda in disamina.
V Le spese di lite, per il principio di soccombenza virtuale, in considerazione della fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente devono esser poste in capo al resistente.
Esse si liquidano, secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e in applicazione dei parametri minimi per la sola fase istruttoria in considerazione dell'effettivo iter processuale e dell'attività difensiva concretamente svolta, scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5,
10 R.G. N. 3353/2022
comma 6, D,M, 55/2014, in complessivi euro 4.237,00, oltre accessori di legge, oltre a euro 16,69 quali somme anticipate dall'Erario o prenotate a debito, con distrazione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., essendo stata la ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Potenza del 22.11.2022 (sull'istanza presentata il 5.11.2022).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3353 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso
[...] CP_1 il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna, secondo il principio di soccombenza virtuale, il resistente CP_1
alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente
[...]
, le quali si liquidano in complessivi euro 4.237,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 16,69 quali somme anticipate dall'Erario o prenotate a debito, con distrazione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3353/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. sino al 24.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25.12.2002, residente in [...], cittadina marocchina, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSADELE GIUGLIANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2 alla via Brescia n. 26 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], cittadino marocchino, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO DI CIOMMO (C.F.: ), C.F._4
1 R.G. N. 3353/2022
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Lavello (PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.11.2022, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal resistente, con il quale -quando era ancora minorenne- aveva contratto matrimonio in Marocco il 3.6.2020, addebitandola al marito per aver questi usato violenza fisica nei suoi confronti, con riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento quantificato in euro 500,00 al mese o nella diversa somma ritenuta di giustizia per esser priva di occupazione e di mezzi di sussistenza.
In data 3.3.2023, senza nulla specificatamente contestare, si è costituito in giudizio il resistente.
Con ordinanza presidenziale del 10.5.2023 sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti e sono stati assegnati alle parti i termini dell'allora vigente art. 709, comma 3, c.p.c., fissando per il prosieguo l'udienza innanzi all'Istruttore.
Con provvedimento del 13.12.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale e con successiva ordinanza collegiale è stata rimessa sul ruolo atteso che, sebbene la difesa di parte ricorrente avesse dichiarato negli scritti difensivi che il matrimonio tra le parti in causa era stato trascritto nei registri dello stato civile in Italia e che era stata depositata certificazione anagrafica di matrimonio proveniente dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di Lavello
(PZ) in data 6.11.2023, non vi era in atti documentazione dalla quale risultasse la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia contenente gli estremi identificativi della detta trascrizione, né tali dati risultavano dalla certificazione anagrafica di matrimonio depositata dalla difesa della ricorrente nel fascicolo telematico il 6.11.2023.
2 R.G. N. 3353/2022
Successivamente, la difesa della ricorrente ha chiesto rinvio della causa al fine di procurarsi la documentazione chiesta con l'ordinanza collegiale, provando di aver inoltrato all'uopo varie richieste al senza ricevere risposta. Parte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la cui relativa richiesta era già stata avanzata nelle note scritte depositate per la prima udienza celebratasi innanzi all'Istruttore, con ordinanza del 15.11.2024, preso atto del mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo indicata, la difesa della ricorrente ha rappresentato e documentato che il Tribunale di prima istanza di BE ED del Regno del Marocco -
Divisione di Giurisdizione di famiglia aveva emesso la sentenza n. 86 del 4.3.2025, dichiarando il divorzio tar le parti in causa e regolando i rapporti economici tra gli ex coniugi. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse alla dichiarazione di separazione personale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (ovvero, comunque,
l'estinzione della causa). Detta circostanza è stata poi confermata dalla difesa del resistente, la quale si è associata alle avverse richieste conclusive.
Sicché, con ordinanza del 10.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II Preliminarmente, in considerazione della cittadinanza marocchina delle parti in causa, si osserva che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana in applicazione del Regolamento UE in materia 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che ha sostituito il Regolamento unionale (CE) n. 2201 del Consiglio del 27 novembre 2003, in relazione al quale la Corte di Giustizia UE (CE), sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, , aveva statuito che esso Parte_3 trovava cogenza anche ove le azioni ivi disciplinate fossero state intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussisteva uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento. Tale principio deve ritenersi valido anche con riguardo al nuovo Regolamento UE in materia 2019/1111, che ha sostituito - aggiornandolo- il vecchio Regolamento poc'anzi citato.
3 R.G. N. 3353/2022
Il Regolamento UE n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, parimenti al vecchio Regolamento unionale (CE) n. 2201/2003, è relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale nonché di sottrazione internazionale di minori. Esso all'art. 3, inserito nel capo II dedicato alla “Competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, sezione 1 “Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio”, par. 1, lett. a), individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova «i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora […]».
In virtù del citato referente normativo, si ritiene sussistere nel caso di specie la giurisdizione italiana, risultante l'ultima residenza comune dei coniugi sita in Italia nel
Comune di Lavello (PZ) alla via fratelli Cairoli n. 28, ove le parti erano residenti, come da certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Lavello il
21.6.2022 prodotto in allegato all'atto introduttivo.
Verificata la competenza giurisdizionale, necessita vagliare la questione della legge applicabile;
questione che trova risoluzione nella disciplina dettata dal
Regolamento UE n. 1259/10, al quale va attribuito carattere universale in virtù di quanto espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 dello stesso
Regolamento laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea. Ne consegue che la disciplina dell'indicato Regolamento va estesa ai cittadini di Stati membri non partecipanti all'Unione Europea, nonché ai cittadini extracomunitari.
Ebbene, l'art. 8, lett. d), del Regolamento UE n. 1259/10, stabilisce che, in mancanza di scelta a opera delle parti, si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in
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mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile dalla disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione «o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei criteri sopra individuati la legge applicabile alla fattispecie è quella di cui alla lettera sub a), ossia quella italiana.
III Orbene, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto le parti, come comprovato in atti mediante la produzione in giudizio della sentenza del
Tribunale marocchino (vedasi la documentazione depositata dalla difesa della ricorrente in data 9.9.2025), hanno ottenuto l'emissione di sentenza divorzile, con la quale sono state regolamentate anche le questioni economiche tra gli ex coniugi (cfr.
Tribunale Milano, sez. IX, sent., 21.3.2007: «Nel caso in cui i coniugi, aventi comune cittadinanza straniera, abbiano promosso domanda di separazione presso il giudice italiano, avente giurisdizione per effetto della celebrazione del matrimonio nel territorio dello Stato, e contestualmente domanda di divorzio presso il giudice dello
Stato di origine, decisa per prima, il giudice italiano è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, rigettando l'ulteriore domanda di dichiarazione di efficacia della sentenza di divorzio straniera»). Né sussiste l'interesse della ricorrente alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla sentenza di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 28.10.2005, n. 21091), atteso che la stessa ha espressamente dichiarato di non aver interesse e ha domandato inequivocabilmente dichiararsi cessata la materia del contendere (o l'estinzione del giudizio).
IV Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, costituisce ius receptum il principio secondo cui venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine alle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ i necessari accertamenti (Cass.
n. 1710/1971; Cass. n. 653/1982; Cass. n. 46/1990; Cass. n. 4278/1995; Cass. n.
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2332/1998; Cass. n. 7687/2000; Cass. n. 2719/2015; Cass. n. 17312/2015). In particolare, nella prospettiva della soccombenza virtuale al giudice spetta verificare se la domanda, qualora non si fosse verificata la causa di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata o meno accolta, potendo anche procedere, qualora ne ravvisi i presupposti, alla compensazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di giudizio di separazione personale, ai fini della soccombenza virtuale assume indubbia rilevanza l'esito della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, l'accoglimento della quale, anche in ipotesi di rigetto della domanda di mantenimento, avrebbe determinato la ritenuta maggior soccombenza del resistente. Deve, dunque, procedersi all'analisi della detta domanda.
La ricorrente, a fondamento della domanda di addebito, ha dedotto:
-di essersi resa conto, già prima del suo trasferimento in Italia, che «il marito era molto geloso e possessivo ed anche piuttosto violento (poiché infatti, in varie occasioni, nei periodi trascorsi insieme in Marocco dopo il matrimonio era capitato che il coniuge la schiaffeggiasse per futili motivi) […]»;
-che, dopo il suo trasferimento in Italia, «il marito prese immediatamente a trattarla come se lui fosse il padrone e lei una schiava: egli le si rivolgeva sempre in toni bruschi
e in forma di comando, l'insultava chiamandola in lingua araba l'equivalente di puttana, di morta di fame;
la mortificava dicendole che non sapeva fare niente, che non capiva niente, che non sapeva cucinare e che era sporca;
le urlava contro, la minacciava con espressioni quali ti ammazzo, ti metto in un sacchetto e ti butto nella spazzatura;
le vietava di uscire da casa e di parlare con chiunque, perfino di telefonare ai genitori;
le controllava il telefono cellulare per verificare se avesse telefonato a qualcuno e quando vedeva la telefonata alla madre di lei si imbestialiva;
non voleva che imparasse l'italiano e pretendeva che lei facesse esattamente sempre tutto quanto egli le comandava e desiderava;
era sempre manesco: ogni occasione era buona per percuoterla senza alcun motivo con schiaffi, calci, pugni e spintoni;
l'afferrava per i polsi e glieli stringeva;
le stringeva il collo con le mani;
le spingeva la testa nel piatto con il cibo mentre stavano mangiando;
le sputava faccia;
spesso la percuoteva anche con una cintura;
quando lei aveva il ciclo mestruale e gli diceva che non poteva
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congiungersi carnalmente con lui, lui spesso non le credeva e con violenza le abbassava pantaloni e mutandina per verificare»;
- che «nella tarda serata del 29.06.2022 era avvenuto un episodio a seguito del quale la convivenza coniugale era di fatto terminata: successe che il marito vietò alla moglie di andare a letto obbligandola a rimanere con lui in cucina;
quando lei rinnovò la richiesta di andare a dormire, egli le rispose che se voleva andare a dormire doveva andare a farlo in mezzo alla strada;
quindi l'afferrò per un braccio e la trascinò verso la porta di casa per buttarla fuori;
all'opposizione di lei, la prese per il collo e la spinse con violenza contro la porta e poi la fece cadere per terra;
all'urto la porta essendo di legno, ma con parte delle ante di vetro, si ruppe ferendo la malcapitata;
la ricorrente riportò, infatti, ferite profonde da taglio in varie parti del corpo;
l'uomo rimase insensibile ed indifferente alle urla e ai lamenti della moglie, ferita e sanguinante;
le urla e i lamenti della donna, però, furono uditi dai vicini di casa che allertano i
Carabinieri i quali intervennero. La ricorrente venne portata in ospedale nella notte fra il 29 ed il 30 giugno 2022, dove fu medicata e refertata. Quando uscì dall'ospedale il marito le fece sapere che non si doveva permettere di tornare a casa altrimenti le avrebbe tagliato la testa;
sicché ella trascorse la notte e l'intero giorno successivo all'aperto, in piazza a Lavello, senza sapere che fare, disperata, senza sapere parlare
l'italiano e senza denaro.
In data 1.7.2022, disperata, si rivolse ai Carabinieri e, finalmente, assistita da un interprete, sporse denuncia contro il marito per i maltrattamenti subiti.
Da allora era stata ospitata in una casa- rifugio gestita dalla Associazione Telefono
Donna […]».
Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio necessita osservare che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
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- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro è stato più volte ribadito che «le violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2023, n. 15144).
Orbene, si ritiene che le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente abbiano trovato riscontro nella fase istruttoria.
Invero, l'allegazione dell'aver la ricorrente subito violenza fisica dal marito nella tarda serata del 29.6.2022 rinviene preciso riscontro nel referto di pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” – Melfi del 30.6.2022, nel quale si legge quale causa dell'accesso al pronto soccorso “incidente violenza” e nell'anamnesi
“aggressione da parte di persona nota”. Le circostanze indicate in referto
(precisandosi che trattasi di referto all'autorità giudiziaria), quali “ferita da taglio zona mentoniera ferita da taglio mano destra ferita da taglio dorso mano destra ferita da taglio gluteo sinistro paziente agitata”, risultano compatibili con l'allegazione per cui,
a causa della spinta violenta contro una porta ricevuta dal marito, il vetro della porta si ruppe e causò alla ricorrente le ferite da taglio di cui al referto.
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Vi è poi compatibilità temporale tra le deduzioni cronologiche dell'aver la ricorrente subito violenza nella tarda serata del 29.6.2022 e la data del referto
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A supporto della subita violenza sono state depositate in atti riproduzione fotografiche delle lesioni riportate dalla ricorrente, nonché l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dal quale emerge che il resistente è stato imputato per il reato previsto e punito dagli arrt. 572, 582 – 585 c.p., precisamente è stata formulata nei confronti del resistente la seguente imputazione
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Per le esposte ragioni, esistendo nella specie presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini della fondatezza del chiesto addebito, deve accogliersi la domanda in disamina.
V Le spese di lite, per il principio di soccombenza virtuale, in considerazione della fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente devono esser poste in capo al resistente.
Esse si liquidano, secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e in applicazione dei parametri minimi per la sola fase istruttoria in considerazione dell'effettivo iter processuale e dell'attività difensiva concretamente svolta, scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5,
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comma 6, D,M, 55/2014, in complessivi euro 4.237,00, oltre accessori di legge, oltre a euro 16,69 quali somme anticipate dall'Erario o prenotate a debito, con distrazione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., essendo stata la ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Potenza del 22.11.2022 (sull'istanza presentata il 5.11.2022).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3353 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso
[...] CP_1 il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna, secondo il principio di soccombenza virtuale, il resistente CP_1
alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente
[...]
, le quali si liquidano in complessivi euro 4.237,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 16,69 quali somme anticipate dall'Erario o prenotate a debito, con distrazione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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