Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2021
N. 00217/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2021, proposto da
Moschella Sedute s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lanfranco Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FO Contract s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
della Determina n. 4790 del 18 novembre 2020 con la quale il Comune di Verona ha aggiudicato alla FO Contract s.r.l. la Gara n. 15/2020 - RDO N. 2624826 “ Aggiudicazione della Fornitura di Arredi per gli Uffici Comunali - Lotto 2 Sedute C.I.G. ZCF2D6CB8A” ;
di tutti i verbali di gara, dell'atto di comunicazione del 24 novembre 2020 mediante il quale la stazione appaltante ha comunicato all'odierna ricorrente l'aggiudicazione del lotto 2 alla società controinteressata;
dei relativi atti presupposti, connessi, consequenziali e non noti, riguardanti anche la verifica dei Criteri Ambientali Minimi
nonché per la condanna
del Comune di Verona previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm. di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della società ricorrente di conseguire l’aggiudicazione ed eventualmente di subentrare nel contratto:
- ad aggiudicare la gara alla ricorrente ed a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito;
- nonché, in via subordinata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30 e 124 cod. proc. amm., condannare parte resistente al risarcimento del danno per equivalente in favore della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
1. Con il ricorso in esame la ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria, ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Verona per l’affidamento della fornitura di arredi per gli uffici comunali - Lotto 2 Sedute, sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e mancata applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f bis) e lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 per omessa motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per sviamento della Funzione Pubblica.
L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis ) del d.lgs. 50 del 2016 per avere dichiarato in gara il possesso di requisiti che i prodotti offerti non possedevano effettivamente.
II - Violazione della legge di gara: per mancata comprova del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e per mancata revoca dell'aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche. Violazione del d.m. 11 gennaio 2017, Allegato 1, art. 3.2.1, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.10. Violazione dell'art. 34, commi 1 e 3, e dell'art. 94 del d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per sviamento della Funzione Pubblica.
La lex specialis di gara, seppure non preveda espressamente i c.d. CAM, deve considerarsi eterointegrata dal d.m. 11 gennaio 2017 di adozione dei “criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”.
I prodotti offerti dalla aggiudicataria non rispetterebbero tali criteri ambientali minimi.
2. Costituitosi in giudizio in data 22 gennaio 2021 il Comune resistente ha rilevato che “ la controinteressata FO Contract s.r.l., con pec in data 22 gennaio 2021, ha comunicato di rinunciare all'aggiudicazione ”, e che l'Amministrazione comunale avrebbe adottato i provvedimenti conseguenti.
3. Entrambe le parti costituite hanno chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, la ricorrente ha tuttavia insistito per la condanna del Comune alle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. A seguito della rinuncia di FO alla aggiudicazione e delle conseguenti conclusioni delle parti costituite, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
5. In ordine alle spese va rilevato che dalla rinuncia di FO all’aggiudicazione può trarsi una sostanziale conferma della fondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.
Tuttavia, in ragione delle peculiarità della fattispecie ed in particolare della tempestività della medesima rinuncia e del mancato espresso riferimento ai c.d. CAM nella lex specialis – non oggetto di specifica impugnazione – le spese vanno compensate, salvo l’obbligo del Comune di provvedere alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, salvo il rimborso in favore della parte ricorrente e a carico del Comune di Verona del contributo unificato nella misura complessivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO