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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22090/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22090/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
AL i LO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in , via Mangili, n. 2, come da procura in Pt_1 atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in VE TE RE (VA), via Gibilisco, n. 20
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Parte attrice, all'udienza del 19.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“IN OGNI CASO accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno occorso al Controparte_2
in e, per l'effetto condannare la in persona
[...] Pt_1 Controparte_1 pro tempore al risarcimento, a favore dell'attore, di tutti i danni subiti per i fatti per cui è causa e così € 6.600,0 a titolo di danno patrimoniale e almeno € 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e/o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di Giustizia in corso di causa e da liquidare in via equitativa dal Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1 responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati dalla società convenuta alle parti comuni del e, conseguentemente, condannarla al risarcimento del Parte_1 Parte_1 danno patito.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, nel mese di luglio 2021, la società immobiliare Santa Tecla, conduttrice dell'immobile ubicato nel condominio di via Ruggiero di , di Pt_1 proprietà dei sig.ri e , ha affidato alla società CP_3 Controparte_4 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del muro perimetrale dello stabile del condominio;
che durante l'esecuzione dei lavori alcuni condomini si sono accorti del non funzionamento del portone e del citofono e, pertanto, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'elettricista del condominio, il quale aveva accertato il danneggiamento dell'impianto del citofono da parte dell'impresa convenuta a causa del tranciamento di alcuni cavi;
che, stante l'inerzia della società convenuta, nel mese di dicembre 2021, il è stato costretto a dover rifare integralmente l'impianto citofonico Parte_1 sostenendo una spesa pari ad Euro 6.600,00, importo interamente anticipato da parte attrice;
che sussiste, dunque, responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti della società appaltatrice al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito dal e pari Parte_1 alla spesa sostenuta nonché del danno non patrimoniale patito dall'ente d causa dell'impedimento dell'utilizzo del bene comune in quanto il mancato funzionamento del citofono per un semestre ha limitato il diritto dei condomini.
Nessuno si costituiva per la società Controparte_1
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza del 01.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 19.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Con Ordinanza del 20.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c., fattispecie aquiliana di responsabilità extracontrattuale. Compete, dunque, a parte attrice l'onere della prova in ordine a tutti presupposti indefettibili della fattispecie invocata.
Dal complessivo compendio probatorio risulta provata sia la responsabilità della convenuta nella causazione del danno sia l'entità del danno provocato all'ente di gestione ne quantificato in Euro 6.600,00.
Ed infatti l'istruttoria orale ha confermato le allegazioni attoree in quanto i testi escussi hanno confermato che i lavori eseguiti dalla società convenuta hanno determinato il tranciamento dei cavi dell'impianto citofonico del che si trovavano nei locali dell'ex portineria. In particolare Parte_1 il teste h “So per ragioni di lavoro che Santa Tecla immobiliare aveva Testimone_1 commissionato le opere di ripristino del muro del condominio ad una ditta edile. So che questa ditta edile nel luglio 2021 ha effettivamente posto in essere i lavori per ripristinare il muro in questione, che anni prima era stato illegittimamente abbattuto in parte. Ho saputo che questa ditta era la Dakota costruzioni srl perché durante la ristrutturazione questa aveva tranciato i cavi del citofono dell'intero condominio. Mi sono dovuto occupare della questione. Io ho constatato di persona che avevano tranciato i cavi del citofono. La Dakota costruzioni è intervenuta sul pavimento e sul muro e i cavi erano posti a terra, nella pavimentazione. Io ho constatato personalmente che erano
2 tranciati durante i lavori della ditta Dakota costruzioni srl. Io ho avuto contatti con incaricati di questa ditta e avevamo fatto anche un verbale per constatare il danno […] Nel luglio 2021 alcuni condomini si sono lamentati con l'amministratore del condominio di del fatto che il citofono ed il portone non funzionavano e Parte_1 in seguito alle lamentele io mi sono recato sul posto e ho constatato appunto che i cavi elettrici del citofono e del portone erano stati tranciati” (v. verbale d'udienza del 05.10.2023).
