Decreto cautelare 26 luglio 2021
Ordinanza collegiale 13 settembre 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
Sentenza 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 26/07/2021, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2021
N. 00770/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2021, proposto da
LA TA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
CH RO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;
- della graduatoria riservata della Regione Veneto triennio 2020/23, nella parte in cui la ricorrente è indicata come non idonea e collocata oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata, nonché ogni eventuale successiva versione, integrazione o modifica della graduatoria, nonché i decreti contenenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- del giudizio di non idoneità della ricorrente e di tutti gli atti e verbali della Commissione circa la valutazione e l'attribuzione di punteggio ai titoli presentati dalla ricorrente medesima;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Veneto con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata;
- dei verbali di valutazione dei titoli, dei criteri di attribuzione dei punteggi, e di ogni altro atto, ove esistente e anche non conosciuto, della procedura di valutazione;
- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16 giugno 2017;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per la questione di costituzionalità
- in quanto occorra dell'articolo dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell’articolo 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione della graduatoria riservata della Regione Veneto per il triennio 2020/23, nella parte in cui la ricorrente medesima è indicata come non idonea e collocata oltre l’ultimo posto disponibile;
Rilevato che l’estrema gravità e urgenza – che non consente di attendere la trattazione collegiale della domanda con il contraddittorio delle parti - è prospettata dalla ricorrente con riferimento alla data di inizio del corso di formazione, prevista per il 28 luglio 2021, quindi in una data antecedente alla prima camera di consiglio utile;
Ritenuto - in relazione a questa circostanza, e comunque riservata al Collegio la valutazione in ordine al fumus boni iuris - che sussistono i presupposti per l’adozione della richiesta misura cautelare monocratica (in questo senso, ex pluribus , decr. caut. Cons. Stato, III, 17 ottobre 2020, n. 6084, concernente analoga vicenda);
Ritenuto altresì, in accoglimento della domanda istruttoria proposta con il ricorso, di acquisire i verbali della Commissione regionale che ha valutato i titoli della ricorrente, insieme ai criteri di calcolo con cui sono stati attribuiti i punteggi alla ricorrente medesima;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica e per l’effetto sospende in parte qua l’esecuzione della graduatoria ed ammette la ricorrente al corso di formazione fino alla data della trattazione collegiale, che fissa alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Assegna alla Regione Veneto il termine di 20 giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per provvedere al deposito della documentazione richiesta.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 26 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO