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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 330/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 330/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LANA RICCARDO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORICONI MASSIMO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 14.4.2009, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2009, Parte I n. 12, unione dalla quale è nata la figlia , Persona_1
1 nata a [...] il [...], chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 16.8.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con la figlia minorenne.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Occorre, tuttavia, precisarsi che le assegnazioni degli immobili divisate dai coniugi devono essere interpretate come avente efficacia meramente obbligatoria, come risulta dalla manifestata volontà delle parti di rinunciare alla comparizione personale, essenziale ai fini della produzione degli effetti reali in ipotesi di trasferimento di diritti reali immobiliari (e ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21761 del 29/7/2021)-
Tale interpretazione si impone, altresì, in considerazione dell'assenza in atti del necessario atto autorizzativo – rilasciato dal giudice tutelare territorialmente competente, ai sensi dell'art. 320 c.c. – presidio che l'ordinamento pone a garanzia del patrimonio dei minorenni.
Fatte queste doverose premesse e sussistendo i presupposti di legge, tenuto peraltro conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, nei termini sopra precisati.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16.3.1981 e , nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 - DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 12, P. I, anno 2009);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EA ER RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 330/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LANA RICCARDO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORICONI MASSIMO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 14.4.2009, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2009, Parte I n. 12, unione dalla quale è nata la figlia , Persona_1
1 nata a [...] il [...], chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 16.8.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con la figlia minorenne.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Occorre, tuttavia, precisarsi che le assegnazioni degli immobili divisate dai coniugi devono essere interpretate come avente efficacia meramente obbligatoria, come risulta dalla manifestata volontà delle parti di rinunciare alla comparizione personale, essenziale ai fini della produzione degli effetti reali in ipotesi di trasferimento di diritti reali immobiliari (e ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21761 del 29/7/2021)-
Tale interpretazione si impone, altresì, in considerazione dell'assenza in atti del necessario atto autorizzativo – rilasciato dal giudice tutelare territorialmente competente, ai sensi dell'art. 320 c.c. – presidio che l'ordinamento pone a garanzia del patrimonio dei minorenni.
Fatte queste doverose premesse e sussistendo i presupposti di legge, tenuto peraltro conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, nei termini sopra precisati.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16.3.1981 e , nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 - DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 12, P. I, anno 2009);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EA ER RI
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