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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, RE
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8993/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. F503I200189-2025 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. F503I200189-2025 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. F503I200189-2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19097/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 s.r.l.s. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso, ai fini IRES, IRAP e IVA, per l'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle
Entrate ha rideterminato, in aumento, il reddito imponibile della contribuente.L'atto impositivo, notificato tramite posta elettronica certificata in data 12 febbraio 2025, trae origine da un articolato procedimento di controllo, sfociato nella contestazione, in capo alla società ricorrente, dell'utilizzo di fatturazioni asseritamente soggettivamente e oggettivamente inesistenti.L'attività accertativa si è innestata su pregresse indagini di polizia giudiziaria svolte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 6178/2018 del registro generale notizie di reato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto ipotesi di frodi in materia di IVA e, più in generale, di violazioni tributarie di natura fraudolenta.La pretesa erariale complessiva è stata quantificata dall'Ufficio in euro 175.507,00, a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi. Con l'atto introduttivo del giudizio, il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per plurimi motivi, tra i quali, in via principale, il difetto assoluto o comunque l'insufficienza di motivazione, la carenza e l'inidoneità del materiale probatorio posto a fondamento della ripresa, nonché
l'omessa allegazione degli atti e dei documenti richiamati nell'atto impositivo. Sono state, altresì, articolate specifiche eccezioni in diritto, tra cui, per quanto qui rileva: la violazione del principio del ne bis in idem di matrice convenzionale europea, per la coesistenza di sanzioni tributarie e penali sul medesimo fatto;
la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta contestata;
l'inesistenza o, comunque, la nullità della notifica;
il vizio di sottoscrizione dell'atto impositivo;
l'illegittimità costituzionale del c.d. principio del solve et repete, nonché l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa agli incentivi economici riconosciuti ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che procedono all'accertamento. In via istruttoria, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita, resistendo al gravame, ha contestato in modo puntuale tutte le censure avversarie ed ha depositato in atti precedenti pronunce ritenute rilevanti ai fini della decisione.
All'udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato a deve essere rigettato. Il Collegio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., reputa di dare continuità all'indirizzo già espresso con la sentenza n. 6617/2024, resa inter partes in relazione ad annualità d'imposta precedente, nella quale è stata scrutinata una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. Ne discende il rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, nel quale risultano adeguatamente e compiutamente esposte le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva.Deve essere ribadito che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi deve ritenersi soddisfatto ogniqualvolta l'atto rechi l'indicazione, anche sintetica ma chiara, degli elementi fattuali che ne costituiscono il presupposto, nonché dei criteri e delle norme giuridiche utilizzate dall'Ufficio ai fini della ricostruzione del reddito e della quantificazione della maggiore imposta. Tale obbligo può essere adempiuto anche per relationem, mediante rinvio ad altri atti del procedimento – nella specie, il processo verbale di constatazione – purché questi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente e contengano i dati e le valutazioni poste a base dell'accertamento (Cass., sez. V, 14 maggio 2010, n. 11784). Nel caso di specie, il processo verbale di constatazione, espressamente richiamato nell'avviso, risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società e, pertanto, ritualmente portato a sua conoscenza. Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione con cui la parte ricorrente ha invocato la violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 4, paragrafo 1, del Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, assumendo che la coesistenza del procedimento penale e di quello tributario comporterebbe una indebita duplicazione sanzionatoria sul medesimo fatto storico. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di bis in idem convenzionale opera esclusivamente allorché ricorrano, congiuntamente, una sanzione avente natura sostanzialmente penale, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, e una duplicazione di procedimenti privi di un nesso sufficientemente stretto, in termini sostanziali e procedurali, tra loro. Nella specie, non è dato ravvisare l'irrogazione, in sede tributaria, di sanzioni che, per intensità afflittiva, modalità applicative e finalità, possano essere riqualificate come sostanzialmente penali secondo i parametri convenzionali, né risulta che il rapporto tra il procedimento penale e quello tributario esorbiti dal modello di complementare integrazione delineato dalla Corte EDU e recepito dalla giurisprudenza nazionale (Cass. 27 gennaio
2022, n. 2245).Deve, altresì, richiamarsi il consolidato principio per cui alla sentenza penale irrevocabile, sia essa di condanna o di assoluzione, non può essere riconosciuta, nel processo tributario, un'automatica autorità di cosa giudicata, nemmeno qualora i fatti accertati in sede penale coincidano con quelli posti a base dell'atto impositivo. Nel giudizio tributario, infatti, vigono regole probatorie peculiari – segnatamente, l'ammissibilità e la centralità delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. – che consentono il fondamento della pretesa anche su elementi indiziari, i quali, da soli, non sarebbero sufficienti a sorreggere un'affermazione di responsabilità in sede penale (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27814; Cass. 30 giugno 2017, n. 16262; Cass., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 2115). Ne deriva che la pendenza e l'eventuale esito del procedimento penale non determinano, di per sé, né la nullità né la sospensione necessaria del processo tributario, potendo il giudice tributario procedere a una autonoma valutazione del materiale probatorio, anche presuntivo, raccolto dall'Amministrazione finanziaria.Parimenti infondata è l'eccezione con cui la ricorrente ha prospettato la nullità, se non l'inesistenza, dell'avviso di accertamento per asserito vizio di sottoscrizione, in pretesa violazione dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'atto impositivo risulta sottoscritto dal Capo Area, munito di delega di firma conferita dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di dirigente. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 richiede, a pena di nullità, che gli avvisi siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, individuabile, nel comparto delle agenzie fiscali, nel funzionario di area terza (Cass. 10 novembre 2015, n. 22810). Nel caso in esame, tali requisiti risultano integralmente rispettati, sicché deve escludersi qualsiasi invalidità riconducibile al profilo formale della sottoscrizione.Le residue doglianze, attinenti ai pretesi vizi di notifica, all'asserita illegittimità costituzionale del principio del solve et repete e della disciplina sugli incentivi economici ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla lamentata sproporzione della sanzione, non colgono nel segno e si rivelano, nel loro complesso, infondate o comunque inidonee a vulnerare la validità dell'atto e la tenuta della pretesa impositiva.In particolare, non sono emersi elementi idonei a far ritenere viziata la sequenza procedimentale sotto il profilo dei requisiti formali essenziali dell'atto, né risulta violato il principio di proporzionalità delle sanzioni, avuto riguardo alla gravità oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, nonché all'entità dei tributi evasi, rispetto ai quali il trattamento sanzionatorio applicato si appalesa coerente e non manifestamente sproporzionato.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2000 in favore della controparte costituita.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, RE
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8993/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. F503I200189-2025 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. F503I200189-2025 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. F503I200189-2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19097/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 s.r.l.s. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso, ai fini IRES, IRAP e IVA, per l'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle
Entrate ha rideterminato, in aumento, il reddito imponibile della contribuente.L'atto impositivo, notificato tramite posta elettronica certificata in data 12 febbraio 2025, trae origine da un articolato procedimento di controllo, sfociato nella contestazione, in capo alla società ricorrente, dell'utilizzo di fatturazioni asseritamente soggettivamente e oggettivamente inesistenti.L'attività accertativa si è innestata su pregresse indagini di polizia giudiziaria svolte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 6178/2018 del registro generale notizie di reato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto ipotesi di frodi in materia di IVA e, più in generale, di violazioni tributarie di natura fraudolenta.La pretesa erariale complessiva è stata quantificata dall'Ufficio in euro 175.507,00, a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi. Con l'atto introduttivo del giudizio, il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per plurimi motivi, tra i quali, in via principale, il difetto assoluto o comunque l'insufficienza di motivazione, la carenza e l'inidoneità del materiale probatorio posto a fondamento della ripresa, nonché
l'omessa allegazione degli atti e dei documenti richiamati nell'atto impositivo. Sono state, altresì, articolate specifiche eccezioni in diritto, tra cui, per quanto qui rileva: la violazione del principio del ne bis in idem di matrice convenzionale europea, per la coesistenza di sanzioni tributarie e penali sul medesimo fatto;
la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta contestata;
l'inesistenza o, comunque, la nullità della notifica;
il vizio di sottoscrizione dell'atto impositivo;
l'illegittimità costituzionale del c.d. principio del solve et repete, nonché l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa agli incentivi economici riconosciuti ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che procedono all'accertamento. In via istruttoria, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita, resistendo al gravame, ha contestato in modo puntuale tutte le censure avversarie ed ha depositato in atti precedenti pronunce ritenute rilevanti ai fini della decisione.
All'udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato a deve essere rigettato. Il Collegio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., reputa di dare continuità all'indirizzo già espresso con la sentenza n. 6617/2024, resa inter partes in relazione ad annualità d'imposta precedente, nella quale è stata scrutinata una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. Ne discende il rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, nel quale risultano adeguatamente e compiutamente esposte le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva.Deve essere ribadito che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi deve ritenersi soddisfatto ogniqualvolta l'atto rechi l'indicazione, anche sintetica ma chiara, degli elementi fattuali che ne costituiscono il presupposto, nonché dei criteri e delle norme giuridiche utilizzate dall'Ufficio ai fini della ricostruzione del reddito e della quantificazione della maggiore imposta. Tale obbligo può essere adempiuto anche per relationem, mediante rinvio ad altri atti del procedimento – nella specie, il processo verbale di constatazione – purché questi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente e contengano i dati e le valutazioni poste a base dell'accertamento (Cass., sez. V, 14 maggio 2010, n. 11784). Nel caso di specie, il processo verbale di constatazione, espressamente richiamato nell'avviso, risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società e, pertanto, ritualmente portato a sua conoscenza. Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione con cui la parte ricorrente ha invocato la violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 4, paragrafo 1, del Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, assumendo che la coesistenza del procedimento penale e di quello tributario comporterebbe una indebita duplicazione sanzionatoria sul medesimo fatto storico. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di bis in idem convenzionale opera esclusivamente allorché ricorrano, congiuntamente, una sanzione avente natura sostanzialmente penale, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, e una duplicazione di procedimenti privi di un nesso sufficientemente stretto, in termini sostanziali e procedurali, tra loro. Nella specie, non è dato ravvisare l'irrogazione, in sede tributaria, di sanzioni che, per intensità afflittiva, modalità applicative e finalità, possano essere riqualificate come sostanzialmente penali secondo i parametri convenzionali, né risulta che il rapporto tra il procedimento penale e quello tributario esorbiti dal modello di complementare integrazione delineato dalla Corte EDU e recepito dalla giurisprudenza nazionale (Cass. 27 gennaio
2022, n. 2245).Deve, altresì, richiamarsi il consolidato principio per cui alla sentenza penale irrevocabile, sia essa di condanna o di assoluzione, non può essere riconosciuta, nel processo tributario, un'automatica autorità di cosa giudicata, nemmeno qualora i fatti accertati in sede penale coincidano con quelli posti a base dell'atto impositivo. Nel giudizio tributario, infatti, vigono regole probatorie peculiari – segnatamente, l'ammissibilità e la centralità delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. – che consentono il fondamento della pretesa anche su elementi indiziari, i quali, da soli, non sarebbero sufficienti a sorreggere un'affermazione di responsabilità in sede penale (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27814; Cass. 30 giugno 2017, n. 16262; Cass., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 2115). Ne deriva che la pendenza e l'eventuale esito del procedimento penale non determinano, di per sé, né la nullità né la sospensione necessaria del processo tributario, potendo il giudice tributario procedere a una autonoma valutazione del materiale probatorio, anche presuntivo, raccolto dall'Amministrazione finanziaria.Parimenti infondata è l'eccezione con cui la ricorrente ha prospettato la nullità, se non l'inesistenza, dell'avviso di accertamento per asserito vizio di sottoscrizione, in pretesa violazione dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'atto impositivo risulta sottoscritto dal Capo Area, munito di delega di firma conferita dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di dirigente. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 richiede, a pena di nullità, che gli avvisi siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, individuabile, nel comparto delle agenzie fiscali, nel funzionario di area terza (Cass. 10 novembre 2015, n. 22810). Nel caso in esame, tali requisiti risultano integralmente rispettati, sicché deve escludersi qualsiasi invalidità riconducibile al profilo formale della sottoscrizione.Le residue doglianze, attinenti ai pretesi vizi di notifica, all'asserita illegittimità costituzionale del principio del solve et repete e della disciplina sugli incentivi economici ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla lamentata sproporzione della sanzione, non colgono nel segno e si rivelano, nel loro complesso, infondate o comunque inidonee a vulnerare la validità dell'atto e la tenuta della pretesa impositiva.In particolare, non sono emersi elementi idonei a far ritenere viziata la sequenza procedimentale sotto il profilo dei requisiti formali essenziali dell'atto, né risulta violato il principio di proporzionalità delle sanzioni, avuto riguardo alla gravità oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, nonché all'entità dei tributi evasi, rispetto ai quali il trattamento sanzionatorio applicato si appalesa coerente e non manifestamente sproporzionato.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2000 in favore della controparte costituita.