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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1436/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. VACCHIANO C.F._1
GIANLUCA del Foro di Imperia
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. BINELLO C.F._2
MARIA LORENA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a CIVEZZA (IM) in data 07/07/2007;
• hanno avuto e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
CIVEZZA (IM) il 07/07/2007, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2007, parte II, serie A, atto n. 2), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
la casa coniugale, sita in Civezza (IM), Località Colla n. 10, è assegnata al marito;
i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente sui suddetti la responsabilità genitoriale per quanto riguarda la straordinaria amministrazione, mentre per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto. E precisamente: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle
2 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. I genitori si impegneranno altresì a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali riguardanti il figlio. Nei casi in cui il figlio partecipi ad attività culturali, sportive e o altro, anche di natura extra-scolastica, comunque fondamentali per la crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi i figli minori sono collocati presso la madre e vivranno insieme a quest'ultima presso l'abitazione condotta dalla sig.ra in locazione, sita in Imperia, strada Volpe Pt_1
Cavassi n. 20;
pone a carico del padre un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni;
pone a carico del marito un assegno mensile di euro 200 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge data la disparità economica e patrimoniale esistente tra i coniugi e le spese mensili da sostenere da parte della moglie;
il padre, in considerazione dell'attività lavorativa full time svolta, potrà tenere i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18:00 sino alla domenica alle ore 20.00;
il padre potrà trascorrere con i figli una settimana nelle vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni Natale e Capodanno e 3 giorni nelle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la festività;
il padre potrà trascorrere con i figli, nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive da concordarsi ogni anno tra i coniugi.
l'assegno unico per i figli a carico sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
l'automobile cointestata modello VOLVO targata EC465SV viene assegnata al marito.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CIVEZZA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 3/3/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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