TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1. Dott. Pietro Viola -Presidente
2. Dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Dott. Mariano Carella -Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 379 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Rocco LUCA', presso il cui studio sito in Cinquefrondi (RC), è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]) Controparte_1
-resistente contumace -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ricorso depositato in via telematica in data 27/03/2024, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – premesso di aver contratto, l'11.04.1999 Parte_2
a Rizziconi, matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 1999, atto n. 5, parte II serie A;
che dall'unione matrimoniale sono nate tre figlie: Persona_1
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ),
[...] C.F._1 nata a [...], il [...] (Codice Fiscale: ) e Parte_3 C.F._2
nata a [...], il [...] (Codice Fiscale: ); Parte_4 C.F._3 che, a seguito di profonde crisi ed irrisolte incomprensioni interne è venuta meno l'affectio coniugalis
e, perciò, risulta insostenibile la prosecuzione della convivenza;
che il clima di tensione e di intolleranza è culminato in una serie di denunce sporte già dal 2021 da essa ricorrente nei confronti del marito, il quale è anche sottoposta a misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal GIP di Palmi il 04.03.2022 nell'ambito del procedimento rubricato Parte_2
RGNR 1851/2021; che, pertanto, essa ricorrente si è spostata, unitamente alle figlie, nella abitazione sita in Via Padova n. 17 in Cittanova, lasciando di fatto la casa familiare al marito;
che, dal punto di vista economico, il sig. è regolarmente assunto presso la CP_1 CP_2 [...]
(Partita IVA e Codice Fiscale: ), sede legale in C/da Margi Controparte_3 P.IVA_1
SNC – in Rizziconi (RC), oltreché essere proprietario di svariati immobili e conti correnti;
che il padre non si è mai interessato delle figlie, le quali peraltro non sono interessate a vederlo;
che, in ragione della documentazione, anche di rilevanza penale, prodotta, è evidente la mancanza di rispetto del sig. nei confronti della moglie e, dunque, di violazione dei doveri coniugali. CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto:
• In via principale: dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, cosa che già di fatto avviene per effetto del divieto di avvicinamento alla Signora (RGNR n. 1851/2021) imposto dal Tribunale di Palmi, Pt_2
Ufficio GIP-GUP, in data 04/03/2022 e confermata il 15/03/2022 dal GIP Dott.ssa Per_2 con addebito alla parte resistente;
• Stabilire che, a titolo di mantenimento personale della coniuge, Signora più Parte_2 debole economicamente rispetto al marito, il Signor verserà l'importo Controparte_1 mensile di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
• Disporre che la Signora eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla figlia minorenne assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle Pt_4 motivazioni esposte in narrativa;
• Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento esclusivo, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Cittanova in via Padova n. 17;
• Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minorenne in accordo con l'altro coniuge almeno un giorno a settimana;
oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del venerdì sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e
26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
• Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Signor corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro Controparte_1
600,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
• Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie.
• Stabilire che la casa sita in Cittanova, via Padova n.17, in immobile di proprietà di CP_1
, venga assegnata a presso la quale è collocata la prole, con ogni
[...] Parte_2 arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
1.2.- All'udienza del 25 giugno 2024, dichiarata la contumacia del resistente, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: <autorizza i coniugi a vivere separati;
affida la figlia minore
in via esclusiva alla madre, con la quale la minore resta collocata nella casa Parte_4 familiare di Cittanova alla Via Padova n. 17, che resta per l'effetto assegnata a Parte_2 dispone che, a carico del resistente, sia versato alla ricorrente un assegno mensile determinato in euro 600,00 (di cui 150,00 euro quale assegno di mantenimento per la moglie e 150,00 euro per ciascuna delle tre figlie a titolo di mantenimento), da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice>>
1.3.- A seguito di alcuni rinvii per l'acquisizione della sentenza penale passata in giudicato sui fatti di maltrattamenti denunciati dalla ricorrente, in sede d'udienza del 03.06.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il sig. ha nuovamente occupato l'abitazione familiare, CP_1 sostituendo le serrature delle porte d'ingresso. Con ordinanza resa alla stessa udienza, è stato quindi disposto in via d'urgenza <l'allontanamento del resistente dalla casa familiare di Via Padova n.
17 in Cittanova, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, e in prossimità Pt_2 dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. Dispone che l'esecuzione del presente provvedimento, con lo sgombero del resistente dalla casa familiare, possa avvenire anche con l'ausilio della forza pubblica>>.
1.4.- All'udienza del 24.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione sullo status, con prosecuzione istruttoria per le vicende legate all'ordine di protezione reso dall'autorità giudiziaria. Il Giudice ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
2.- Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c.: e, invero, la documentazione posta a sostegno delle allegazioni di violenza svolte nel presente giudizio convince il Tribunale che la prosecuzione della convivenza sia oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario l'11/04/1999 a Rizziconi, trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune all'anno 1999, atto n. 5, parte II serie A.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta della parte rciorrente, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso depositato in Parte_2
Cancelleria il 27/03/2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in
Rizziconi in data 11.04.1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 30/06/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1. Dott. Pietro Viola -Presidente
2. Dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Dott. Mariano Carella -Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 379 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Rocco LUCA', presso il cui studio sito in Cinquefrondi (RC), è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]) Controparte_1
-resistente contumace -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ricorso depositato in via telematica in data 27/03/2024, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – premesso di aver contratto, l'11.04.1999 Parte_2
a Rizziconi, matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 1999, atto n. 5, parte II serie A;
che dall'unione matrimoniale sono nate tre figlie: Persona_1
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ),
[...] C.F._1 nata a [...], il [...] (Codice Fiscale: ) e Parte_3 C.F._2
nata a [...], il [...] (Codice Fiscale: ); Parte_4 C.F._3 che, a seguito di profonde crisi ed irrisolte incomprensioni interne è venuta meno l'affectio coniugalis
e, perciò, risulta insostenibile la prosecuzione della convivenza;
che il clima di tensione e di intolleranza è culminato in una serie di denunce sporte già dal 2021 da essa ricorrente nei confronti del marito, il quale è anche sottoposta a misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal GIP di Palmi il 04.03.2022 nell'ambito del procedimento rubricato Parte_2
RGNR 1851/2021; che, pertanto, essa ricorrente si è spostata, unitamente alle figlie, nella abitazione sita in Via Padova n. 17 in Cittanova, lasciando di fatto la casa familiare al marito;
che, dal punto di vista economico, il sig. è regolarmente assunto presso la CP_1 CP_2 [...]
(Partita IVA e Codice Fiscale: ), sede legale in C/da Margi Controparte_3 P.IVA_1
SNC – in Rizziconi (RC), oltreché essere proprietario di svariati immobili e conti correnti;
che il padre non si è mai interessato delle figlie, le quali peraltro non sono interessate a vederlo;
che, in ragione della documentazione, anche di rilevanza penale, prodotta, è evidente la mancanza di rispetto del sig. nei confronti della moglie e, dunque, di violazione dei doveri coniugali. CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto:
• In via principale: dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, cosa che già di fatto avviene per effetto del divieto di avvicinamento alla Signora (RGNR n. 1851/2021) imposto dal Tribunale di Palmi, Pt_2
Ufficio GIP-GUP, in data 04/03/2022 e confermata il 15/03/2022 dal GIP Dott.ssa Per_2 con addebito alla parte resistente;
• Stabilire che, a titolo di mantenimento personale della coniuge, Signora più Parte_2 debole economicamente rispetto al marito, il Signor verserà l'importo Controparte_1 mensile di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
• Disporre che la Signora eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla figlia minorenne assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle Pt_4 motivazioni esposte in narrativa;
• Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento esclusivo, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Cittanova in via Padova n. 17;
• Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minorenne in accordo con l'altro coniuge almeno un giorno a settimana;
oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del venerdì sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e
26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
• Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Signor corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro Controparte_1
600,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
• Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie.
• Stabilire che la casa sita in Cittanova, via Padova n.17, in immobile di proprietà di CP_1
, venga assegnata a presso la quale è collocata la prole, con ogni
[...] Parte_2 arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
1.2.- All'udienza del 25 giugno 2024, dichiarata la contumacia del resistente, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: <autorizza i coniugi a vivere separati;
affida la figlia minore
in via esclusiva alla madre, con la quale la minore resta collocata nella casa Parte_4 familiare di Cittanova alla Via Padova n. 17, che resta per l'effetto assegnata a Parte_2 dispone che, a carico del resistente, sia versato alla ricorrente un assegno mensile determinato in euro 600,00 (di cui 150,00 euro quale assegno di mantenimento per la moglie e 150,00 euro per ciascuna delle tre figlie a titolo di mantenimento), da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice>>
1.3.- A seguito di alcuni rinvii per l'acquisizione della sentenza penale passata in giudicato sui fatti di maltrattamenti denunciati dalla ricorrente, in sede d'udienza del 03.06.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il sig. ha nuovamente occupato l'abitazione familiare, CP_1 sostituendo le serrature delle porte d'ingresso. Con ordinanza resa alla stessa udienza, è stato quindi disposto in via d'urgenza <l'allontanamento del resistente dalla casa familiare di Via Padova n.
17 in Cittanova, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, e in prossimità Pt_2 dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. Dispone che l'esecuzione del presente provvedimento, con lo sgombero del resistente dalla casa familiare, possa avvenire anche con l'ausilio della forza pubblica>>.
1.4.- All'udienza del 24.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione sullo status, con prosecuzione istruttoria per le vicende legate all'ordine di protezione reso dall'autorità giudiziaria. Il Giudice ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
2.- Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c.: e, invero, la documentazione posta a sostegno delle allegazioni di violenza svolte nel presente giudizio convince il Tribunale che la prosecuzione della convivenza sia oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario l'11/04/1999 a Rizziconi, trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune all'anno 1999, atto n. 5, parte II serie A.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta della parte rciorrente, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso depositato in Parte_2
Cancelleria il 27/03/2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in
Rizziconi in data 11.04.1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 30/06/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola