Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12004-21
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 30 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 12004/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Ci-
ro Gianfranco Messeri, anche in sostituzione dell'Avv. Vaccaro, per
[...]
e CA HI e l'avv. Massimiliano Marrone, in so- CP_1
stituzione dell'avv. Randazzo, per . Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12004/2021 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1
e
HI CA ( ), entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dagli avv.ti Maria Luisa Vaccaro ( e Ciro Email_1
Gianfranco Messeri ( per Email_2
procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponenti -
E
( , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dagli avv.ti Ivan Randazzo ( per procu- Email_3
ra allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
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Sezione Terza Civile
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e conferma il decreto ingiuntivo n. 2606/2021 del Tribunale
[...]
di Palermo depositato il 31 maggio 2021;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna e HI CA, al pagamento Parte_1
delle spese di lite sostenute dall'opposta con Controparte_2
riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €
3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta;
4) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a ca-
rico di e HI CA;
Parte_1
5) lascia a carico degli opponenti le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2021 di questo Tribu- Parte_3
nale (emesso in data 31 maggio 2021 e notificato il successivo 28 giugno
2021), con cui si è ingiunto ai predetti – in solido tra loro – il pagamento,
in favore di , della somma di € 41.316,55, in forza di Controparte_2
quattro effetti cambiari (di importo pari a £ 20.000.000 ciascuno, con
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scadenza al 28 febbraio 1998, 31 maggio 1998, 31 agosto 1998 e 31 di-
cembre 1998) e della successiva “scrittura vidimata con timbro postale in
data 22.11.2011”, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Ciò posto, va osservato che – in base ad un orientamento giurispru-
denziale ormai consolidato (per tutte, Cass. civ., SS.UU., n. 13533/2001)
– al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova con-
tenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertan-
to, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rap-
porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. Civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta ha assolto pienamente al proprio
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onere probatorio mediante il deposito oltre che dei quattro effetti cambiari
(tutti di importo pari a £ 20.000.000 ciascuno, con scadenza al 28 feb-
braio 1998, 31 maggio 1998, 31 agosto 1998 e 31 dicembre 1998; cfr. doc.
2 produzione parte opposta), della scrittura privata sottoscritta dagli opponenti in data 19 gennaio 2011 e munita di data certa (con timbro postale) in data 22 novembre 2011, con la quale quest'ultimi hanno riconosciuto di
“aver ricevuto dal sig. […] la somma complessiva di Parte_4
80.000.000 (ottantamilioni), oggi € 41.316,55 … e di avere emesso per il
pagamento del suddetto importo, in favore del sig. … Parte_4
effetti cambiari di lire 20.000.000 (ventimilioni) ciascuno, oggi € 10.329,14
… e quindi per … € 41.316,55 … aventi scadenza rispettivamente il
28.2.1998, il 31.5.1998, il 31.8.1998, il 31.12.1998”. Con tale scrittura inoltre, gli opponenti, riconoscendo il proprio debito nei confronti degli eredi del defunto ( , , Parte_4 Controparte_2 CP_3
e ) si sono obbligati “a corrispondere solidalmente CP_4 CP_5
[in favore dei menzionati eredi] l'importo di € 41.316,55 … maggiorato de-
gli interessi al tasso legale dalla scadenza di ogni singola cambiale al sod-
disfo” [cfr. doc. 2, parte opposta].
Orbene, in punto di diritto, è ben noto che la ricognizione di debito esonera il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, deter-
minando una astrazione processuale della causa debendi ed una inver-
sione dell'onere probatorio a carico del debitore.
In punto di fatto, la scrittura vidimata dalle Italiane in data 21 CP_6
novembre 2011 sottoscritta dagli opponenti, oltre a contenere la dichiara-
zione di riconoscimento del debito degli odierni opponenti nei confronti,
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tra l'altro dell'opposta , ne indica anche la relativa Controparte_2
causa debendi (“aver ricevuto dal sig. […] la somma Parte_4
complessiva di 80.000.000 (ottantamilioni), oggi € 41.316,55”; cfr. doc. 4,
produzione parte opposta), con la conseguenza che gli autori del riconoscimen-
to, al fine di confutarlo, avrebbero dovuto fornire la prova dell'inesistenza o dell'invalidità dello specifico rapporto sottostante, ovvero dell'estinzione del debito da esso scaturente.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
41.316,55 in ottemperanza della scrittura privata (riconoscimento di debi-
to) del 21 novembre 2011, gli odierni opponenti non hanno provato l'intervento di alcun fatto estintivo del debito, sollevando due doglianze che non colgono nel segno.
Con la prima doglianza parte opponente ha dichiarato di disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alla citata scrittura privata.
A fronte di tale disconoscimento, l'opposta ha formulato istanza di ve-
rificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato, dunque, conferito ad un consulente gra-
fologico l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sul predetto documento e, in definitiva, la sua riconducibilità agli odierni opponenti.
Il C.T.U., dopo avere operato il raffronto tra le firme apposte su docu-
mentazione di riferimento e anche mediante saggi grafici rilasciati dagli interessati, ha affermato che “Il confronto delle firme comparative … con le
firme in verifica … permette di cogliere la corrispondenza gestuale, gli au-
tomatismi e la convergenza dell'ambito di variabilità grafica … Nelle due
sottoscrizioni in verifica “ ” e “CA HI” si con- Parte_1
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figurano come un prodotto genuino, realizzati con controlli motori persona-
lizzati, le cui caratteristiche grafiche d'insieme e particolari sono riconduci-
bili alle scritture comparative “C1” e “C2”, pertanto ne consegue che le due
firme contestate sono autografe e riconducibili a due soggetti che hanno
scritto i campioni e saggi autografi “C1” “C16”. Pertanto, alla luce degli
esami fin qui svolti separatamente, dal confronto delle due firme in verifica
con le firme e saggi in comparazione, si ritiene di poter esprimere in termini
di certezza tecnica il seguente parere come risposta al quesito postomi dal
Giudice: è accertata la paternità e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte
dai sig.ri e CA HI in calce alla scrittura pri- Parte_1
vata del 22 novembre 2011” [cfr. relazione peritale, prof. , pag. 31]. Persona_1
Ad una siffatta conclusione questo giudice ritiene di doversi uniforma-
re, essendo la stessa supportata, oltre che dai necessari rilievi di compe-
tenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
L'eccezione formulata da parte convenuta non può pertanto trovare ac-
coglimento.
Con la seconda doglianza parte opponente ha eccepito l'intervenuta
“prescrizione del diritto di credito di parte opposta … per il decorso del ter-
mine decennale ordinario” dal momento che la richiamata scrittura priva-
ta “riporta la data “…9/2010” con timbro postale aggiunto successivamen-
te ovvero il “22/11/2011” ammettendo che le firme vennero apposte nel
corso del mese di settembre 2010 … [e quindi] per non incorrere nella pre-
scrizione, parte opposta avrebbe dovuto notificare il D.I. ovvero un atto in-
terruttivo della prescrizione, entro il mese di settembre 2020 e ciò non è av-
venuto” [cfr. note conclusive, pag. 3].
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L'eccezione è infondata.
Tale allegazione invero, risulta smentita dall'esame della richiamata scrittura privata nella quale espressamente è contenuta la rinuncia degli opponenti “senza riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937
c.c., alla maturata prescrizione del diritto degli eredi del defunto sig.
[...]
… ossia dei sigg. …Leto … Parte_4 Controparte_2 CP_3
… … ad esigere da essi stessi il pagamento del- Parte_5 CP_5
la complessiva somma di € 41.316,55 …. già lire 80.000.000 … e, dunque,
delle somme indicate nelle superiori cambiali” [cfr. doc. 4, produzione parte oppo-
sta].
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, non avendo gli opponen-
ti fornito la prova di alcun fatto idoneo a incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento né l'esistenza di alcun fatto estintivo del credito in-
giunto, vanno pertanto affermate l'inconsistenza dell'opposizione proposta da e HI CA, le cui domande devono essere Parte_1
rigettate, e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 2606/2021 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo de-
ve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione
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dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore di , delle spese processuali della presente fase Controparte_2
di opposizione la cui liquidazione viene effettuata (come in dispositivo)
sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come ag-
giornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno in via definitiva a ca-
rico di parte opponente.
❖❖❖
Così deciso a Palermo in data 30 maggio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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