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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 14/11/2024, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. GALIZZI Parte_1
ALESSANDRO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
GALIZZI ALESSANDRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
1 Per i ricorrenti come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 aprile 2025 (v. verbale udienza 8 aprile
2025);
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni di separazione merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto n. 1723/2016 R.G. 10789/2015 emesso da questo Tribunale in data 8.03.2016 e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Rilevato che all'udienza dell'8 aprile 2025 i signori e chiedevano che la causa fosse Pt_1 Pt_2 trattenuta in decisione alle seguenti condizioni:
“- revoca dell'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa coniugale sita in Cenate Sotto (BG), via San
Rocco n. 30, trattandosi di bene immobile oggetto di pignoramento;
- le parti stabiliscono concordemente che la signora risiederà insieme al figlio minore presso Pt_2
l'immobile sito in Cenate Sotto (BG), via Monte Grappa n. 4, di proprietà della signora CP
, madre del signor , come da contratto di comodato d'uso gratuito del 13 novembre 2024”.
[...] Pt_1
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti in udienza non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il
Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nel verbale d'udienza dell'8 aprile 2025, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2 Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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