Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2431/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Nocera Superiore (SA) alla Via Federico Ricco n. 37, c.f. , C.F._1
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Nocera Superiore (SA) alla Via Federico Ricco n. 37, c.f. , C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA) alla Via Francesco Lanzara n. 33, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE TORTORA, c.f. C.F._3 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F.e P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. TEPEDINO DARIO MARIO (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliato in C.F._4
Nocera Inferiore (SA) alla Via Garibaldi n. 23 presso lo studio dell'avv. Fabio Russo OPPOSTO
CONCLUSIONI All'udienza del 9/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1713/2013 emesso in data 13/11/2013 e notificato in data 03/03/2016, con il quale ad istanza della
[...]
veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 507.975,08, oltre Controparte_2 gli interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale nonché € 536,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in solido con la società con sede legale Controparte_3
- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 C.F._5
soggetto giuridico non più esistente. Controparte_4
Eccepiva altresì l'incompletezza degli atti notificati in quanto risulterebbe mancante la conferita procura alle liti al difensore. Eccepiva altresì la mancanza di condizione di procedibilità nei confronti dei garanti per la mancata ricezione, da parte degli stessi, delle comunicazioni stragiudiziali dell'istituto di credito. L'opponente , poi, proponeva formale disconoscimento ex art. 214 e Parte_2 ss. c.p.c. di tutte le firme apposte sulla fideiussione omnibus alla medesima asseritamente attribuibile e, in particolare, delle firme contenute sui fogli della produzione di parte ricorrente e rubricati dalla medesima ai nn. 30, 52 e 53. Eccepivano gli opponenti, altresì, la carenza probatoria dell'estratto di saldaconto bancario, essendo necessaria la produzione di un estratto conto, nonché l'usurarietà degli interessi previsti dal contratto di c/c e la violazione del divieto di anatocismo. Con riguardo, poi, alla fideiussione, eccepiscono l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca intimante, in violazione dell'art. 117, 1 comma del D. Lgs. n. 385/93 laddove non ha ottemperato al proprio obbligo di consegnare una copia del contratto ai soggetti interessati. Si costituiva l' che chiedeva comunque accogliere la domanda Controparte_5 dell'opposta, trattandosi di contratto autonomo di garanzia ed essendo provato l'ammontare dovuto.
1. Questioni preliminari. Il decreto ingiuntivo, una vola che il Giudice della fase monitoria abbia accolto la domanda, deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, ove debba esser notificato nel territorio domestico, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art. 644, comma primo, C.p.c., esso diviene inefficace. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo risulta tardivamente notificato, né parte creditrice ha richiesto di essere rimessa in termini, con conseguente inefficacia dello stesso, limitatamente ai fideiussori opponenti. La giurisprudenza distingue il caso dell'omessa notifica del decreto e dell'inesistenza della sua notifica da quello della notifica fuori termine e dell'irregolarità della sua notifica. Precisamente, ove il debitore, eccepisca che il decreto non gli è stato notificato ovvero la notifica debba considerarsi inesistente, questi potrà far valere tal doglianza tramite il ricorso di cui all'art. 188, disp. att., C.p.c. “…inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c…”. (Cass.Civ., Sez. I, n. 22959 del 31 ottobre 2007).
N.R.G2431/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Laddove il debitore voglia, invece, far valere l'inefficacia del decreto, perché notificato fuori termine, ovvero l'irregolarità della sua notifica, questi potrà insorgere con lo strumento dell'opposizione, acne eventualmente tardiva ai sensi dell'art. 650 C.p.c.. Nel concetto d'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, che, come tale, trattasi di doglianza da far valer con l'opposizione, deve sussumersi anche quello della sua notificazione oltre i termini di legge previsti dall'art. 644 c.p.c. Quindi, nel caso di specie, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato oltre i termini di legge, va dichiarato inefficace. Tuttavia, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale. (Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018). E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, per la giurisprudenza di legittimità, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che “…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.”. (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del 2011, cit.). E che la valenza del decreto ingiuntivo, ancorché scalfito dalla declaratoria d'inefficacia, perché notificato oltre i termini di legge, sia quella di valer in via primitiva come domanda giudiziale, volta, comunque, a far valere il credito dedotto, si desume anche dall'orientamento della giurisprudenza di merito, a mente della quale “…Ciò non impedisce, tuttavia, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso Il debitore ingiunto, in qualità d'opponente, ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, potrà far valere non soltanto l'inefficacia del decreto opposto, perché notificato oltre il termine di 60 giorni, bensì agire per contestare, nel merito, la domanda del creditore esperita nella fase monitoria, allegando e provando fatti impeditivi ovvero estintivi del credito azionato. (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19596 del 18 settembre 2020). Sull'altro versante del rapporto processuale, ossia su quello del creditore, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, che assume la posizione sostanziale di attore, questi dovrà dar prova dell'esistenza del credito azionato avanti al giudice monitorio. (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19596, cit.). In tal contesto, il Giudicante dovrà non soltanto vagliare l'eccezione preliminare offerta dall'ingiunto, circa l'inefficacia del decreto opposto, ma, finanche, indagare se il credito azionato, in fase monitoria, dal creditore fosse fondato o meno. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 29 febbraio 2016). In questa direzione, la giurisprudenza ha statuito che qualora sulla domanda“…si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di
N.R.G2431/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza l'eccezione (…), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente…”. (Cass. civ., Sez.II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent.751 del 2018, cit.). In definitiva, a fronte dell'insorgenza del debitore ingiunto, il quale abbia proposto un'opposizione al decreto ingiuntivo, dando luogo, per tal via, ad un ordinario giudizio di cognizione, ove questi eccepisce l'inefficacia del decreto, in quanto notificatogli oltre il termine di legge, il creditore, che, in tal sede processuale, assume la posizione sostanziale di attore, potrà, comunque, far valere l'originaria domanda monitoria come domanda giudiziale, volta a far accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato e, pertanto, la conseguente condanna dell'ingiunto al pagamento di quanto dovuto. In via preliminare, va disattesa l'a eccezione sollevata e riguardante la emissione del decreto in favore di un creditore non più esistente ed attivo (con riferimento a
. Infatti, va evidenziato, nel caso di specie, il Controparte_4 creditore è unicamente , che ha agito per conto di una società mandataria, CP_1 che nel corso del tempo ha unicamente variato la propria denominazione. Invero, la stessa risulta, così come si evince dal ricorso monitorio, comunque avere agito in qualità di mandataria di , per cui è su quest'ultima che si riverberano gli CP_1
Effetti, attivi e passivi, dell'attività posta in essere dalla mandataria: ne consegue, pertanto, che la creditrice è unicamente . CP_1
Per quale che concerne la eccezione di carenza di mandato alle liti si fa rilevare che il difensore è munito di procura generale e di tanto ne viene fatta espressa menzione nell'atto; la stessa, inoltre, risulta depositata al fascicolo della fase monitoria. Risulta avverata la condizione di procedibilità avendo parte opposta proceduto ad instaurare il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo.
2. Sul merito. Il decreto ingiuntivo opposto fu richiesto nei confronti della in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., nonché dei garanti e , i Parte_2 Parte_1 quali con atti sottoscritti in data 10/10/2011 e 14/07/2011 avevano rilasciato fideiussione omnibus, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del debitore principale, sino alla concorrenza di €.700.000,00, per recuperare la scoperto rinveniente dal rapporto di conto corrente n. 101564760 ed ammontante, secondo l'istituto bancario, alla data del 13/03/2013, ad € 500.077,77 per saldo debitore in linea capitale,
€ 5.431,17 per interessi maturati al 31/12/2012 ed oltre ancora ad € 2.466,14 per interessi maturati al 13/03/2013. Nel corso del giudizio è stata espletata, a seguito del disconoscimento della sottoscrizione ad opera dell'opponente , CTU grafologia, che ha Parte_2 accertato l'autenticità della firma della stessa. Con riguardo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice.
N.R.G2431/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 L'opposizione proposta dai fideiussori risulta fondata esclusivamente su vizi del rapporto principale, lamentando essi la carenza di prova del credito in quanto fondato unicamente dalla certificazione ex art.50 TUB, eccependo dli stessi altresì il superamento dei tassi ex l.108/1996 e l'illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati. L'unica eccezione sollevata in ordine al contratto di garanzia sarebbe la mancata consegna della copia al cliente. Secondo la giurisprudenza, non è motivo di nullità la mancata consegna al cliente di una copia del contratto, posto che la consegna è semplicemente un onere che la 'intermediario è tenuto ad assolvere in caso di CP_2 richiesta da parte del cliente. Va poi precisato che la garanzia prestata dagli opponenti va certamente inquadrata come fideiussione omnibus, che, nel caso di specie, va qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, con pattuizione omnibus. Il contratto autonomo di garanzia è una garanzia atipica personale in virtù della quale il garante si impegna a pagare a semplice richiesta del creditore e senza sollevare eccezioni. L'autonomia della garanzia è la caratteristica peculiare di tale figura che si contraddistingue dalla semplice fideiussione per la carenza dell'elemento dell'accessorietà (Cass. 10637/02). Il garante è, infatti, privo della facoltà riconosciuta al fideiussore dall'art.1945 c.c. di far valere delle eccezioni relative alla obbligazione principale, ivi compresa l'invalidità e l'estinzione della stessa (Cass.11368/02) Di conseguenza, il garante è, dunque, tenuto in ogni caso all'adempimento senza nulla poter opporre al beneficiario;
inoltre non è legittimato ad esperire azione di rivalsa nei confronti del creditore, spettandogli esclusivamente la azione di regresso di cui all'art.1950 c.c.. Gli opponenti sono dunque tenuti semplicemente a pagare quanto dovuto, senza poter sollevare eccezione alcuna. Inoltre, con la fideiussione omnibus i garanti si sono impegnati, per l'adempimento delle obbligazioni contratti dalla debitrice principale nei confronti della banca, sino alla concorrenza della somma di € 700.000,00, dipendenti da operazioni bancarie, di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al soggetto garantito. Risulta stipulato regolare contratto di apertura di conto corrente sul quale risultano essere stati anche concessi degli affidamenti. Inoltre, i garanti hanno del pari sottoscritto un regolare contratto di fideiussione omnibus con il quale si sono impegnati a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni contratte e da contrarre da parte della società garantita sino alla concorrenza della somma di
€.700.000,00. Trattandosi di come contratto autonomo di garanzia, il garante non può far valere eccezioni relative al contratto principale fra debitore garantito e creditore, salvi i casi particolari di exceptio doli (per evidenza certa del venir meno del debito garantito per
N.R.G2431/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale), di inesistenza del credito e di nullità del rapporto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (al fine di evitare in quest'ultimi casi, che il creditore ottenga, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta). Ciò comporta che il fideiussore omnibus non è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo della banca per quelle vicende che possono riguardare nel merito il debito principale, quali ad esempio, nullità delle varie commissioni applicate al conto corrente;
illegittimo esercizio dello jus variandi; addebito illegittimo di interessi ultralegali;
illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori;
eccezioni in genere relative alle modalità di calcolo e di applicazione degli interessi nell'ambito del rapporto di finanziamento;
erronea indicazione del TAEG/ISC del contratto di finanziamento, illegittimità della revoca di un affidamento.. Resterebbero salve soltanto le eccezioni relative al tasso di usura e all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, in assenza delle condizioni che li legittimano, perché fondate sulla violazione di norme imperative. Nel caso di specie il contratto stipulato prevede espressamente, in conformità di quanto previsto dal d.lgs. 385/93 e ss. mm. e ii. tutti gli oneri, spese, tassi e valute da applicarsi al rapporto in questione, così come la possibilità per la opposta, di variare anche in senso sfavorevole al cliente le condizioni primitivamente indicate. Con riguardo alla prova del credito, va rilevato che, per ottenere il decreto ingiuntivo la si è avvalsa legittimamente delle disposizioni di cui all'art.50 d.lgs. 385/93 CP_2 depositando una attestazione rilasciata in tale senso da un funzionario della stessa;
in sede di opposizione sono stati depositati gli estratti conto capitale e scalare che non sono stati impugnati da controparte. Anche il credito, quindi, risulta essere provato nel quantum anche perchè sul rapporto risulta essere stata effettuata una unica operazione di un importo di €500.000 .00. Con riguardo alle eccezioni circa la illegittimità delle clausole prevedenti la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, tali eccezioni sono infondate in quanto nel contratto oggetto del presente giudizio è espressamente prevista la maturazione trimestrale. Allo stesso modo è infondata la censura relativa ad una presunta violazione dei tassi antiusura. Sul punto, infatti, il tasso previsto in contratto è da ritenersi pienamente nei limiti di cui alla legge 108/1996. In accoglimento della domanda proposta dall'opposta, attrice in senso sostanziale, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 507.975,08, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
N.R.G2431/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2431/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 1713/2013 emesso in data 13/11/2013, limitatamente alla posizione di e Parte_1 ; Parte_2 iti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna , , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di della somma di € 507.975,08, oltre agli Controparte_1 interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
5.condanna , , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio di Controparte_1 opposizione che si liquid compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G2431/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7