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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7708/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. UC TI
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7708/2016 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Maurizio Parte_1
ATTORE
e
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Nicola ME
CONVENUTO
e
“ ”, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo CP_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – ha convenuto in giudizio il e l' al Parte_1 Controparte_1 CP_3
fine di ottenerne la condanna solidale al pagamento della somma di € 8.788,84, a titolo di risarcimento
1 danni materiali cagionati all'autovettura Opel Zafira tg. EG-436-ZG, di proprietà della ditta
, nonché della somma di € 3.808,00, a titolo di Controparte_4
risarcimento danni non patrimoniali, subiti in qualità di conducente dell'autovettura “Opel Zafira in conseguenza del sinistro verificatosi il 2.1.2015 alle ore 19:45 in agro di CP_1
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno contestato in fatto e diritto la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Con determinazione dirigenziale n. 2003/2024 l' ha accettato la proposta dell'attore CP_3
di definizione transattiva del sinistro per l'importo di € 3.995,00, comprensivo delle spese di lite,
rinunciando alla prosecuzione del giudizio, al diritto e all'azione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dalla convenuta (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356; Cass., sez. III,
ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L.,
28.5.2014, n. 12002).
2.1 – Preliminarmente, va preso atto che, come dedotto a verbale dell'udienza del 2.4.2024,
Cont con determina dirigenziale n. 2003/2024 del 13.3.2024 l' via transattiva- ha riconosciuto CP_5
all'attore l'importo di € 3.995,00, a titolo di risarcimento del danno e rimborso delle spese di lite.
Pertanto, nell'ambito del rapporto processuale tra l'attore e la convenuta ”, essendo CP_3
venuta meno ogni ragione di pendenza del presente giudizio, stante la definizione in via transattiva
2 della lite, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
2.2 – Ciò premesso, in punto di fatto parte attrice ha addotto che: - il 2.1.2015, alle ore 19:45
circa, l'autovettura OP AF Tg. EG 436 ZG di proprietà della ditta di CP_4
e, in quell'occasione, da questi condotta, percorreva la S.P. Mellitto – Cassano Parte_1
delle Murge, in direzione Cassano delle Murge, allorquando, “a causa di un cane randagio di grosse
dimensioni che attraversava la sede stradale, nel tentativo di evitarlo”, “usciva fuori strada,
abbattendo un muro in tufo con sovrastante inferriata di confine di una villa”; - il veicolo riportava danni alla carrozzeria e alla parte meccanica mentre il conducente riportava lesioni personali, che ne richiedevano il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti,
ove gli veniva refertata “distrazione rachide cervicale, trauma emicostato destro, spalla destra e
distrazione” con una prognosi di giorni quindici;
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri
della Stazione di i quali, tuttavia, non effettuavano i rilievi dell'evento a causa dello CP_1
“stato di pericolosità del manto stradale”.
Entrambi i convenuti hanno contestato la fondatezza degli assunti attorei, deducendo, in particolare, il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere su di esso gravante (considerato che si rientra pur sempre nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c.) di provare, innanzitutto, l'esistenza del fatto storico dedotto e il nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il medesimo fatto denunciato nonché l'assenza di segnalazioni circa la presenza di cani randagi nel territorio del Controparte_1
nel periodo in cui si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa.
[...]
Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni attoree, della documentazione versata in atti e delle risultanze istruttorie, deve concludersi affermando che l'attore non ha offerto la provadel fatto che il sinistro in questione sia stato cagionato dall'improvviso attraversamento di un animale randagio, a causa del quale l'autovettura condotta da sarebbe uscita di strada andando a Pt_1
impattare contro un muro di tufo ivi presente.
Al riguardo, s'impone di evidenziare quanto segue.
3 In ordine alla dinamica dei fatti, l'attore, in citazione, si è limitato ad asserire che un “cane randagio di grosse dimensioni” “attraversava la sede stradale”.
Null'altro è stato, in proposito, allegato né in citazione né nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. (nella quale è consentito all'attore precisare e/o modificare le domande già proposte,
nei limiti dei fatti già allegati e dedotti).
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., allorché sono stati indicati i mezzi di prova,
parte attrice si è limitata a formulare il seguente, generico, capitolo di prova: “Vero che nelle suddette
circostanze in territorio di a causa un cane randagio di grosse dimensioni che CP_1
attraversava la sede stradale, da sinistra verso destra secondo il senso di marcia, il conducente della
nel tentativo di evitarlo, effettuava una brusca sterzata ed usciva fuori strada, abbattendo CP_6
un muro in tufo con sovrastante inferriata di confine di una villa, situato sulla sinistra”.
Sicché, alla luce di quanto innanzi si desume con tutta evidenza che già le allegazioni attoree:
(a) sono estremamente generiche in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa (ad esempio, non è
stato neanche addotto (i) da dove provenisse il cane randagio, (ii) se l'animale fosse sbucato in maniera repentina e si fosse immesso sulla sede stradale, nella traiettoria del veicolo, in maniera improvvisa e, quindi, imprevedibile e inevitabile per gli utenti della strada); (b) sono del tutto assenti con riguardo a circostanze di natura fattuale da cui desumere che il cane fosse, appunto, randagio e,
quindi, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (donde la possibilità di invocare, a seconda delle fattispecie, la responsabilità dell'ente pubblico), ben potendo trattarsi, di conseguenza, di cane di proprietà di terzi, momentaneamente non custodito.
Non si ravvisano, cioè, perché l'attore non li ha nemmeno addotti, elementi (rappresentati, a titolo meramente esemplificativo, dall'assenza di collare, dalle condizioni del manto, dalla lunghezza del pelo, dal precario stato di salute) da cui desumere, anche solo in via presuntiva, che si trattasse non già di un cane di proprietà ma, al contrario, di un cane randagio e, pertanto, di un animale selvatico, per espressa disposizione del legislatore parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
4 D'altronde, l'accertamento d'una condotta consiste nella ricostruzione storica d'un fatto e ne presuppone la prova (prova che, nel caso di specie, come evidenziato, non è stata offerta).
Inoltre, a riprova di quanto innanzi e a conferma del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, s'impone di rimarcare che non è stato né allegato né provato che, in epoca anteriore al sinistro e, in particolare, nei giorni o nelle settimane immediatamente precedenti,
vi fossero state delle specifiche segnalazioni relative alla presenza di un cane randagio in un determinato luogo rientrante nella competenza del e che quest'ultimo non Controparte_1
si fosse attivato per la cattura dell'animale.
In difetto di allegazione e prova di tali circostanze, secondo la Corte di cassazione, si finirebbe per “applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità
ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli
previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c.”
(cfr.: Cass. n. 11591/2018, n.; Cass. n. 18954/2017).
Né siffatte lacune sono state colmate all'esito dell'istruttoria espletata.
In proposito, appare utile evidenziare che: - il teste (unico che, a dire dell'attore, Testimone_1
avrebbe assistito al sinistro in quanto si trovava alla guida della propria autovettura e seguiva la “Opel
Zafira” condotta da , che dunque lo precedeva) ha riferito esclusivamente di un “cane di Pt_1
grosse dimensioni di color scuro”, che “attraversava da sinistra verso destra secondo il senso di
marcia della mia auto”; - pertanto, il teste non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza da cui poter desumere che il cane si trovasse nella condizione di randagismo.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che nella “attestazione di sinistro stradale” redatta dai
Carabinieri della Stazione di intervenuti a seguito della segnalazione dell'incidente, CP_1
non si fa riferimento alla presenza di testimoni oculari dell'occorso e, nello specifico, del teste Tes_1
sui luoghi di causa.
Tale circostanza, con tutta evidenza, concorre inevitabilmente a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste.
5 Ancora e in generale, la presenza in loco dell'animale randagio non emerge da alcun atto o documento.
Dai suesposti rilievi discende il rigetto della domanda attorea, in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
Nella statuizione di integrale reiezione della domanda, stanti le evidenziate lacune probatorie,
non colmate neanche in corso di causa, resta assorbita ogni ulteriore questione.
3– La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico dell'attore.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia desumibile dalla domanda, integralmente rigettata (quindi, da € 5.200,01
ad € 26.000,00), facendo applicazione degli onorari minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni in fatto e diritto trattate.
Considerato che, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, non si è
proceduto all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e che uno di essi (ossia la
”) ha definito in via bonaria la controversia insorta con l'odierno attore (sebbene non sia CP_3
stato depositato l'atto di transazione), si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della ”, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 CP_3
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra l'attore
[...]
e la convenuta ”, anche in ordine alle spese di lite;
Parte_1 CP_3
- rigetta nel merito la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
6 - condanna alla refusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025
Il Giudice
UC TI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. UC TI
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7708/2016 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Maurizio Parte_1
ATTORE
e
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Nicola ME
CONVENUTO
e
“ ”, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo CP_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – ha convenuto in giudizio il e l' al Parte_1 Controparte_1 CP_3
fine di ottenerne la condanna solidale al pagamento della somma di € 8.788,84, a titolo di risarcimento
1 danni materiali cagionati all'autovettura Opel Zafira tg. EG-436-ZG, di proprietà della ditta
, nonché della somma di € 3.808,00, a titolo di Controparte_4
risarcimento danni non patrimoniali, subiti in qualità di conducente dell'autovettura “Opel Zafira in conseguenza del sinistro verificatosi il 2.1.2015 alle ore 19:45 in agro di CP_1
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno contestato in fatto e diritto la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Con determinazione dirigenziale n. 2003/2024 l' ha accettato la proposta dell'attore CP_3
di definizione transattiva del sinistro per l'importo di € 3.995,00, comprensivo delle spese di lite,
rinunciando alla prosecuzione del giudizio, al diritto e all'azione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dalla convenuta (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356; Cass., sez. III,
ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L.,
28.5.2014, n. 12002).
2.1 – Preliminarmente, va preso atto che, come dedotto a verbale dell'udienza del 2.4.2024,
Cont con determina dirigenziale n. 2003/2024 del 13.3.2024 l' via transattiva- ha riconosciuto CP_5
all'attore l'importo di € 3.995,00, a titolo di risarcimento del danno e rimborso delle spese di lite.
Pertanto, nell'ambito del rapporto processuale tra l'attore e la convenuta ”, essendo CP_3
venuta meno ogni ragione di pendenza del presente giudizio, stante la definizione in via transattiva
2 della lite, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
2.2 – Ciò premesso, in punto di fatto parte attrice ha addotto che: - il 2.1.2015, alle ore 19:45
circa, l'autovettura OP AF Tg. EG 436 ZG di proprietà della ditta di CP_4
e, in quell'occasione, da questi condotta, percorreva la S.P. Mellitto – Cassano Parte_1
delle Murge, in direzione Cassano delle Murge, allorquando, “a causa di un cane randagio di grosse
dimensioni che attraversava la sede stradale, nel tentativo di evitarlo”, “usciva fuori strada,
abbattendo un muro in tufo con sovrastante inferriata di confine di una villa”; - il veicolo riportava danni alla carrozzeria e alla parte meccanica mentre il conducente riportava lesioni personali, che ne richiedevano il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti,
ove gli veniva refertata “distrazione rachide cervicale, trauma emicostato destro, spalla destra e
distrazione” con una prognosi di giorni quindici;
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri
della Stazione di i quali, tuttavia, non effettuavano i rilievi dell'evento a causa dello CP_1
“stato di pericolosità del manto stradale”.
Entrambi i convenuti hanno contestato la fondatezza degli assunti attorei, deducendo, in particolare, il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere su di esso gravante (considerato che si rientra pur sempre nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c.) di provare, innanzitutto, l'esistenza del fatto storico dedotto e il nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il medesimo fatto denunciato nonché l'assenza di segnalazioni circa la presenza di cani randagi nel territorio del Controparte_1
nel periodo in cui si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa.
[...]
Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni attoree, della documentazione versata in atti e delle risultanze istruttorie, deve concludersi affermando che l'attore non ha offerto la provadel fatto che il sinistro in questione sia stato cagionato dall'improvviso attraversamento di un animale randagio, a causa del quale l'autovettura condotta da sarebbe uscita di strada andando a Pt_1
impattare contro un muro di tufo ivi presente.
Al riguardo, s'impone di evidenziare quanto segue.
3 In ordine alla dinamica dei fatti, l'attore, in citazione, si è limitato ad asserire che un “cane randagio di grosse dimensioni” “attraversava la sede stradale”.
Null'altro è stato, in proposito, allegato né in citazione né nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. (nella quale è consentito all'attore precisare e/o modificare le domande già proposte,
nei limiti dei fatti già allegati e dedotti).
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., allorché sono stati indicati i mezzi di prova,
parte attrice si è limitata a formulare il seguente, generico, capitolo di prova: “Vero che nelle suddette
circostanze in territorio di a causa un cane randagio di grosse dimensioni che CP_1
attraversava la sede stradale, da sinistra verso destra secondo il senso di marcia, il conducente della
nel tentativo di evitarlo, effettuava una brusca sterzata ed usciva fuori strada, abbattendo CP_6
un muro in tufo con sovrastante inferriata di confine di una villa, situato sulla sinistra”.
Sicché, alla luce di quanto innanzi si desume con tutta evidenza che già le allegazioni attoree:
(a) sono estremamente generiche in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa (ad esempio, non è
stato neanche addotto (i) da dove provenisse il cane randagio, (ii) se l'animale fosse sbucato in maniera repentina e si fosse immesso sulla sede stradale, nella traiettoria del veicolo, in maniera improvvisa e, quindi, imprevedibile e inevitabile per gli utenti della strada); (b) sono del tutto assenti con riguardo a circostanze di natura fattuale da cui desumere che il cane fosse, appunto, randagio e,
quindi, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (donde la possibilità di invocare, a seconda delle fattispecie, la responsabilità dell'ente pubblico), ben potendo trattarsi, di conseguenza, di cane di proprietà di terzi, momentaneamente non custodito.
Non si ravvisano, cioè, perché l'attore non li ha nemmeno addotti, elementi (rappresentati, a titolo meramente esemplificativo, dall'assenza di collare, dalle condizioni del manto, dalla lunghezza del pelo, dal precario stato di salute) da cui desumere, anche solo in via presuntiva, che si trattasse non già di un cane di proprietà ma, al contrario, di un cane randagio e, pertanto, di un animale selvatico, per espressa disposizione del legislatore parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
4 D'altronde, l'accertamento d'una condotta consiste nella ricostruzione storica d'un fatto e ne presuppone la prova (prova che, nel caso di specie, come evidenziato, non è stata offerta).
Inoltre, a riprova di quanto innanzi e a conferma del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, s'impone di rimarcare che non è stato né allegato né provato che, in epoca anteriore al sinistro e, in particolare, nei giorni o nelle settimane immediatamente precedenti,
vi fossero state delle specifiche segnalazioni relative alla presenza di un cane randagio in un determinato luogo rientrante nella competenza del e che quest'ultimo non Controparte_1
si fosse attivato per la cattura dell'animale.
In difetto di allegazione e prova di tali circostanze, secondo la Corte di cassazione, si finirebbe per “applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità
ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli
previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c.”
(cfr.: Cass. n. 11591/2018, n.; Cass. n. 18954/2017).
Né siffatte lacune sono state colmate all'esito dell'istruttoria espletata.
In proposito, appare utile evidenziare che: - il teste (unico che, a dire dell'attore, Testimone_1
avrebbe assistito al sinistro in quanto si trovava alla guida della propria autovettura e seguiva la “Opel
Zafira” condotta da , che dunque lo precedeva) ha riferito esclusivamente di un “cane di Pt_1
grosse dimensioni di color scuro”, che “attraversava da sinistra verso destra secondo il senso di
marcia della mia auto”; - pertanto, il teste non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza da cui poter desumere che il cane si trovasse nella condizione di randagismo.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che nella “attestazione di sinistro stradale” redatta dai
Carabinieri della Stazione di intervenuti a seguito della segnalazione dell'incidente, CP_1
non si fa riferimento alla presenza di testimoni oculari dell'occorso e, nello specifico, del teste Tes_1
sui luoghi di causa.
Tale circostanza, con tutta evidenza, concorre inevitabilmente a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste.
5 Ancora e in generale, la presenza in loco dell'animale randagio non emerge da alcun atto o documento.
Dai suesposti rilievi discende il rigetto della domanda attorea, in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
Nella statuizione di integrale reiezione della domanda, stanti le evidenziate lacune probatorie,
non colmate neanche in corso di causa, resta assorbita ogni ulteriore questione.
3– La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico dell'attore.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia desumibile dalla domanda, integralmente rigettata (quindi, da € 5.200,01
ad € 26.000,00), facendo applicazione degli onorari minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni in fatto e diritto trattate.
Considerato che, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, non si è
proceduto all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e che uno di essi (ossia la
”) ha definito in via bonaria la controversia insorta con l'odierno attore (sebbene non sia CP_3
stato depositato l'atto di transazione), si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della ”, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 CP_3
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra l'attore
[...]
e la convenuta ”, anche in ordine alle spese di lite;
Parte_1 CP_3
- rigetta nel merito la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
6 - condanna alla refusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025
Il Giudice
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