Anche il successivo teste escusso, ha confermato i fatti allegati laddove ha Testimone_2 dichiarato: “Nel luglio 2021 io sono ratore del condominio di via Ruggero di Lauria n. 2 in per recarmi a fare degli interventi relativi al citofono. L'amministratore mi ha riferito che i condomini si Pt_1 lament l non funzionamento del citofono. Mi son recato sul posto e ho constatato che il videocitofono non era alimentato. Ho fatto le verifiche del caso per capire come mai non fosse alimentato. Mi sono reso conto che il problema era nei locali ex portineria. Successivamente io mi sono recato all'interno di questi locali e ho visto che i cavi erano stati tranciati di netto durante i lavori di ristrutturazione in corso nell'ex portineria. I cavi erano tranciati in due punti.
[…] Io ho fatto il sopralluogo il 19 luglio 2021 e ho riferito quanto mi si dice. In questo momento non ricordo se l'appartamento fosse del sig. o di altri, ricordo che era l'ex portineria, posta al piano terreno. Ricordo che CP_4 abbiamo anche fatto un ver onstatare i danni con un incaricato dell'amministratore del condominio e un incaricato della ditta che stava facendo i lavori nell'appartamento, che era la Dakota s.r.l.. Riconosco il verbale nel documento che mi si mostra” (v. verbale d'udienza del 05.10.2023).
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che la stessa convenuta aveva confermato che, in occasione dei lavori dalla stessa eseguiti, vi è stato un tranciamento dei cavi: nel verbale del 23.07.2021, confermato dai testi, si legge “incontro con impresa, Condominio e suo elettricista per definire il danno provocato ai citofoni. Nella stanza adiacente la portineria è stato intercettato un cavo condominiale dell'impianto citofonico. Durante la demolizione del massetto è stato tranciato il cavo l'impianto. Preso atto del disagio procurato ai condomini, si chiede al signor come rappresentante dell'amministratore di spostare tali cavi Testimone_1 CP_5 condominiali esternamente alla proprietà privata in appositi spazi condominiali” (v. doc. 4, fasc. att.).
Ebbene è la stessa impresa convenuta che conferma il tranciamento del cavo condominiale a causa dei lavori eseguiti e, dunque, conferma il fatto illecito colposo dedotto in citazione.
Deve inoltre rilevarsi che parte convenuta, pur a fronte della rituale notifica dell'Ordinanza istruttoria che ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ex art. 292 c.p.c., non si CP_1 è presentata per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 05.1 pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., tale comportamento può essere valutato quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi.
Parte attrice ha inoltre dimostrato di avere dovuto provvedere sua sponte al rifacimento integrale dell'impianto come confermato dai testi escussi all'udienza del 05.10.2023: il teste ha Tes_1 Cont dichiarato “Poi il ha dato mandato alla di ripristinare il citofono e l'impianto che consente Parte_1 Cont l'apertura del portone ente ha dovuto rifa to”, mentre il teste ha dichiarato “Io ho Tes_2 dovuto rifare tutto l'impianto e mi sembra di averlo fatto a dicembre, ho poi emesso regolare fattura” (v. verbale d'udienza del 05.10.2023).
Il costo dell'intervento è stato documentato nella misura di Euro 6.600,00 come da fattura n. 636 del 09.12.2021 e da fattura n. 2 del 17.01.2022 (v. doc. 14, fasc. att.), importo che deve ritenersi congruo ed adeguato alla tipologia di intervento consistente nel rifacimento dell'intero impianto condominiale.
La predetta cifra dovrà essere, dunque, risarcita interamente dalla convenuta Controparte_1 che, con la propria azione imperita, ha causato tale danno al Parte_1
.
[...]
3 La società convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere all'ente di gestione la somma di Euro 6.600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla data del fatto ad oggi.
Sull importo sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma sopra liquidata e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
3. Quanto, infine, al lamentato pregiudizio patito da parte attrice per lesione del diritto di proprietà “a causa dell'illecito commesso dalla società convenuta”, deve rilevarsi che le pretese creditorie così come formulate non meritano accoglimento.
Ed infatti, avuto riguardo alla domanda di ristoro del danno da lesione del diritto di proprietà quale pregiudizio di carattere non patrimoniale, deve rilevarsi che, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì “regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. civ. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703). Dunque, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio “ai casi previsti dalla legge” (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Cass. civ. 16133/2014 e Cass. civ., sezioni unite, del 25.2.2016 n. 3727 ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui “fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”).
Nella prospettazione di parte attrice sottoposta all'odierno vaglio giudiziale, l'interesse che si assume essere stato leso dalla condotta illecita dei soggetti ritenuti responsabili è ricondotto sia al diritto di proprietà che al diritto al rispetto della vita familiare e privata che trovano, rispettivamente, il loro fondamento normativo nella Convenzione europea (oltre che nel disposto di cui all'art. 2 Cost.) quale diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Cedu e dall'art. 8 C.e.d.u. e che assumono valenza costituzionale stante il rango che la Corte costituzionale ha attribuito alla C.E.D.U. tra le fonti del diritto con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, nelle
4 quali ha assegnato alla Convenzione il ruolo di norma interposta tra legge e Costituzione ai sensi dell'art. 117, comma I, Cost., oltre che fonte normativa nei termini di cui all'art. 2059 c.c..
Declinando i principii giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, si ritiene che non possa trovare accoglimento la pretesa creditoria in quanto, da un lato, il danno lamentato (consistente nel disagio patito dai condomini per il mancato funzionamento dell'impianto citofonico per vari mesi) non può ritenersi grave in termini di significativo superamento della soglia minima di tollerabilità e, dall'altro, in quanto la lesione lamentata attiene a quei meri disagi e fastidi che secondo la Suprema Corte non sono meritevoli di risarcibilità in quanto sussumibili in pregiudizi di lieve entità concernenti la mera lesione della qualità della vita.
Ne consegue che non può ritenersi meritevole di tutela risarcitoria il lamentato danno non patrimoniale come allegato e dedotto da parte attrice.
4. Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria), tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, questioni giuridiche e di fatto trattate, effettiva attività difensiva espletata).
Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico di parte convenuta gli esborsi sostenuti per marca da bollo e contributo unificato (Euro 27,00 + Euro 237,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 ro 6.600,00 a titolo di dan
[...] come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dal Condominio nei confronti della società
[...]
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
che si liquidano in Euro 4.996,00 per compensi, Euro Parte_1 264,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22090/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
AL i LO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in , via Mangili, n. 2, come da procura in Pt_1 atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in VE TE RE (VA), via Gibilisco, n. 20
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Parte attrice, all'udienza del 19.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“IN OGNI CASO accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno occorso al Controparte_2
in e, per l'effetto condannare la in persona
[...] Pt_1 Controparte_1 pro tempore al risarcimento, a favore dell'attore, di tutti i danni subiti per i fatti per cui è causa e così € 6.600,0 a titolo di danno patrimoniale e almeno € 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e/o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di Giustizia in corso di causa e da liquidare in via equitativa dal Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1 responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati dalla società convenuta alle parti comuni del e, conseguentemente, condannarla al risarcimento del Parte_1 Parte_1 danno patito.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, nel mese di luglio 2021, la società immobiliare Santa Tecla, conduttrice dell'immobile ubicato nel condominio di via Ruggiero di , di Pt_1 proprietà dei sig.ri e , ha affidato alla società CP_3 Controparte_4 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del muro perimetrale dello stabile del condominio;
che durante l'esecuzione dei lavori alcuni condomini si sono accorti del non funzionamento del portone e del citofono e, pertanto, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'elettricista del condominio, il quale aveva accertato il danneggiamento dell'impianto del citofono da parte dell'impresa convenuta a causa del tranciamento di alcuni cavi;
che, stante l'inerzia della società convenuta, nel mese di dicembre 2021, il è stato costretto a dover rifare integralmente l'impianto citofonico Parte_1 sostenendo una spesa pari ad Euro 6.600,00, importo interamente anticipato da parte attrice;
che sussiste, dunque, responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti della società appaltatrice al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito dal e pari Parte_1 alla spesa sostenuta nonché del danno non patrimoniale patito dall'ente d causa dell'impedimento dell'utilizzo del bene comune in quanto il mancato funzionamento del citofono per un semestre ha limitato il diritto dei condomini.
Nessuno si costituiva per la società Controparte_1
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza del 01.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 19.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Con Ordinanza del 20.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c., fattispecie aquiliana di responsabilità extracontrattuale. Compete, dunque, a parte attrice l'onere della prova in ordine a tutti presupposti indefettibili della fattispecie invocata.
