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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1830/2022 depositato il 04/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola N. 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 10/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060200641-2020 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060200645-2020 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060200126-2021 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1830/2022 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 16/7/2022, depositata il 10/01/2022, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese per complessivi € 5.000,00, proposto avverso gli avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe, relativi ad indebita detrazione dell'IVA per gli anni 2014 e 2015 in quanto assolta in relazione ad operazioni passive riqualificate dall'Agenzia delle
Entrate come esenti nell'ambito di una verifica conclusasi con la redazione del PVC del 29/11/2019.
Con rituali controdeduzioni del 10/10/2022 si è costituita nel presente giudizio di gravame l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
In data 26/09/2023 la società contribuente presentava tre domande di definizione delle controversie tributarie pendenti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022.
Con istanza in data 22/12/2025 la difesa della società Ricorrente_1 S.r.l. ha richiesto l'estinzione del presente giudizio in considerazione del pagamento puntuale dello somme dovute per cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che, preso atto dell'istanza di definizione delle tre istanze di definizione delle liti pendenti presentate dalla società contribuente, ha dichiarato che all'Ufficio risulta la regolarità delle relative pratiche e, pertanto, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata della materia del contendere. Datosi atto dell'assenza del difensore della società Ricorrente_1 S.r.l., Avv. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie de quibus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, è fondata, tanto in ragione della regolarità della pratica di definizione agevolata dichiarata dall'Ufficio in udienza come da verbale.
Com'è noto, infatti, l'art. 46, 1° del D.lgs. 546/1992, stabilisce che: <il giudizio di estingue in tutto o parte, nei casi definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e ogni altro caso cessazione della materia del contendere>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, la regolarità delle pratiche di definizione delle controversie tributarie pendenti, come riconosciuto in giudizio dall'Ufficio, comporta la cessazione della materia del contendere.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 46, 1°
e 3° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1830/2022 depositato il 04/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola N. 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 10/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060200641-2020 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060200645-2020 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060200126-2021 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1830/2022 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 16/7/2022, depositata il 10/01/2022, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese per complessivi € 5.000,00, proposto avverso gli avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe, relativi ad indebita detrazione dell'IVA per gli anni 2014 e 2015 in quanto assolta in relazione ad operazioni passive riqualificate dall'Agenzia delle
Entrate come esenti nell'ambito di una verifica conclusasi con la redazione del PVC del 29/11/2019.
Con rituali controdeduzioni del 10/10/2022 si è costituita nel presente giudizio di gravame l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
In data 26/09/2023 la società contribuente presentava tre domande di definizione delle controversie tributarie pendenti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022.
Con istanza in data 22/12/2025 la difesa della società Ricorrente_1 S.r.l. ha richiesto l'estinzione del presente giudizio in considerazione del pagamento puntuale dello somme dovute per cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che, preso atto dell'istanza di definizione delle tre istanze di definizione delle liti pendenti presentate dalla società contribuente, ha dichiarato che all'Ufficio risulta la regolarità delle relative pratiche e, pertanto, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata della materia del contendere. Datosi atto dell'assenza del difensore della società Ricorrente_1 S.r.l., Avv. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie de quibus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, è fondata, tanto in ragione della regolarità della pratica di definizione agevolata dichiarata dall'Ufficio in udienza come da verbale.
Com'è noto, infatti, l'art. 46, 1° del D.lgs. 546/1992, stabilisce che: <il giudizio di estingue in tutto o parte, nei casi definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e ogni altro caso cessazione della materia del contendere>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, la regolarità delle pratiche di definizione delle controversie tributarie pendenti, come riconosciuto in giudizio dall'Ufficio, comporta la cessazione della materia del contendere.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 46, 1°
e 3° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026