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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLI Parte_1 C.F._1 CA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLI CA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLI Parte_2 C.F._2 CA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLI CA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/10/2024
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 05.05.2007 – atto n. 168, Parte I, anno 2007;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 06.09.2006) e Per_1 Per_2 (Bologna, 04.03.2014); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 16.12.2024; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], PZ, il 26.07.1968) Parte_1
e
(nata ad [...], RO, 12.03.1972) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 05.05.2007 – atto n. 168, Parte I, anno 2007.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La ORa trasferirà la propria residenza, unitamente a quelle dei figli Parte_2 ORi e , nell'abitazione posta in Comune di Bologna alla Via Persona_3 Per_2 Milano n. 7.
Entrambi i coniugi resteranno così liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni.
- il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso), Per_2 che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il medesimo e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori dovranno assumere tutti i poteri e tutte le responsabilità relativi al figlio con spirito di reciproca collaborazione e di dialogo diretto, e nell'interesse esclusivo del figlio medesimo.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore verranno prese concordemente dai genitori, con dovere di reciproca informazione sulle questioni che riguardano la prole in modo esaustivo alla luce dell'affidamento condiviso.
Entrambi si impegnano a ricercare sempre una comune linea educativa;
- il figlio minore sarà collocato presso la madre nell'abitazione sita in Comune di Bologna alla Via Milano n. 7, ove trasferirà la residenza anagrafica;
- in merito al diritto di visita, le parti concordano che il OR potrà vedere Parte_1
e tenere con sé il figlio minore OR come segue: Persona_4 durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ed ogni mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
sette giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
o il Capodanno;
tre giorni nelle vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive sei settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine di aprile di ogni anno. Il figlio minore trascorrerà i rimanenti giorni con la madre. Con obbligo a carico di ciascun genitore di comunicare all'altro, sempre ed anticipatamente, il luogo in cui si troverà il figlio.
I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente;
- gli impegni e le attività quotidiane del figlio minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute vengono convenute tra genitori attuali ricorrenti così come meglio indicate nell'allegato piano genitoriale.
- Il OR verserà, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, Parte_1 alla ORa la somma mensile complessiva di euro 600,00 Parte_2 (seicento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale;
il primo aggiornamento sarà effettuato nel giorno e nel mese dell'anno successivo a quello dell'omologazione da parte del Giudice dei presenti accordi di separazione nel presente procedimento. L'aggiornamento sarà automatico senza necessità di formali richieste.
- Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, le parti concordemente si impegnano a ripartirle fra loro nella quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuno e disciplinarle fra loro ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” pubblicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017, attenendosi così al medesimo per quanto riguarda le modalità di concertazione e di rimborso delle spese straordinarie rispettivamente sostenute.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà corrisposto per la quota di 1/2 (un mezzo) a ciascun genitore.
- I coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
ciascuno degli stessi provvederà al proprio mantenimento in quanto i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
I medesimi rinunciano così definitivamente e reciprocamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore e diversa pretesa di carattere patrimoniale, godendo entrambi di piena e completa autonomia economica e dichiarando di aver già definito prima d'ora ogni rapporto patrimoniale tra di loro.
- I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dell'altro coniuge.
Le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLI Parte_1 C.F._1 CA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLI CA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLI Parte_2 C.F._2 CA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLI CA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/10/2024
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 05.05.2007 – atto n. 168, Parte I, anno 2007;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 06.09.2006) e Per_1 Per_2 (Bologna, 04.03.2014); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 16.12.2024; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], PZ, il 26.07.1968) Parte_1
e
(nata ad [...], RO, 12.03.1972) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 05.05.2007 – atto n. 168, Parte I, anno 2007.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La ORa trasferirà la propria residenza, unitamente a quelle dei figli Parte_2 ORi e , nell'abitazione posta in Comune di Bologna alla Via Persona_3 Per_2 Milano n. 7.
Entrambi i coniugi resteranno così liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni.
- il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso), Per_2 che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il medesimo e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori dovranno assumere tutti i poteri e tutte le responsabilità relativi al figlio con spirito di reciproca collaborazione e di dialogo diretto, e nell'interesse esclusivo del figlio medesimo.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore verranno prese concordemente dai genitori, con dovere di reciproca informazione sulle questioni che riguardano la prole in modo esaustivo alla luce dell'affidamento condiviso.
Entrambi si impegnano a ricercare sempre una comune linea educativa;
- il figlio minore sarà collocato presso la madre nell'abitazione sita in Comune di Bologna alla Via Milano n. 7, ove trasferirà la residenza anagrafica;
- in merito al diritto di visita, le parti concordano che il OR potrà vedere Parte_1
e tenere con sé il figlio minore OR come segue: Persona_4 durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ed ogni mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
sette giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
o il Capodanno;
tre giorni nelle vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive sei settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine di aprile di ogni anno. Il figlio minore trascorrerà i rimanenti giorni con la madre. Con obbligo a carico di ciascun genitore di comunicare all'altro, sempre ed anticipatamente, il luogo in cui si troverà il figlio.
I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente;
- gli impegni e le attività quotidiane del figlio minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute vengono convenute tra genitori attuali ricorrenti così come meglio indicate nell'allegato piano genitoriale.
- Il OR verserà, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, Parte_1 alla ORa la somma mensile complessiva di euro 600,00 Parte_2 (seicento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale;
il primo aggiornamento sarà effettuato nel giorno e nel mese dell'anno successivo a quello dell'omologazione da parte del Giudice dei presenti accordi di separazione nel presente procedimento. L'aggiornamento sarà automatico senza necessità di formali richieste.
- Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, le parti concordemente si impegnano a ripartirle fra loro nella quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuno e disciplinarle fra loro ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” pubblicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017, attenendosi così al medesimo per quanto riguarda le modalità di concertazione e di rimborso delle spese straordinarie rispettivamente sostenute.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà corrisposto per la quota di 1/2 (un mezzo) a ciascun genitore.
- I coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
ciascuno degli stessi provvederà al proprio mantenimento in quanto i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
I medesimi rinunciano così definitivamente e reciprocamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore e diversa pretesa di carattere patrimoniale, godendo entrambi di piena e completa autonomia economica e dichiarando di aver già definito prima d'ora ogni rapporto patrimoniale tra di loro.
- I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dell'altro coniuge.
Le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla