Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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n. rg9312 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9312 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Casoria (Na) alla Via Arpino n°90,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. ESPOSITO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Casoria (Na) alla via G. Garibaldi, 25,
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, Parte_1
chiedeva disciplinarsi i rapporti tra il sig. e il figlio minore CP_1
1
nato il [...], in [...] prevedendosi: Per_1
“l'affido esclusivo alla madre del minore presso la Parte_1 Persona_2
residenza materna in Napoli alla Via Nuovo Tempio n°151 P. T. il padre possa vedere il figlio , a settimane alterne, dal giorno di CP_1 Per_1
sabato dalle ore 16.00 fino alla domenica alle 22,00, con pernottamento sempre compatibilmente con le esigenze dei minori, inoltre, il giovedì di tutte le settimane dalle ore
16.00 alle ore 22,00;
3 Il figlio minore , trascorrerà 15 giorni di agosto di ogni anno con il padre da Per_1
concordarsi con la madre entro il 30/giugno di ogni anno, il tutto sempre compatibilmente con le esigenze del minore e con le esigenze lavorative dei coniugi che dovranno comunicare all'altro genitore interessato l'impedimento almeno 20 giorni prima;
4 Natale e fine anno 2024 con il padre mentre Capodanno 2025 ed Epifania 2025 con la madre ad anni alterni;
inoltre, Pasqua 2025 con il padre mentre Pasqua 2025 con la madre;
5 Il padre corrisponderà un assegno di mantenimento per € 300,00 da CP_1
versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ogni Parte_1
anno in base alle tabelle ISTAT;
”
Si costituiva il resistente con comparsa di costituzione, il quale chiedeva:
“Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla Sig.ra Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto;
- Disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza privilegiata Persona_2
presso l'abitazione materna
- Regolamentare il diritto di visita del Sig. che preveda espressamente: CP_1
• il diritto del padre di trascorrere un pomeriggio a settimana con il bambino prelevandolo dall'abitazione materna e riaccompagnandolo dopo cena;
• il diritto del padre di poter trascorrere con il figlio, a week end alternati, il sabato e la domenica, prelevandolo dall'abitazione materna il sabato pomeriggio a termine del lavoro sino alla domenica sera
• il diritto del padre di trascorrere le ricorrenze natalizie e pasquali con il criterio dell'alternanza (Vigilia di Natale con la madre, Natale con il padre;
Vigilia di
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Capodanno con la madre, 1° Gennaio con il padre;
Pasqua con la madre, Lunedì d'Albis con il padre e viceversa per l'anno successivo)
• il diritto del padre di trascorrere la Festa del Papà ed il proprio compleanno con il bambino, nonché di poter ad anni alterni tenere con sé il figlio nel giorno del compleanno del bambino, e di trascorrere con lui qualche ora nell'anno di spettanza della madre;
• il diritto del padre a trascorrere d'estate due settimane con il minore (anche non consecutivi)
a luglio o ad agosto da concordare entro il 30 maggio
• disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento CP_1
mensile per il minore nella misura di € 250 oltre al 50% delle spese extra come da
Protocollo del Tribunale di Napoli.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
21 c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa alla quale le parti aderivano.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed il figlio minore in conformità a quanto deciso dalle parti in accordo.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“affido condiviso del figlio (nato il [...]) con residenza privilegiata presso la Per_1
madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé fino al terzo anno di età e per esigenze lavorative del sig. 1 pomeriggio a settimana il giovedì dalle 16.00 alle CP_1
20.30 e tutti i sabati pomeriggi dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e tutte le domeniche dalle ore
11.00 alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra le parti;
a partire dall'anno 2025 ci sarà
l'alternanza delle festività pasquali e natalizie in cui un anno il minore starà con il padre a pasqua e l'anno successivo ci starà a pasquetta, allo stesso modo il minore starà con il padre il 24 dicembre e con la madre e il 25 dicembre così come il 31 dicembre con il padre e il 1 gennaio con la madre;
starà inoltre con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della madre;
il compleanno del minore un anno con la madre e un anno con il padre;
a partire dal terzo anno di età al regime di visita infrasettimanale si aggiungeranno i
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week end alternati ove il minore pernotterà con il padre dalle ore 11,00 del sabato mattina, compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. alle ore 20,00 della domenica CP_1
con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
a partire dal terzo anno di età il padre potrà tenere il minore per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
per il prossimo Natale in via provvisoria e urgente il Giudice dispone che il minore trascorra con il padre il pomeriggio del 25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e il pomeriggio del 1° gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18,30;
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1 [...]
, l'importo mensile versato di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento Parte_1
del figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali CP_1
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
• La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico pari ad €.200,00; Parte_1
• Le parti prestano il consenso a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità per almeno
6 mesi presso i servizi sociali territorialmente competenti;
• rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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