TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 14879/2024 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv.to Raoul Giangolini, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
contro
) , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv.to Savino Guglielmi e dell'avv.to Francesca Rossi, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva l'intestato Tribunale al fine di richiedere la separazione giudiziale e la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Premetteva che: il ricorrente contraeva matrimonio concordatario in Roma il 6.05.2017 con
[...]
, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2017, atto 00172, CP_1 parte 2, serie A03; dalla loro unione coniugale nascevano i figli ( 11.04.2012) e Per_1 Per_2
(02.04.2018); con decreto non definitivo del Tribunale per i Minorenni di Roma del 16.05.2019, essendo la indagata per tentato omicidio nei confronti della figlia era stata CP_1 Per_1
1 dichiarata la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sui figli ed il collocamento dei figli presso i nonni paterni;
alla era stata applicata la misura della custodia cautelare, con CP_1 divieto di incontri con i figli;
con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Roma del
14.03.2023 era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della con CP_1 affidamento esclusivo dei figli al padre e collocamento presso la nonna paterna, ed era stato previsto che la madre potesse vedere i figli solo con modalità protette presso i Servizi Sociali;
tale decreto era stato oggetto di reclamo da parte della e la Corte d'Appello di Roma, con decreto del CP_1
17.10.2023, aveva respinto il reclamo;
la era stata dichiarata, con decreto emesso a CP_1 seguito di giudizio abbreviato del 9.11.2020, responsabile del reato di cui all'art.577 n.1 e 2 c.p., e successivamente assolta con sentenza della Corte d'Appello del Tribunale penale di Roma del
1.10.2021.
Chiedeva quindi la pronuncia di separazione con addebito alla moglie, l'affidamento esclusivo dei minori al padre con collocamento presso la nonna paterna, la determinazione di un contributo di mantenimento per i minori a carico della madre e la previsione della partecipazione della madre alle spese straordinarie in misura pari al 50%.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla richiesta di addebito della separazione Controparte_1 richiesta dal ricorrente. Dichiarava di aver sacrificato, in costanza di matrimonio, il proprio lavoro, per consentire al di progredire nella sua carriera militare e di aver subito una serie di eventi Pt_1 molto dolorosi, tra cui la morte della figlia secondogenita , l'allontanamento dai figli e la Per_3 custodia in carcere, per una imputazione da cui era stata assolta.
Dichiarava di essere affetta da patologie invalidanti, di lavorare part-time con un compenso di euro
700,00 lorde mensili, e di essere aiutata economicamente dai propri genitori.
Aderiva alla conferma dei provvedimenti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori già prevista dal Tribunale per i Minorenni di Roma, chiedeva un contributo di mantenimento in proprio favori di euro 400,00 mensili, l'esclusione di un assegno di mantenimento per i minori a proprio carico e la previsione della sua partecipazione alle spese straordinarie per i minori in misura pari al 20%.
All'udienza del 6.11.2024 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e pertanto il
Giudice delegato riservava la causa in decisione, concedendo termine per il deposito delle condizioni congiunte.
§§§
La domanda di separazione deve essere accolta.
Deve inoltre darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti, così come segue:
“1-I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2-la casa coniugale di Viale dei Romanisti n.144, di proprietà della nonna materna, RA
, in uso alla coppia durante il periodo matrimoniale, è stata già riconsegnata alla Persona_4 legittima proprietaria;
3-in conformità al Decreto del 17.10.2023 della Corte di Appello di Roma, confermato dall'Ordinanza emessa il 03.07.2024 dalla Suprema Corte di Cassazione si dispone:
2 a) l'affidamento esclusivo dei minori e al padre sig. che Per_1 Per_2 Parte_1 provvederà in via esclusiva al relativo mantenimento ordinario degli stessi;
b) il collocamento dei minori e presso la residenza dei nonni paterni, sita in Per_1 Per_2
Roma, via Gian Battista Miliani n.8;
c) la disciplina di frequentazione fra i minori e e la madre in conformità al Per_1 Per_2
Decreto del 17.10.2023 della Corte d'Appello di Roma, confermata dall'Ordinanza emessa il 3.07.2024 dalla Suprema Corte di Cassazione;
4-la madre rinuncerà a percepire l'assegno unico per i figli in favore del padre e provvederà al pagamento delle spese straordinarie degli stessi in misura del 20%, da individuarsi secondo i criteri espressi dal Protocollo d'intesa con il Foro regolato nel 2014;
5-i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto”.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse dei figli. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse.
Il giudizio deve proseguire dinnanzi al Giudice delegato per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_1 Controparte_1
( ) , nata a [...] il [...], i quali CodiceFiscale_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data 6.05.2017;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 2017, atto 00172, parte 2, serie A03;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
4. rinvia per il proseguo del giudizio all'udienza del 23.10.2025 ore 10:00 dinnanzi al
Giudice delegato;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14.01.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
3