Dal complessivo compendio probatorio risulta provata sia la responsabilità della convenuta nella causazione del danno sia l'entità del danno provocato all'ente di gestione ne quantificato in Euro 6.600,00.
Ed infatti l'istruttoria orale ha confermato le allegazioni attoree in quanto i testi escussi hanno confermato che i lavori eseguiti dalla società convenuta hanno determinato il tranciamento dei cavi dell'impianto citofonico del che si trovavano nei locali dell'ex portineria. In particolare Parte_1 il teste h “So per ragioni di lavoro che Santa Tecla immobiliare aveva Testimone_1 commissionato le opere di ripristino del muro del condominio ad una ditta edile. So che questa ditta edile nel luglio 2021 ha effettivamente posto in essere i lavori per ripristinare il muro in questione, che anni prima era stato illegittimamente abbattuto in parte. Ho saputo che questa ditta era la Dakota costruzioni srl perché durante la ristrutturazione questa aveva tranciato i cavi del citofono dell'intero condominio. Mi sono dovuto occupare della questione. Io ho constatato di persona che avevano tranciato i cavi del citofono. La Dakota costruzioni è intervenuta sul pavimento e sul muro e i cavi erano posti a terra, nella pavimentazione. Io ho constatato personalmente che erano
2 tranciati durante i lavori della ditta Dakota costruzioni srl. Io ho avuto contatti con incaricati di questa ditta e avevamo fatto anche un verbale per constatare il danno […] Nel luglio 2021 alcuni condomini si sono lamentati con l'amministratore del condominio di del fatto che il citofono ed il portone non funzionavano e Parte_1 in seguito alle lamentele io mi sono recato sul posto e ho constatato appunto che i cavi elettrici del citofono e del portone erano stati tranciati” (v. verbale d'udienza del 05.10.2023).
Anche il successivo teste escusso, ha confermato i fatti allegati laddove ha Testimone_2 dichiarato: “Nel luglio 2021 io sono ratore del condominio di via Ruggero di Lauria n. 2 in per recarmi a fare degli interventi relativi al citofono. L'amministratore mi ha riferito che i condomini si Pt_1 lament l non funzionamento del citofono. Mi son recato sul posto e ho constatato che il videocitofono non era alimentato. Ho fatto le verifiche del caso per capire come mai non fosse alimentato. Mi sono reso conto che il problema era nei locali ex portineria. Successivamente io mi sono recato all'interno di questi locali e ho visto che i cavi erano stati tranciati di netto durante i lavori di ristrutturazione in corso nell'ex portineria. I cavi erano tranciati in due punti.
[…] Io ho fatto il sopralluogo il 19 luglio 2021 e ho riferito quanto mi si dice. In questo momento non ricordo se l'appartamento fosse del sig. o di altri, ricordo che era l'ex portineria, posta al piano terreno. Ricordo che CP_4 abbiamo anche fatto un ver onstatare i danni con un incaricato dell'amministratore del condominio e un incaricato della ditta che stava facendo i lavori nell'appartamento, che era la Dakota s.r.l.. Riconosco il verbale nel documento che mi si mostra” (v. verbale d'udienza del 05.10.2023).
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che la stessa convenuta aveva confermato che, in occasione dei lavori dalla stessa eseguiti, vi è stato un tranciamento dei cavi: nel verbale del 23.07.2021, confermato dai testi, si legge “incontro con impresa, Condominio e suo elettricista per definire il danno provocato ai citofoni. Nella stanza adiacente la portineria è stato intercettato un cavo condominiale dell'impianto citofonico. Durante la demolizione del massetto è stato tranciato il cavo l'impianto. Preso atto del disagio procurato ai condomini, si chiede al signor come rappresentante dell'amministratore di spostare tali cavi Testimone_1 CP_5 condominiali esternamente alla proprietà privata in appositi spazi condominiali” (v. doc. 4, fasc. att.).
Ebbene è la stessa impresa convenuta che conferma il tranciamento del cavo condominiale a causa dei lavori eseguiti e, dunque, conferma il fatto illecito colposo dedotto in citazione.
Deve inoltre rilevarsi che parte convenuta, pur a fronte della rituale notifica dell'Ordinanza istruttoria che ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ex art. 292 c.p.c., non si CP_1 è presentata per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 05.1 pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., tale comportamento può essere valutato quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi.
Parte attrice ha inoltre dimostrato di avere dovuto provvedere sua sponte al rifacimento integrale dell'impianto come confermato dai testi escussi all'udienza del 05.10.2023: il teste ha Tes_1 Cont dichiarato “Poi il ha dato mandato alla di ripristinare il citofono e l'impianto che consente Parte_1 Cont l'apertura del portone ente ha dovuto rifa to”, mentre il teste ha dichiarato “Io ho Tes_2 dovuto rifare tutto l'impianto e mi sembra di averlo fatto a dicembre, ho poi emesso regolare fattura” (v. verbale d'udienza del 05.10.2023).
Il costo dell'intervento è stato documentato nella misura di Euro 6.600,00 come da fattura n. 636 del 09.12.2021 e da fattura n. 2 del 17.01.2022 (v. doc. 14, fasc. att.), importo che deve ritenersi congruo ed adeguato alla tipologia di intervento consistente nel rifacimento dell'intero impianto condominiale.
La predetta cifra dovrà essere, dunque, risarcita interamente dalla convenuta Controparte_1 che, con la propria azione imperita, ha causato tale danno al Parte_1
.
[...]
3 La società convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere all'ente di gestione la somma di Euro 6.600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla data del fatto ad oggi.
Sull importo sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma sopra liquidata e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
3. Quanto, infine, al lamentato pregiudizio patito da parte attrice per lesione del diritto di proprietà “a causa dell'illecito commesso dalla società convenuta”, deve rilevarsi che le pretese creditorie così come formulate non meritano accoglimento.
Ed infatti, avuto riguardo alla domanda di ristoro del danno da lesione del diritto di proprietà quale pregiudizio di carattere non patrimoniale, deve rilevarsi che, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì “regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. civ. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703). Dunque, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio “ai casi previsti dalla legge” (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Cass. civ. 16133/2014 e Cass. civ., sezioni unite, del 25.2.2016 n. 3727 ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui “fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”).
Nella prospettazione di parte attrice sottoposta all'odierno vaglio giudiziale, l'interesse che si assume essere stato leso dalla condotta illecita dei soggetti ritenuti responsabili è ricondotto sia al diritto di proprietà che al diritto al rispetto della vita familiare e privata che trovano, rispettivamente, il loro fondamento normativo nella Convenzione europea (oltre che nel disposto di cui all'art. 2 Cost.) quale diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Cedu e dall'art. 8 C.e.d.u. e che assumono valenza costituzionale stante il rango che la Corte costituzionale ha attribuito alla C.E.D.U. tra le fonti del diritto con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, nelle
4 quali ha assegnato alla Convenzione il ruolo di norma interposta tra legge e Costituzione ai sensi dell'art. 117, comma I, Cost., oltre che fonte normativa nei termini di cui all'art. 2059 c.c..
Declinando i principii giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, si ritiene che non possa trovare accoglimento la pretesa creditoria in quanto, da un lato, il danno lamentato (consistente nel disagio patito dai condomini per il mancato funzionamento dell'impianto citofonico per vari mesi) non può ritenersi grave in termini di significativo superamento della soglia minima di tollerabilità e, dall'altro, in quanto la lesione lamentata attiene a quei meri disagi e fastidi che secondo la Suprema Corte non sono meritevoli di risarcibilità in quanto sussumibili in pregiudizi di lieve entità concernenti la mera lesione della qualità della vita.
Ne consegue che non può ritenersi meritevole di tutela risarcitoria il lamentato danno non patrimoniale come allegato e dedotto da parte attrice.
4. Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria), tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, questioni giuridiche e di fatto trattate, effettiva attività difensiva espletata).
Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico di parte convenuta gli esborsi sostenuti per marca da bollo e contributo unificato (Euro 27,00 + Euro 237,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 ro 6.600,00 a titolo di dan
[...] come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dal Condominio nei confronti della società
[...]
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
che si liquidano in Euro 4.996,00 per compensi, Euro Parte_1 264,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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