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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4883/2023 con OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli avv.ti EL NAMR MARWA e GRECO ROCCO
ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CP_2 con il patrocinio dell'avv. MARCO CAPPELLETTO
CONVENUTO
Conclusioni di : Parte_1
“Voglia l'Il.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- confermare la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assumere tutti i provvedimenti
1 conseguenti;
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del formale incarico concesso a da parte del a procedere all'attività di CP_2 Controparte_1
riscossione;
- accertata l'omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato dichiarare l'inesistenza del pignoramento, con conseguenziale restituzione delle somme versate e adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Nel merito:
- Per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarare nullità delle ordinanze ingiunzioni e del conseguente atto di pignoramento per inesistenza del titolo esecutivo e/o vizio sostanziale di mancanza o erronea indicazione del titolo esecutivo, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in forza del pignoramento notificato e la restituzione di eventuali somme medio tempore versate, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per Legge di tutte le fasi del giudizio”.
Conclusioni del convenuto CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertarsi il difetto di legittimazione passiva di , per i motivi di cui in atti, con CP_2
ogni conseguente statuizione di legge.
Nel merito
- Rigettarsi le domande di controparte in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha promosso il giudizio di Parte_1 merito oppositivo ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza, datata 13.04.2023, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dall'odierna attrice
2 nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi instaurata da in suo CP_2
danno.
A motivo di opposizione l'attrice ha contestato la legittimità di a procedere ad azione CP_2 esecutiva;
ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000128 in quanto cita come titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto e non la sentenza del Giudice di Pace di
Brescia n. 406/2019 che ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza prefettizia;
la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177 in quanto cita come titolo esecutivo la sentenza n. 1510/2018 del Giudice di Pace di Brescia emessa nei confronti di altro soggetto e a lei non notificata;
ha contestato la quantificazione delle somme ingiunte.
Si è costituita in giudizio la società (d'ora Controparte_3
innanzi la quale, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva;
nel merito, ha evidenziato di aver notificato l'atto di pignoramento in data
28.01.2022 e in ogni caso l'avvenuta sanatoria ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. alla luce della proposizione dell'esecuzione; ha allegato, quanto all'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000128 dell'importo di euro 1.029,96, che avanti il Giudice di Pace di Brescia è stata proposta una opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 (ora sostituita dall'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011) ed in tal caso la sentenza che rigetta l'opposizione conferma l'ordinanza ingiunzione del Prefetto, che costituisce l'unico titolo esecutivo azionabile per il recupero coattivo della sanzione amministrativa ex art. 18, u.c., L. n. 689/1981; con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177 dell'importo di Euro
21.011,86 ha evidenziato che la , in qualità di proprietaria del veicolo, è obbligata Pt_1 al pagamento della sanzione amministrativa, in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 196, D.lgs 285/1992 e dell'art. 6, L. 689/1981.
Sulla scorta delle illustrate premesse, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Pur regolarmente evocato in Giudizio, il non si è costituito ed è Controparte_1
stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 31/10/2024, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3 In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in quanto i motivi di opposizione riguardano la notifica dell'atto di pignoramento e CP_2
il contenuto delle ingiunzioni di pagamento formate da CP_2
Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione di a procedere in CP_2 executivis in quanto è stato prodotto dall'opposta la determina di aggiudicazione del servizio di riscossione del 4.2.2019 (v. doc. 5 opposta), con la quale il
[...]
ha conferito a il servizio di riscossione dei crediti relativi a sanzioni CP_1 CP_2
amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada per il “periodo di tre anni dalla data di stipula del contratto”, contratto che è stato stipulato il 13.3.2019 (doc. 7 opposta).
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento è inammissibile per i seguenti motivi.
Occorre rilevare che: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (v. ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022;
Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, n.24834).
Tuttavia, l'eccezione di inesistenza della notifica del pignoramento non può legittimare la proposizione di una opposizione all'esecuzione, in continuità con la giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è
4 viziato da un'invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta conoscenza (cfr.
Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111; Cassazione civile sez. III, 31/08/2015, n.17307, v. anche Cass. civ. n. 4797/2023).
La tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., eccepita da in sede di CP_2
comparsa conclusionale, trattandosi di un termine di decadenza processuale, è in ogni caso rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16780/2015).
Nella vertenza in esame, l'attrice nell'atto introduttivo ha allegato: “con pignoramento presso terzi notificato al terzo pignorato il 19 gennaio 2022 società̀ CP_2 [...]
in forza delle sopra indicate ordinanze ingiunzioni, provvedeva a Controparte_3
pignorare i rapporti bancari della signora accesi presso Bper Banca S.p.A. (cfr. p. Pt_1
3 dell'atto di citazione). Ella ha aggiunto: “La Signora è venuta a conoscenza Pt_1 dell'atto di pignoramento solamente dalla terza pignorata che le ha immediatamente bloccato l'operatività del conto corrente” (cfr. p. 5 dell'atto di citazione).
Avendo l'attrice dichiarato che il pignoramento è stato notificato al terzo in data 19.1.2022
e che nell'immediatezza la debitrice ne è venuta a conoscenza a seguito del “blocco” dell'operatività del conto corrente pignorato, il presente motivo di opposizione è inammissibile in quanto fatto valere oltre il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. Né parte attrice, su cui incombe il relativo onere probatorio, ha dimostrato la tempestività dell'opposizione.
Inammissibili sono anche le censure afferenti all'erronea indicazione degli estremi del titolo nelle ingiunzioni di pagamento in quanto proponendo tali motivi di opposizione la si duole di irregolarità formali che andavano dedotte con opposizione agli atti Pt_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c nel rispetto del termine decadenziale di venti giorni.
Il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., con il quale è stata contestata la legittimità degli importi richiesti, è parzialmente fondato in relazione all'ingiunzione di pagamento n.
20210193400000177 ex R.D. n. 639/1910 (doc. 6 attrice) alla luce della mancata corrispondenza tra l'importo richiesto in pagamento con l'ingiunzione e gli importi portati dal titolo posto a fondamento della pretesa ed indicato nell'ingiunzione.
5 Innanzitutto, come ammesso dalla convenuta, il titolo indicato nell'ingiunzione di pagamento (sentenza n. 1520/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brescia) è errato trattandosi di sentenza emessa nei confronti dell'altro trasgressore in un giudizio in cui la non era nemmeno parte. Pt_1
Quand'anche si ritenesse, come sostenuto dall'opposta, che il titolo sia il verbale di contestazione n. 180998/V dd. 8.7.2018 (doc. 1 attrice) non vi è corrispondenza tra gli importi indicati nell'ingiunzione di pagamento € 15.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (oltre ad € 6.000,00 per maggiorazioni ex legge 689/81) e l'importo indicato nel suddetto verbale di contestazione (€ 5.000,00 per sanzione amministrativa pecuniaria). Né parte convenuta ha fornito elementi in questo giudizio per chiarire la quantificazione degli importi richiesti in pagamento.
Pertanto, la totale incertezza sul punto impone di escludere totalmente il pagamento degli importi portati dall'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177.
Consegue l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177.
Invece, nell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000128 (doc. 7 attrice) è ingiunto il pagamento di € 778,00 (oltre ad € 233,40 per maggiorazioni ex legge 689/81 e € 6,70 per spese) in relazione all'ordinanza-ingiunzione 17386 del 14.11.2018 emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 CDS. L'importo di € 778,00 per sanzione amministrativa pecuniaria e di
€ 6,70 per spese corrisponde all'importo ingiunto con l'ordinanza ingiunzione (doc. 3 attrice). Pertanto, vi è perfetta corrispondenza tra l'importo richiesto in pagamento con l'ingiunzione e gli importi portati dal titolo posti a fondamento della pretesa ed indicato nell'ingiunzione.
Né il pacifico piano di rientro concordato può essere qualificato quale riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. Invero, alla luce delle allegazioni dell'attrice sulla necessità di aver assunto esclusivamente un comportamento prudenziale volto a limitare i danni non può presumersi che questa abbia inteso riconoscere il debito oltre ad ottenere la rateizzazione del medesimo.
In conclusione, l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da va Parte_1
parzialmente accolta.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, vanno integralmente compensate tra le parti.
6
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177, emessa da
[...]
nei confronti di;
Controparte_4 Parte_1
2) dichiara inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c;
3) rigetta per infondatezza gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4883/2023 con OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli avv.ti EL NAMR MARWA e GRECO ROCCO
ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CP_2 con il patrocinio dell'avv. MARCO CAPPELLETTO
CONVENUTO
Conclusioni di : Parte_1
“Voglia l'Il.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- confermare la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assumere tutti i provvedimenti
1 conseguenti;
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del formale incarico concesso a da parte del a procedere all'attività di CP_2 Controparte_1
riscossione;
- accertata l'omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato dichiarare l'inesistenza del pignoramento, con conseguenziale restituzione delle somme versate e adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Nel merito:
- Per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarare nullità delle ordinanze ingiunzioni e del conseguente atto di pignoramento per inesistenza del titolo esecutivo e/o vizio sostanziale di mancanza o erronea indicazione del titolo esecutivo, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in forza del pignoramento notificato e la restituzione di eventuali somme medio tempore versate, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per Legge di tutte le fasi del giudizio”.
Conclusioni del convenuto CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertarsi il difetto di legittimazione passiva di , per i motivi di cui in atti, con CP_2
ogni conseguente statuizione di legge.
Nel merito
- Rigettarsi le domande di controparte in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha promosso il giudizio di Parte_1 merito oppositivo ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza, datata 13.04.2023, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dall'odierna attrice
2 nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi instaurata da in suo CP_2
danno.
A motivo di opposizione l'attrice ha contestato la legittimità di a procedere ad azione CP_2 esecutiva;
ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000128 in quanto cita come titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto e non la sentenza del Giudice di Pace di
Brescia n. 406/2019 che ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza prefettizia;
la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177 in quanto cita come titolo esecutivo la sentenza n. 1510/2018 del Giudice di Pace di Brescia emessa nei confronti di altro soggetto e a lei non notificata;
ha contestato la quantificazione delle somme ingiunte.
Si è costituita in giudizio la società (d'ora Controparte_3
innanzi la quale, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva;
nel merito, ha evidenziato di aver notificato l'atto di pignoramento in data
28.01.2022 e in ogni caso l'avvenuta sanatoria ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. alla luce della proposizione dell'esecuzione; ha allegato, quanto all'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000128 dell'importo di euro 1.029,96, che avanti il Giudice di Pace di Brescia è stata proposta una opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 (ora sostituita dall'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011) ed in tal caso la sentenza che rigetta l'opposizione conferma l'ordinanza ingiunzione del Prefetto, che costituisce l'unico titolo esecutivo azionabile per il recupero coattivo della sanzione amministrativa ex art. 18, u.c., L. n. 689/1981; con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177 dell'importo di Euro
21.011,86 ha evidenziato che la , in qualità di proprietaria del veicolo, è obbligata Pt_1 al pagamento della sanzione amministrativa, in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 196, D.lgs 285/1992 e dell'art. 6, L. 689/1981.
Sulla scorta delle illustrate premesse, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Pur regolarmente evocato in Giudizio, il non si è costituito ed è Controparte_1
stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 31/10/2024, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3 In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in quanto i motivi di opposizione riguardano la notifica dell'atto di pignoramento e CP_2
il contenuto delle ingiunzioni di pagamento formate da CP_2
Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione di a procedere in CP_2 executivis in quanto è stato prodotto dall'opposta la determina di aggiudicazione del servizio di riscossione del 4.2.2019 (v. doc. 5 opposta), con la quale il
[...]
ha conferito a il servizio di riscossione dei crediti relativi a sanzioni CP_1 CP_2
amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada per il “periodo di tre anni dalla data di stipula del contratto”, contratto che è stato stipulato il 13.3.2019 (doc. 7 opposta).
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento è inammissibile per i seguenti motivi.
Occorre rilevare che: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (v. ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022;
Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, n.24834).
Tuttavia, l'eccezione di inesistenza della notifica del pignoramento non può legittimare la proposizione di una opposizione all'esecuzione, in continuità con la giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è
4 viziato da un'invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta conoscenza (cfr.
Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111; Cassazione civile sez. III, 31/08/2015, n.17307, v. anche Cass. civ. n. 4797/2023).
La tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., eccepita da in sede di CP_2
comparsa conclusionale, trattandosi di un termine di decadenza processuale, è in ogni caso rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16780/2015).
Nella vertenza in esame, l'attrice nell'atto introduttivo ha allegato: “con pignoramento presso terzi notificato al terzo pignorato il 19 gennaio 2022 società̀ CP_2 [...]
in forza delle sopra indicate ordinanze ingiunzioni, provvedeva a Controparte_3
pignorare i rapporti bancari della signora accesi presso Bper Banca S.p.A. (cfr. p. Pt_1
3 dell'atto di citazione). Ella ha aggiunto: “La Signora è venuta a conoscenza Pt_1 dell'atto di pignoramento solamente dalla terza pignorata che le ha immediatamente bloccato l'operatività del conto corrente” (cfr. p. 5 dell'atto di citazione).
Avendo l'attrice dichiarato che il pignoramento è stato notificato al terzo in data 19.1.2022
e che nell'immediatezza la debitrice ne è venuta a conoscenza a seguito del “blocco” dell'operatività del conto corrente pignorato, il presente motivo di opposizione è inammissibile in quanto fatto valere oltre il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. Né parte attrice, su cui incombe il relativo onere probatorio, ha dimostrato la tempestività dell'opposizione.
Inammissibili sono anche le censure afferenti all'erronea indicazione degli estremi del titolo nelle ingiunzioni di pagamento in quanto proponendo tali motivi di opposizione la si duole di irregolarità formali che andavano dedotte con opposizione agli atti Pt_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c nel rispetto del termine decadenziale di venti giorni.
Il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., con il quale è stata contestata la legittimità degli importi richiesti, è parzialmente fondato in relazione all'ingiunzione di pagamento n.
20210193400000177 ex R.D. n. 639/1910 (doc. 6 attrice) alla luce della mancata corrispondenza tra l'importo richiesto in pagamento con l'ingiunzione e gli importi portati dal titolo posto a fondamento della pretesa ed indicato nell'ingiunzione.
5 Innanzitutto, come ammesso dalla convenuta, il titolo indicato nell'ingiunzione di pagamento (sentenza n. 1520/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brescia) è errato trattandosi di sentenza emessa nei confronti dell'altro trasgressore in un giudizio in cui la non era nemmeno parte. Pt_1
Quand'anche si ritenesse, come sostenuto dall'opposta, che il titolo sia il verbale di contestazione n. 180998/V dd. 8.7.2018 (doc. 1 attrice) non vi è corrispondenza tra gli importi indicati nell'ingiunzione di pagamento € 15.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (oltre ad € 6.000,00 per maggiorazioni ex legge 689/81) e l'importo indicato nel suddetto verbale di contestazione (€ 5.000,00 per sanzione amministrativa pecuniaria). Né parte convenuta ha fornito elementi in questo giudizio per chiarire la quantificazione degli importi richiesti in pagamento.
Pertanto, la totale incertezza sul punto impone di escludere totalmente il pagamento degli importi portati dall'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177.
Consegue l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177.
Invece, nell'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000128 (doc. 7 attrice) è ingiunto il pagamento di € 778,00 (oltre ad € 233,40 per maggiorazioni ex legge 689/81 e € 6,70 per spese) in relazione all'ordinanza-ingiunzione 17386 del 14.11.2018 emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 CDS. L'importo di € 778,00 per sanzione amministrativa pecuniaria e di
€ 6,70 per spese corrisponde all'importo ingiunto con l'ordinanza ingiunzione (doc. 3 attrice). Pertanto, vi è perfetta corrispondenza tra l'importo richiesto in pagamento con l'ingiunzione e gli importi portati dal titolo posti a fondamento della pretesa ed indicato nell'ingiunzione.
Né il pacifico piano di rientro concordato può essere qualificato quale riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. Invero, alla luce delle allegazioni dell'attrice sulla necessità di aver assunto esclusivamente un comportamento prudenziale volto a limitare i danni non può presumersi che questa abbia inteso riconoscere il debito oltre ad ottenere la rateizzazione del medesimo.
In conclusione, l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da va Parte_1
parzialmente accolta.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, vanno integralmente compensate tra le parti.
6
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20210193400000177, emessa da
[...]
nei confronti di;
Controparte_4 Parte_1
2) dichiara inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c;
3) rigetta per infondatezza gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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