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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2488/2017
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 21/07/2025
IL GOT, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.14 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2488/2017 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
ERMINI giusta procura in atti, elett.te dom.ta in SASSARI VIA COPPINO 22 presso lo studio del medesimo
CONTRO
( e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), rapp.ti e difesi dall'Avv. EMILIA FOIS e ANNAMARIA C.F._2
MUSIO giusta procura in atti, elett.te dom.ta in NUORO VIA SANT'EMILIANO 55 presso lo studio di quest'ultima
*****************
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA E RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, concludendo come segue:
- accertare e dichiarare che tra i convenuti e la società attrice è intervenuto un contratto avente ad oggetto il ricevimento del matrimonio, le camere per la notte ed il pranzo del giorno dopo come indicato in espositiva.
- dichiarare che il contratto di cui sopra si è risolto per impossibilità sopravvenuta determinata da inadempimento dei convenuti e per l'effetto condannare gli stessi, in solido, al pagamento dell'importo pattuito pari a €
18.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- in subordine condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla società per i fatti di cui all'espositiva, Parte_1 anche ai sensi degli artt. 2043 e 1337 cod. civ., liquidando tali danni nella misura di € 18.350,00, ovvero nella veriore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria e/o di C.T.U., ed anche in via di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- con vittoria di spese di lite e compensi di causa del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
La società attrice esponeva di aver concluso un contratto per il servizio pranzo di nozze e relativo pernottamento di parenti e amici in occasione del matrimonio dei convenuti, di aver sostenuto delle spese e subito danni a causa dell'inadempimento degli stessi, in quanto avevano successivamente deciso di svolgere il loro banchetto nuziale in altro ristorante.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le pretese attoree, sostenendo che vi erano state delle trattative, ma che non avevano concluso il contratto per inadempimento dell'attrice stessa, che non aveva garantito la fornitura dei servizi richiesti. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatori formali e prova testimoniale;
veniva, infine, trattenuta in decisione all'udienza del
21.07.2025 ex art. 281 sexies.
***********************
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento, ormai consolidato, della Suprema
Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
Poiché nel caso di specie entrambe le parti – l'una, parte attrice, con la domanda di risoluzione e l'altra, parte convenuta, con l'eccezione d'inadempimento – hanno lamentato inadempimenti reciproci, è necessario procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da “stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio" (Cass. n°553/09); ovvero "si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale" (Cass. n. 28391 del 2020).
Orbene, esaminando la domanda di parte attrice relativa alla risoluzione contrattuale per inadempimento dei convenuti, con conseguente risarcimento dei danni, si rileva come la medesima, all'esito dell'istruttoria, non possa trovare accoglimento.
Occorre premettere che – contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta – risulta provato che sia stato stipulato tra le parti un contratto relativo alla prestazione del servizio matrimoniale in favore dei convenuti e non che siano intercorse delle semplici trattative.
La predetta circostanza emerge dalla tempistica di queste ultime, svoltesi nel corso di svariati mesi, che si sono concluse con la prova del menu' proposto dal ristorante, circostanza che depone a favore della tesi attorea per cui l'accordo fosse già concluso.
Inoltre, le prove testimoniali espletate, in particolare la testimonianza del cuoco e dell'addetta alla sala, dipendente del ristorante, hanno confermato il fatto che gli stessi erano stati chiamati dal ristoratore come personale extra proprio in occasione del suddetto banchetto di matrimonio. Il afferma ADR Tes_1
“Confermo che io stesso sono stato chiamato come personale extra, così come succede in altre occasioni. Ero a conoscenza che il matrimonio fosse di e Per_1 la sua fidanzata”.
Ulteriore elemento che fa propendere per la conclusione del contratto è la stampa delle partecipazioni con l'indicazione del luogo del ricevimento presso il ristorante di parte attrice, confermata dalla stessa convenuta in CP_2 sede di interrogatorio formale. Appare inverosimile, infatti, da un lato, che il ristoratore abbia organizzato il pranzo di prova prima di aver raggiunto un accordo con gli sposi e altrettanto inverosimile è, dall'altro lato, la circostanza che gli sposi abbiano fatto predisporre le partecipazioni di nozze prima ancora di aver raggiunto un accordo con il ristoratore.
Pacifico, dunque, che il contratto sia stato stipulato e che vi sia prova del titolo, occorre ora verificare la sussistenza dell'inadempimento di parte convenuta, come allegato da parte attrice.
Tuttavia i convenuti hanno formulato eccezione d'inadempimento, allegando - a loro volta – l'inadempimento della società attrice in riferimento alla richiesta di un particolare allestimento del pranzo e alla necessità di usufruire di alcune stanze, nella struttura, per alcuni degli ospiti.
Si osserva come in tema di eccezione d'inadempimento la Suprema Corte abbia statuito che nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n.
36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
In merito al contenuto dell'accordo intercorso si rileva come la testimonianza del sig. appaia non attendibile, posto che Parte_2 dall'istruttoria è emerso che il medesimo, sebbene la legale rappresentante della società attrice sia formalmente sua figlia, in realtà si comportava come titolare;
ciò si evince sia dalle dichiarazioni del stesso – il quale afferma di aver Pt_2 seguito personalmente e per intero le trattative e raggiunto l'accordo con i convenuti - sia dalla testimonianza del cuoco, , il quale afferma: Testimone_2
“Io so che il responsabile della è il sig. . Era lui che mi Pt_1 Pt_1 Parte_2 chiamava, non so se fosse il titolare della ditta.”
Invero, dall'esame dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti - che fanno senz'altro riferimento, come sostenuto da parte convenuta, alla richiesta di un particolare allestimento della sala ricevimento e alla possibilità di usufruire all'interno della struttura di un certo numero di camere per una parte degli ospiti
- si evince come il titolare non avesse confermato di poter fornire tali ulteriori prestazioni.
In uno dei messaggi il afferma testualmente “Con tante persone non è Pt_2 facile ci vuole molto spazio e molti tavoli rotondi per l'arredamento non è un problema farlo così. E comunque molto meglio parlare a voce così vediamo quello che si può e non si può fare”.
Così pure nel messaggio del 03.06.2016 delle ore 11.07 inviato dal Signor al signor - che richiedeva conferma in ordine al tovagliato – il primo Pt_2 CP_1 affermava: “Oggi mi danno la risposta” ed in quello successivo del 04.06.2016 delle ore 16.31 “sto facendo di tutto per il tovagliato ma non è facile in questo periodo trovare disponibilità”.
I messaggi sopra citati confortano le testimonianze rese dai partecipanti al pranzo di prova, precisamente la sig.ra , madre della sposa, e il sig. _2 [...]
, padre dello sposo, che confermano le richieste dei convenuti in merito Tes_3 al tovagliato lungo, ai tavoli rotondi e alle camere, dichiarando che i futuri sposi attendevano la conferma da parte del che aveva promesso di accontentarli;
Pt_2 circostanza che evidentemente non si è verificata, posto che a fronte di tali risultanze, la società attrice – come era suo onere - non ha dimostrato di aver garantito la fornitura di tali servizi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo.
Orbene, nel caso di specie, risulta provato che le richieste speciali dei convenuti fossero fondamentali per lo svolgimento del pranzo matrimoniale e, pertanto, l'eccezione di inadempimento dei convenuti risulta fondata.
Per quanto sopra, la domanda di parte attrice non può essere accolta, posto che risulta provato l'inadempimento relativo alle speciali richieste degli sposi, che ha determinato legittimamente i medesimi alla ricerca di un differente ristorante per il loro pranzo di nozze.
Per le stesse ragioni non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento dei danni, che – peraltro - non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento anche per carenza di prova circa la sussistenza e l'ammontare degli stessi, posto che non sono sufficienti le testimonianze dei lavoratori, che hanno affermato di essere stati chiamati come supporto “extra”, in carenza di prova del preciso esborso effettuato dalla società attrice, sia a titolo di retribuzioni che per l'acquisto delle merci.
Alla stregua delle superiori considerazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree per i motivi esposti in narrativa;
- condanna la società attrice alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.500,00, oltre15% per spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Tempio Pausania, 21/07/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 21/07/2025
IL GOT, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.14 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2488/2017 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
ERMINI giusta procura in atti, elett.te dom.ta in SASSARI VIA COPPINO 22 presso lo studio del medesimo
CONTRO
( e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), rapp.ti e difesi dall'Avv. EMILIA FOIS e ANNAMARIA C.F._2
MUSIO giusta procura in atti, elett.te dom.ta in NUORO VIA SANT'EMILIANO 55 presso lo studio di quest'ultima
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OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA E RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, concludendo come segue:
- accertare e dichiarare che tra i convenuti e la società attrice è intervenuto un contratto avente ad oggetto il ricevimento del matrimonio, le camere per la notte ed il pranzo del giorno dopo come indicato in espositiva.
- dichiarare che il contratto di cui sopra si è risolto per impossibilità sopravvenuta determinata da inadempimento dei convenuti e per l'effetto condannare gli stessi, in solido, al pagamento dell'importo pattuito pari a €
18.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- in subordine condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla società per i fatti di cui all'espositiva, Parte_1 anche ai sensi degli artt. 2043 e 1337 cod. civ., liquidando tali danni nella misura di € 18.350,00, ovvero nella veriore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria e/o di C.T.U., ed anche in via di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- con vittoria di spese di lite e compensi di causa del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
La società attrice esponeva di aver concluso un contratto per il servizio pranzo di nozze e relativo pernottamento di parenti e amici in occasione del matrimonio dei convenuti, di aver sostenuto delle spese e subito danni a causa dell'inadempimento degli stessi, in quanto avevano successivamente deciso di svolgere il loro banchetto nuziale in altro ristorante.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le pretese attoree, sostenendo che vi erano state delle trattative, ma che non avevano concluso il contratto per inadempimento dell'attrice stessa, che non aveva garantito la fornitura dei servizi richiesti. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatori formali e prova testimoniale;
veniva, infine, trattenuta in decisione all'udienza del
21.07.2025 ex art. 281 sexies.
***********************
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento, ormai consolidato, della Suprema
Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
Poiché nel caso di specie entrambe le parti – l'una, parte attrice, con la domanda di risoluzione e l'altra, parte convenuta, con l'eccezione d'inadempimento – hanno lamentato inadempimenti reciproci, è necessario procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da “stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio" (Cass. n°553/09); ovvero "si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale" (Cass. n. 28391 del 2020).
Orbene, esaminando la domanda di parte attrice relativa alla risoluzione contrattuale per inadempimento dei convenuti, con conseguente risarcimento dei danni, si rileva come la medesima, all'esito dell'istruttoria, non possa trovare accoglimento.
Occorre premettere che – contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta – risulta provato che sia stato stipulato tra le parti un contratto relativo alla prestazione del servizio matrimoniale in favore dei convenuti e non che siano intercorse delle semplici trattative.
La predetta circostanza emerge dalla tempistica di queste ultime, svoltesi nel corso di svariati mesi, che si sono concluse con la prova del menu' proposto dal ristorante, circostanza che depone a favore della tesi attorea per cui l'accordo fosse già concluso.
Inoltre, le prove testimoniali espletate, in particolare la testimonianza del cuoco e dell'addetta alla sala, dipendente del ristorante, hanno confermato il fatto che gli stessi erano stati chiamati dal ristoratore come personale extra proprio in occasione del suddetto banchetto di matrimonio. Il afferma ADR Tes_1
“Confermo che io stesso sono stato chiamato come personale extra, così come succede in altre occasioni. Ero a conoscenza che il matrimonio fosse di e Per_1 la sua fidanzata”.
Ulteriore elemento che fa propendere per la conclusione del contratto è la stampa delle partecipazioni con l'indicazione del luogo del ricevimento presso il ristorante di parte attrice, confermata dalla stessa convenuta in CP_2 sede di interrogatorio formale. Appare inverosimile, infatti, da un lato, che il ristoratore abbia organizzato il pranzo di prova prima di aver raggiunto un accordo con gli sposi e altrettanto inverosimile è, dall'altro lato, la circostanza che gli sposi abbiano fatto predisporre le partecipazioni di nozze prima ancora di aver raggiunto un accordo con il ristoratore.
Pacifico, dunque, che il contratto sia stato stipulato e che vi sia prova del titolo, occorre ora verificare la sussistenza dell'inadempimento di parte convenuta, come allegato da parte attrice.
Tuttavia i convenuti hanno formulato eccezione d'inadempimento, allegando - a loro volta – l'inadempimento della società attrice in riferimento alla richiesta di un particolare allestimento del pranzo e alla necessità di usufruire di alcune stanze, nella struttura, per alcuni degli ospiti.
Si osserva come in tema di eccezione d'inadempimento la Suprema Corte abbia statuito che nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n.
36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
In merito al contenuto dell'accordo intercorso si rileva come la testimonianza del sig. appaia non attendibile, posto che Parte_2 dall'istruttoria è emerso che il medesimo, sebbene la legale rappresentante della società attrice sia formalmente sua figlia, in realtà si comportava come titolare;
ciò si evince sia dalle dichiarazioni del stesso – il quale afferma di aver Pt_2 seguito personalmente e per intero le trattative e raggiunto l'accordo con i convenuti - sia dalla testimonianza del cuoco, , il quale afferma: Testimone_2
“Io so che il responsabile della è il sig. . Era lui che mi Pt_1 Pt_1 Parte_2 chiamava, non so se fosse il titolare della ditta.”
Invero, dall'esame dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti - che fanno senz'altro riferimento, come sostenuto da parte convenuta, alla richiesta di un particolare allestimento della sala ricevimento e alla possibilità di usufruire all'interno della struttura di un certo numero di camere per una parte degli ospiti
- si evince come il titolare non avesse confermato di poter fornire tali ulteriori prestazioni.
In uno dei messaggi il afferma testualmente “Con tante persone non è Pt_2 facile ci vuole molto spazio e molti tavoli rotondi per l'arredamento non è un problema farlo così. E comunque molto meglio parlare a voce così vediamo quello che si può e non si può fare”.
Così pure nel messaggio del 03.06.2016 delle ore 11.07 inviato dal Signor al signor - che richiedeva conferma in ordine al tovagliato – il primo Pt_2 CP_1 affermava: “Oggi mi danno la risposta” ed in quello successivo del 04.06.2016 delle ore 16.31 “sto facendo di tutto per il tovagliato ma non è facile in questo periodo trovare disponibilità”.
I messaggi sopra citati confortano le testimonianze rese dai partecipanti al pranzo di prova, precisamente la sig.ra , madre della sposa, e il sig. _2 [...]
, padre dello sposo, che confermano le richieste dei convenuti in merito Tes_3 al tovagliato lungo, ai tavoli rotondi e alle camere, dichiarando che i futuri sposi attendevano la conferma da parte del che aveva promesso di accontentarli;
Pt_2 circostanza che evidentemente non si è verificata, posto che a fronte di tali risultanze, la società attrice – come era suo onere - non ha dimostrato di aver garantito la fornitura di tali servizi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo.
Orbene, nel caso di specie, risulta provato che le richieste speciali dei convenuti fossero fondamentali per lo svolgimento del pranzo matrimoniale e, pertanto, l'eccezione di inadempimento dei convenuti risulta fondata.
Per quanto sopra, la domanda di parte attrice non può essere accolta, posto che risulta provato l'inadempimento relativo alle speciali richieste degli sposi, che ha determinato legittimamente i medesimi alla ricerca di un differente ristorante per il loro pranzo di nozze.
Per le stesse ragioni non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento dei danni, che – peraltro - non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento anche per carenza di prova circa la sussistenza e l'ammontare degli stessi, posto che non sono sufficienti le testimonianze dei lavoratori, che hanno affermato di essere stati chiamati come supporto “extra”, in carenza di prova del preciso esborso effettuato dalla società attrice, sia a titolo di retribuzioni che per l'acquisto delle merci.
Alla stregua delle superiori considerazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree per i motivi esposti in narrativa;
- condanna la società attrice alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.500,00, oltre15% per spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Tempio Pausania, 21/07/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona