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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 2920/2024 promossa con ricorso del 31/07/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO ANTONIO contro Parte_1 CP_1
contumace;
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO con ricorso del 31/07/2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio .
Esponeva in particolare il ricorrente come la resistente si recasse lunghi periodi in Ucraina lasciandogli la figlia senza curarsi della stessa.
Istruita la causa mediante l'audizione della minore che confermava di vivere con il padre e i nonni paterni e di voler vivere qui in Italia pur manifestando un sentimento di nostalgia per l'assenza materna, la stessa passava in decisione.
Ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda principale del ricorrente di affido di super esclusivo rafforzato della figlia al padre con collocamento presso di lui e con divieto per la Per_1
madre di portare con sé all'estero. Per_1
Il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
potrà liberamente operare qualsiasi scelta nell'interesse della minore in campo sanitario, scolastico, amministrativo e ricreativo. La madre concorrerà al mantenimento di versando il 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_1
della Corte d'Appello di Milano.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, la resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente dette spese liquidate in € 2.000 oltre accessori.
PER TALI MOTIVI
1 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dispone l'affido super esclusivo rafforzato di al padre con Per_1 Parte_1
obbligo alla madre di concorrere al mantenimento della figlia mediante rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'appello di Milano.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre.
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione.
Busto Arsizio, 05/03/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 2920/2024 promossa con ricorso del 31/07/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO ANTONIO contro Parte_1 CP_1
contumace;
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO con ricorso del 31/07/2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio .
Esponeva in particolare il ricorrente come la resistente si recasse lunghi periodi in Ucraina lasciandogli la figlia senza curarsi della stessa.
Istruita la causa mediante l'audizione della minore che confermava di vivere con il padre e i nonni paterni e di voler vivere qui in Italia pur manifestando un sentimento di nostalgia per l'assenza materna, la stessa passava in decisione.
Ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda principale del ricorrente di affido di super esclusivo rafforzato della figlia al padre con collocamento presso di lui e con divieto per la Per_1
madre di portare con sé all'estero. Per_1
Il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
potrà liberamente operare qualsiasi scelta nell'interesse della minore in campo sanitario, scolastico, amministrativo e ricreativo. La madre concorrerà al mantenimento di versando il 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_1
della Corte d'Appello di Milano.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, la resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente dette spese liquidate in € 2.000 oltre accessori.
PER TALI MOTIVI
1 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dispone l'affido super esclusivo rafforzato di al padre con Per_1 Parte_1
obbligo alla madre di concorrere al mantenimento della figlia mediante rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'appello di Milano.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre.
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione.
Busto Arsizio, 05/03/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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