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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 810/2024 promossa congiuntamente da:
e entrambi assistiti dall'Avv. Paola Foti Parte_1 CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: “1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato (Po). 2) Si dà atto che è già stato trasferito il 50% di proprietà del signor alla moglie dell'immobile (ex CP_1
abitazione familiare), posta in Prato, Via Stradello di Gello n. 58/D; 3) La ex casa coniugale, posta in Prato, Via Stradello di Gello n. 58/D verrà assegnata alla signora Pt_1
che, nei periodi nei quali la stessa farà rientro in Italia, continuerà ad abitarci insieme alla
pagina 1 di 3 figlia. 3) La figlia , maggiorenne e parzialmente autosufficiente continuerà ad Per_1
abitare presso l'abitazione familiare posta in Prato, Via Stradello di Gello n. 8/D.
Questioni economiche: 4) Alla luce della parziale indipendenza economica di e Per_1
delle dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi i genitori, i ricorrenti concordano di mantenere la figlia in modo paritario quando la stessa è presso ciascuno di loro, garantendole una completa indipendenza economica che le permetta di avviare la sua professione di tatuatrice, appena formata. 5) Le spese a carattere straordinario necessarie per , relative a quelle indicate nel Protocollo di intesa dell'anno 2011 adottato Per_1
dal Tribunale di Firenze e del CNF dell'anno 2017, saranno concordate da entrambi i genitori e sostenute nella misura del 50% ciascuno. 6) Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 7) I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto che, percependo entrambi un reddito, non hanno ragione di chiedersi alcunché a tale titolo. 8)I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di tipo patrimoniale tra loro esistente, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa. 9)I ricorrenti dichiarano sin da ora espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 2' comma c.p.c. 10)Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emittenda sentenza divorzile”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Decorsi oltre sei mesi dalla sentenza di separazione, con istanza di riassunzione del procedimento rgvg 810/2024 depositata il 21.01.2025, e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato, il 23.02.2002, con rito concordatario, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
pagina 2 di 3 La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa n. 104/2024 dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nulla deve essere disposto in quanto ormai maggiorenne. Per_1
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e posati a contratto a Prato secondo il rito concordatario in data CP_1
23 febbraio 2022 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Prato anno 2002, atto n. 12, P. 2 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa le condizioni di cui ai punti: 1, 3, 3, 4, 5, 7;
3) prende altresì atto delle condizioni di cui ai punti: 2, 6, 8, 9, 10;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 810/2024 promossa congiuntamente da:
e entrambi assistiti dall'Avv. Paola Foti Parte_1 CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: “1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato (Po). 2) Si dà atto che è già stato trasferito il 50% di proprietà del signor alla moglie dell'immobile (ex CP_1
abitazione familiare), posta in Prato, Via Stradello di Gello n. 58/D; 3) La ex casa coniugale, posta in Prato, Via Stradello di Gello n. 58/D verrà assegnata alla signora Pt_1
che, nei periodi nei quali la stessa farà rientro in Italia, continuerà ad abitarci insieme alla
pagina 1 di 3 figlia. 3) La figlia , maggiorenne e parzialmente autosufficiente continuerà ad Per_1
abitare presso l'abitazione familiare posta in Prato, Via Stradello di Gello n. 8/D.
Questioni economiche: 4) Alla luce della parziale indipendenza economica di e Per_1
delle dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi i genitori, i ricorrenti concordano di mantenere la figlia in modo paritario quando la stessa è presso ciascuno di loro, garantendole una completa indipendenza economica che le permetta di avviare la sua professione di tatuatrice, appena formata. 5) Le spese a carattere straordinario necessarie per , relative a quelle indicate nel Protocollo di intesa dell'anno 2011 adottato Per_1
dal Tribunale di Firenze e del CNF dell'anno 2017, saranno concordate da entrambi i genitori e sostenute nella misura del 50% ciascuno. 6) Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 7) I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto che, percependo entrambi un reddito, non hanno ragione di chiedersi alcunché a tale titolo. 8)I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di tipo patrimoniale tra loro esistente, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa. 9)I ricorrenti dichiarano sin da ora espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 2' comma c.p.c. 10)Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emittenda sentenza divorzile”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Decorsi oltre sei mesi dalla sentenza di separazione, con istanza di riassunzione del procedimento rgvg 810/2024 depositata il 21.01.2025, e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato, il 23.02.2002, con rito concordatario, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
pagina 2 di 3 La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa n. 104/2024 dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nulla deve essere disposto in quanto ormai maggiorenne. Per_1
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e posati a contratto a Prato secondo il rito concordatario in data CP_1
23 febbraio 2022 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Prato anno 2002, atto n. 12, P. 2 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa le condizioni di cui ai punti: 1, 3, 3, 4, 5, 7;
3) prende altresì atto delle condizioni di cui ai punti: 2, 6, 8, 9, 10;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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