Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01994/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2024, proposto da:
IO Di TI, rappresentato e difeso dall'avvocato UR NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
UR Di TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) dell’ordinanza n. 121 II Settore e n. 288 Reg. Gen. del 19.9.2024 - successivamente notificata - adottata dal II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni, recante ingiunzione di demolizione di opere realizzate in Cava de’ Tirreni, alla Via Rotolo e di ripristino dello stato dei luoghi;
B) della relazione tecnica 37410 del 16.7.2024, indicata nel provvedimento impugnato sub A), ma mai notificata al ricorrente;
C) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente provvedimento impugnato sub A);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AN EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 121 II Settore e n. 288 Reg. Gen. del 19.9.2024, il Comune intimava la rimozione delle seguenti opere edilizie: 1. realizzazione di strada di penetrazione e di accesso all’abitazione con copertura in manto bituminoso; 2. la strada di accesso di cui al punto 1 in seguito a lavori di realizzazione di sottoservizi e pavimentazione con massetto in cls con realizzazione di muretto in cls armato di altezza pari a cm 40 con sovrastante recinzione in legno sulla strada di accesso all’abitazione; 3. riconfigurazione dell’orografia dell’intero terreno mediante realizzazione di scarpate in ingegneria naturalistica con fronti di altezze variabili da m 3,00 a m 2,50 generando n. tre terrazzamenti di estensioni diverse; 4. realizzazione di strada sterrata interpoderale in terreno e pietrisco compatto che collega la parte bassa del fondo lato via Rotolo alla parte retrostante dell’edificio dove sono stati demoliti pezzi di muro in cls che conformavano dei terrazzamenti attualmente divenuta strada sterrata retrostante il fabbricato; 5. realizzazione di n. 2 tettoie di cui una con struttura portante in pilastri di muratura e copertura in travi di legno e coppi con sottostante massetto e pavimentazione in cotto di superficie pari a circa 35 mq. Sulla stessa tettoia è stato installato impianto fotovoltaico non visibile da luogo pubblico e pertanto UR NO e Vincenzo Lamberti avvocati 3 classificabile come intervento di edilizia libera, in aderenza alla predetta tettoia si è rilevata una seconda tettoia di recente realizzazione visti i materiali utilizzati ed il loro stato di contestazione, con struttura in ferro zincato e copertura in pannelli di onduline metelliche adibito a ricovero di attrezzi di superficie pari a 10 mq.
Avverso l’ordine de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
VIOLAZIONE ARTT. 3, 6, 10, 22, 27, 31, 34 BIS, 36, 36-BIS, 37 E SEGG. D.P.R. N. 380/2001 E S. M. I. – VIOLAZIONE ART. 2 DELLA L.R.C. N. 13/2022 - VIOLAZIONE DEL PIANO URBANSTICO COMUNALE (PUC) – E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) – VIOLAZIONE DELLA L.R.C. N. 35/1987 (PUT) - ECCESSO DI POTERE (MANIFESTA ERRONEITA’ - DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – GENERICITA’ – CONFUSIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E TASSATIVITA’ DELLA SANZIONE – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO - INIQUITA’ – SPROPORZIONE -IRRAGIONEVOLEZZA) – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 ED ART. 24 COST.
Secondo la prospettazione attorea, gli interventi in contestazione escluderebbero qualsiasi aumento di superficie utile e/o di volume, sarebbero privi di peso edilizio, urbanistico e paesaggistico e potrebbero essere agevolmente qualificati come interventi di edilizia libera – art. 6 TUE – o di manutenzione – art. 3, lett. a) TUE – pertinenziali e di miglioramento fondiario, eseguibili senza alcun titolo edilizio.
La parte ricorrente evidenzia poi che, nella zona territoriale 4 è consentita la nuova edificazione e sono comunque consentiti la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali; i rifacimenti dei muri di sostegno; la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti; nella zona territoriale 12 è ammessa addirittura la realizzazione di attrezzature sportive.
La parte ricorrente evidenzia che, nell’ordinanza impugnata, non si fa riferimento a puntuali attività istruttorie svolte dagli Uffici comunali rispetto allo stato dell’immobile ed ai titoli preesistenti; che non sussiste l’interesse pubblico all’adozione della sanzione della demolizione; che c’è la violazione del principio di proprozionalità.
II) VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE L. N. 689/1981 - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO – MANIFESTA CONTRADDITTORIETA’ - SPROPORZIONE - INIQUITA' – ARBITRARIETA’ – INIQUITA’ - IRRAGIONEVOLEZZA – MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI INCISI – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE ART. 42 COST.
Secondo la ricostruzione attorea, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché, prima sul piano fattuale e poi su quello giuridico, non sussistono i presupposti perché possano applicarsi i commi 3 e 4 dell’art. 31 TUE e perché gli interventi di cui si discute non sono oggettivamente tali da poter essere qualificati come opere.
A dire del ricorrente, gli atti impugnati non recherebbero alcuna specifica ed esatta indicazione in ordine al bene ed all’area di sedime che dovrebbero essere acquisiti al patrimonio comunale e non spiegherebbero le ragioni per le quali si giustificherebbe un così pesante sacrificio per il ricorrente. In presenza della citata omissione, pertanto, non potrebbe comunque verificarsi l’effetto traslativo della proprietà conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 167 D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E SUCC. MODIF. ED INT. – VIOLAZIONE D.P.R. N. 31/2017 ED ALLEGATI - VIOLAZIONE L.R.C. NUM. 16/2004 – VIOLAZIONE L. 7.8.90 N. 241 – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO - INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO).
La parte ricorrente lamenta che non sussiste in concreto, anche sotto il profilo paesaggistico, alcun interesse pubblico alla demolizione; che gli interventi sono perfettamente compatibili e coerenti con il contesto di riferimento.
IV) VIOLAZIONE L.R.C. N. 9/83 – VIOLAZIONE ARTT. 96 E 97 D.P.R. N. 380/2001 – INCOMPETENZA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Secondo l’assunto attoreo, l’ordinanza sarebbe illegittima perché adottata da organo incompetente.
V) VIOLAZIONE ARTT. 3, 6, 10, 22, 27, 31, 34 BIS, 36, 36-BIS, 37 E SEGG. D.P.R. N. 380/2001 E S. M. I. – VIOLAZIONE ART. 2 DELLA L.R.C. N. 13/2022 - VIOLAZIONE DEL PIANO URBANSTICO COMUNALE (PUC) – E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) – VIOLAZIONE DELLA L.R.C. N. 35/1987 (PUT) – VIOLAZIONE D. LGS. N. 42/2004 E S.M.I. – VIOLAZIONE D.P.R. N. 31/2017 - ECCESSO DI POTERE (MANIFESTA ERRONEITA’ - DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – GENERICITA’ – CONFUSIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E TASSATIVITA’ DELLA SANZIONE – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO - INIQUITA’ – SPROPORZIONE -IRRAGIONEVOLEZZA) – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 ED ART. 24 COST.
La parte ricorrente rimarca la legittimità dell’ordinanza impugnata.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
in data 16.12.2024, la parte ricorrente depositava istanza di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica.
Per giurisprudenza consolidata, la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Pertanto, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
E tanto basta al Collegio.
Sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AN EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO