Versione
25 aprile 2004
25 aprile 2004
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 , recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
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Giurisprudenza • 30
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- annullamento provvedimento amministrativo·
- dimostrazione della volontà di acquisto·
- formalità di solennità e rigore·
- ricezione istanza al protocollo·
- orientamento giurisprudenziale·
- art. 1 del decreto legge n. 41 del 2004·
- risarcimento danni·
- legge n. 104 del 2004·
- diritto all'abbattimento del prezzo degli immobili·
- spese di giudizio