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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR GI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
9.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.10.2025, lette le note depositate dall'avv. CARPAGNANO IN nell'interesse di Parte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499/2023 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO IN
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Luisa Giliberto e Maurizio Bertolone
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 11.5.2023, premettendo di avere Parte_1 prestato attività lavorativa quale collaboratore scolastico in virtù di plurimi contratti a tempo determinato e di non avere mai ricevuto il compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 del CCNL 29.11.2007, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e le sue articolazioni territoriali al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del Controparte_1
con l' e con l' CP_4 Controparte_2 Controparte_5
[...
[...] , , in persona del Direttore Generale - il diritto della ricorrente a
[...] Controparte_3 vedersi riconosciuta, per i servizi resi negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, come indicati nella parte in fatto, il Compenso Individuale Accessorio (c.d. “CIA”), previsto dall'art.82 del CCNL del
29.11.2007, pari alla somma lorda di € 1.115,00, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi
e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, previa declaratoria di illegittimità dell'art.82 del CCNL del 29.11.2007 e sua lettura costituzionalmente orientata, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto,
b) condannare il , in persona del l Controparte_1 CP_4 [...]
e l' , in Controparte_2 Controparte_6 persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere all'istante, per i servizi resi negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, come indicati nella parte in fatto, il Compenso Individuale Accessorio (c.d.
“CIA”), previsto dall'art.82 del CCNL del 29.11.2007, pari alla somma lorda di € 1.115,00, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
c) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Le amministrazioni indicate in epigrafe, con memoria depositata in data 11.03.2024 hanno contestato, in diritto, il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate.
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Premesso che nessuna contestazione è stata sollevata circa le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalla parte ricorrente e puntualmente indicati al punto 2 del ricorso), l'unica questione da dirimere nel presente giudizio verte sulla sussistenza o meno, in capo al collaboratore scolastico per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire il compenso individuale accessorio.
Va sul punto evidenziato che l'art. 82 del C.C.N.L. comparto scuola dispone che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. (…) 5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
2 a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
La norma, invero, limita la corresponsione del compenso al solo personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Tuttavia, ritiene questo giudice di potere applicare, alla fattispecie in esame, i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 20015/2018
e 629/2020 in tema di retribuzione professionale docenti, stante l'analoga natura di detto emolumento rispetto al compenso individuale accessorio.
Ed invero, il compenso individuale accessorio ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, rientrando pertanto in quelle “condizioni di impiego”, che, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola suddetta è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Orbene, considerato che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, mentre per converso parte convenuta non ha allegato condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico, le domande attoree risultano fondate. E ciò tenuto conto anche del fatto che le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio, senza potersi trarre invece dalle stesse una espressa limitazione a certe categorie di personale richiamate (gli assunti con contratto di
3 durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) del trattamento accessorio in questione.
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'integrale riconoscimento del compenso individuale accessorio per le prestazioni svolte dal 12.10.2020 all'8.6.2021, dal 22.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.3.2022, dall'1.4.2022 al 30.4.2022, dall'1.5.2022 al 10.6.2022, 14.12.2022 al 14.12.2022, dal 15.12.2022 al 16.12.2022 e dal 17.12.2022 al 22.12.2022.
L'amministrazione convenuta va conseguentemente condannata al pagamento di detto emolumento nei superiori periodi.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dalla parte ricorrente in quanto determinati alla luce dei contratti in atti, delle ore di lavoro prestate, del numero di giorni di lavoro, nonché degli indici retributivi previsti nel C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.
Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente contestato dai convenuti sul piano della correttezza tecnico-contabile. Sul punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati nella tabella n. 3 “Cause di lavoro” allegata al D.M. 10 marzo 2014 n.
55 e del valore della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
- dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento del compenso Parte_1 individuale accessorio spettante in relazione ai rapporti di lavoro dipanati dal 12.10.2020
4 all'8.6.2021, dal 22.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.3.2022, dall'1.4.2022 al
30.4.2022, dall'1.5.2022 al 10.6.2022, 14.12.2022 al 14.12.2022, dal 15.12.2022 al 16.12.2022
e dal 17.12.2022 al 22.12.2022 e, per l'effetto:
- condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione della somma di € 1.115,00 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il , in persona del Ministro protempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari
Così deciso in Siracusa, il 30/10/2025
IL GIUDICE
FR GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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