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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1651 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Galassi Paluzzi n. 5, presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv. Alessi Pastorelli, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 20 marzo 2024, Parte_1 si è rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/190 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 20 ottobre
2021, non riconosciuta dal CTU nel procedimento di ATPO.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con provvedimento del 4 settembre 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare infondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “ESAME OBIETTIVO
Soggetto di 74 anni, in discrete condizioni generali. Statura 160 cm., peso 65 kg. Orientato nel tempo e nello spazio, si mostra disponibile e collaborante alle operazioni peritali che impongono discreta fatica.
Facies indifferente. Sensorio integro. Eloquio fluido e libero. Tono dell'umore nella norma.
La deambulazione all'interno dello studio avviene in autonomia, con ausilio di una stampella, a passi cautelati.
I passaggi posturali avvengono in autonomia
Fasi della vestizione in autonomia. Riferisce necessità di aiuto per indossare le scarpe.
Cuore e grossi vasi
Itto palpabile sull'emiclaveare sin. Attività cardiaca ritmica. Soffio sistolico 2/6 sul focolaio mitralico. F.C. 65/min. P.A. 135/80. Indossa calza per elasto-compressione all'arto inferiore dx.
Torace
Assenza di evidenti deformità a carico della gabbia toracica. Cicatrice in regione ascellare dx (accesso per valvulo plastica). Respiro eupnoico.
Addome
Piano, trattabile, non dolorabile. Cicatrici: F.I. dx per appendicectomia, accesso LPS per colecistectomia, regione inguinale dx per tentativo fallito accesso per valvuloplastica.
Fegato e milza apparentemente nei limiti.
Apparato osteo-articolare ed arti
Indossa calza per elasto-compressione intero arto inferiore dx.
Ampia cicatrice in regione L/S. alla palpazione si apprezzano MDS in situ.
Contrattura delle masse muscolari paravertebrali.
Movimenti di flesso estensione e di rotazione della cerniera lombare limitati di oltre 1/3.
Lasegue neg. bilat. Accosciata limitata ai medi gradi.
Deambulazione con ausilio di una stampella canadese e passaggi posturali in autonomia.
DIAGNOSI
1. ADK prostatico già radiotrattato, in follow-up;
2. Pregressa valvuloplastica per prolasso mitralico, complicata da TVP iliaco-femoro- poplitea dx in NAO;
3. ; Controparte_2
4. Rachiartrosi, remota artrodesi L/S;
5. Pregressa colecistectomia.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Dall'esame obiettivo rilevato e da quanto emerso nella documentazione sanitaria agli atti, il periziando risulta affetto da: ADK prostatico già radiotrattato, in follow-up; Pregressa valvuloplastica per prolasso mitralico, complicata da TVP iliaco-femoro1poplitea dx in NAO;
Ateromasia coronarica;
Rachiartrosi, remota artrodesi L/S; Pregressa colecistectomia.
Dalla documentazione in atti si evince valvuloplastica mitralica per prolasso del lembo posteriore (in NAO), con insufficienza moderato-severa, con posizionamento di neo corda ed anuloplastica con accesso minitoracotomico, con precedente tentativo di accesso inguinale complicato da trombosi venosa profonda (in attuale elastocompressione).
È stato rilevato impegno funzionale a carico del rachide L/S per rachiartrosi e pregressa remota artrodesi L/S, in soggetto in grado di deambulare in autonomia, a passi cautelati e parziale ausilio di una stamplella, e di effettuare autonomamente i passaggi posturali. Riferita, attendibile, necessità di aiuto per indossare le scarpe.
Il periziando risulta affetto da ADK prostatico Gleason 7 (3+4), già radiotrattato, in attuale assenza di ripresa della malattia, in follow-up.
Le patologie suddette costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al 100% (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso, confermando tali conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente: “Per quanto esposto nelle considerazioni medico legali ed in relazione ai quesiti posti nell'udienza del 27.05.2025, si dichiara che il Sig. Parte_1
[...]
NON possiede i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/1980”.
3.2.3. Alle operazioni peritali non ha partecipato alcun consulente di parte ricorrente, né sono state formulate osservazioni alla bozza trasmessa dal CTU alle parti.
Nella nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 24 settembre 2025, Parte_1
non ha contestato gli esiti delle risultanze peritali.
[...]
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente ha attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., con conseguente irripetibilità dei compensi.
Per le medesime ragioni le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste CP_ a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara la irripetibilità dei compensi di lite, per entrambe le fasi di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 25 settembre 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1651 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Galassi Paluzzi n. 5, presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv. Alessi Pastorelli, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 20 marzo 2024, Parte_1 si è rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/190 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 20 ottobre
2021, non riconosciuta dal CTU nel procedimento di ATPO.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con provvedimento del 4 settembre 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare infondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “ESAME OBIETTIVO
Soggetto di 74 anni, in discrete condizioni generali. Statura 160 cm., peso 65 kg. Orientato nel tempo e nello spazio, si mostra disponibile e collaborante alle operazioni peritali che impongono discreta fatica.
Facies indifferente. Sensorio integro. Eloquio fluido e libero. Tono dell'umore nella norma.
La deambulazione all'interno dello studio avviene in autonomia, con ausilio di una stampella, a passi cautelati.
I passaggi posturali avvengono in autonomia
Fasi della vestizione in autonomia. Riferisce necessità di aiuto per indossare le scarpe.
Cuore e grossi vasi
Itto palpabile sull'emiclaveare sin. Attività cardiaca ritmica. Soffio sistolico 2/6 sul focolaio mitralico. F.C. 65/min. P.A. 135/80. Indossa calza per elasto-compressione all'arto inferiore dx.
Torace
Assenza di evidenti deformità a carico della gabbia toracica. Cicatrice in regione ascellare dx (accesso per valvulo plastica). Respiro eupnoico.
Addome
Piano, trattabile, non dolorabile. Cicatrici: F.I. dx per appendicectomia, accesso LPS per colecistectomia, regione inguinale dx per tentativo fallito accesso per valvuloplastica.
Fegato e milza apparentemente nei limiti.
Apparato osteo-articolare ed arti
Indossa calza per elasto-compressione intero arto inferiore dx.
Ampia cicatrice in regione L/S. alla palpazione si apprezzano MDS in situ.
Contrattura delle masse muscolari paravertebrali.
Movimenti di flesso estensione e di rotazione della cerniera lombare limitati di oltre 1/3.
Lasegue neg. bilat. Accosciata limitata ai medi gradi.
Deambulazione con ausilio di una stampella canadese e passaggi posturali in autonomia.
DIAGNOSI
1. ADK prostatico già radiotrattato, in follow-up;
2. Pregressa valvuloplastica per prolasso mitralico, complicata da TVP iliaco-femoro- poplitea dx in NAO;
3. ; Controparte_2
4. Rachiartrosi, remota artrodesi L/S;
5. Pregressa colecistectomia.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Dall'esame obiettivo rilevato e da quanto emerso nella documentazione sanitaria agli atti, il periziando risulta affetto da: ADK prostatico già radiotrattato, in follow-up; Pregressa valvuloplastica per prolasso mitralico, complicata da TVP iliaco-femoro1poplitea dx in NAO;
Ateromasia coronarica;
Rachiartrosi, remota artrodesi L/S; Pregressa colecistectomia.
Dalla documentazione in atti si evince valvuloplastica mitralica per prolasso del lembo posteriore (in NAO), con insufficienza moderato-severa, con posizionamento di neo corda ed anuloplastica con accesso minitoracotomico, con precedente tentativo di accesso inguinale complicato da trombosi venosa profonda (in attuale elastocompressione).
È stato rilevato impegno funzionale a carico del rachide L/S per rachiartrosi e pregressa remota artrodesi L/S, in soggetto in grado di deambulare in autonomia, a passi cautelati e parziale ausilio di una stamplella, e di effettuare autonomamente i passaggi posturali. Riferita, attendibile, necessità di aiuto per indossare le scarpe.
Il periziando risulta affetto da ADK prostatico Gleason 7 (3+4), già radiotrattato, in attuale assenza di ripresa della malattia, in follow-up.
Le patologie suddette costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al 100% (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso, confermando tali conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente: “Per quanto esposto nelle considerazioni medico legali ed in relazione ai quesiti posti nell'udienza del 27.05.2025, si dichiara che il Sig. Parte_1
[...]
NON possiede i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/1980”.
3.2.3. Alle operazioni peritali non ha partecipato alcun consulente di parte ricorrente, né sono state formulate osservazioni alla bozza trasmessa dal CTU alle parti.
Nella nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 24 settembre 2025, Parte_1
non ha contestato gli esiti delle risultanze peritali.
[...]
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente ha attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., con conseguente irripetibilità dei compensi.
Per le medesime ragioni le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste CP_ a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara la irripetibilità dei compensi di lite, per entrambe le fasi di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 25 settembre 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi