Articolo 600 septies 1 del Codice penale
Articolo 544 bisArticolo 544 quater
Versione
23 ottobre 2012
Art. 600-septies.1.

(( (Circostanza attenuante).)) ((La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. ))
Entrata in vigore il 23 ottobre 2012
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