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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2021 tra:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI BENEDETTA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAGNI LORENO
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio
Conclusioni
Attore, come da verbale d'udienza 11/2/2025 e memoria ex art. 183 co. 5 n. 1 cpc
Convenuta, come da come da verbale d'udienza 11/2/2025 e memoria ex art. 183 co. 5 n. 1 cpc
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso, depositato in data 09/03/2021, (25/5/1966) chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.07.1998 in
SAVIGNANO SUL PANARO (MO) con 22/11/1963) e da cui è nata la Controparte_1
pagina 1 di 9 figlia (21.07.1998), studentessa maggiorenne non economicamente autosufficiente, dopo Per_1
aver premesso che, a seguito della comparizione in data 14.11.2017 dinanzi al Presidente, questo
Tribunale, con decreto del 20.11.2017 aveva omologato la separazione dei suddetti coniugi e che da allora essi avevano ininterrottamente vissuto separati, senza avere più intenzione di riprendere la loro comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva la modifica delle statuizioni economiche stabilite in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda del ricorrente per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese avversarie.
Parte resistente ha poi chiesto che venisse emessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, sentenza relativa allo scioglimento del matrimonio.
E' stata emessa sentenza parziale sul vincolo n. 1848/2023 del 13/11/2023.
La causa è proseguita per l'attività istruttoria.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11/2/2025.
Sono stati depositati gli atti conclusivi.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio.
Motivi della decisione
Mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2. - Dal matrimonio è nata una figlia: (21/7/1998), studentessa universitaria all'inizio del Per_1
giudizio, ed ora laureata in veterinaria.
La separazione consensuale (omologa del 20/11/2017) prevedeva l'assegnazione della casa familiare
-della quale è nudo proprietario ed i suoi genitori usufruttuari- alla presso la quale Pt_1 CP_1
restava a vivere la figlia;
la previsione a carico del padre di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 600,00, da versare direttamente a oltre al 50% delle spese extra- Per_1
assegno; il pagamento da parte del delle utenze della casa familiare, nei termini concordati negli Pt_1
accordi di separazione.
ha chiesto: a) in considerazione del sopraggiunto grave peggioramento della sua salute e della Pt_1
conseguente incisiva riduzione della sua capacità contributiva e lavorativa, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario della figlia (maggiorenne, non indipendente economicamente) Per_1 nella misura di € 300,00 mensili, fermo il concorso al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
b) la modifica degli accordi di separazione in punto al pagamento delle spese delle utenze della casa ex coniugale, ferma l'assegnazione della casa stessa alla sig.ra sino all'indipendenza economica CP_1
della figlia.
pagina 2 di 9 ha chiesto: a) in via d'urgenza, l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della CP_1 figlia ad € 710,00 mensili oltre al concorso nella misura dell'80% delle spese straordinarie;
b) nel merito, l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della figlia ad € 800,00 mensili oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura dell'80% nonché il pagamento della somma forfettaria di € 350,00 mensili per le utenze della casa ex coniugale sino a quando risiederà insieme Per_1
alla madre;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del pagamento delle utenze della casa ex coniugale, l'aumento del contributo al mantenimento ordinario di ad € Per_1
1.200,00 mensili oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura dell'80%.
All'udienza Presidenziale del 20/05/2021, ha formulato la seguente proposta conciliativa: Pt_1
1) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile Pt_1 di € 400,00/450,00 oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
2) disporre l'assegnazione della casa ex coniugale alla sig.ra sino all'indipendenza CP_1
economica della figlia, con il pagamento delle utenze a carico della medesima.
La convenuta ha dichiarato di non accettare detta proposta.
Il Presidente, sentite le parti ed i rispettivi difensori, dato atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, a seguito di riserva ha confermato “i vigenti provvedimenti economici concordati in sede di separazione”.
Alla prima udienza innanzi al Giudice istruttore, ha precisato che il costo delle utenze della casa Pt_1 familiare che rimborsa alla si aggira intorno ad € 350,00 mensili CP_1
A scioglimento della riserva il G.I. ha proposto, “ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alle parti di conciliare la lite confermando i patti separativi ad eccezione del relativo punto n. 7, da sostituirsi con un contributo predeterminato, dunque sempre uguale, a carico del per tali costi di fornitura di euro Pt_1
100,00 mensili;
spese legali integralmente compensate tra le parti”; ricordando alle parti che “il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa del Giudice determina le conseguenze di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c.”.
All'udienza del 10/05/2022, ha dichiarato la disponibilità ad aderire alla sopracitata proposta Pt_1
conciliativa formulata dal G.I., mentre ha dichiarato di non essere disponibile. CP_1
3. - E' agli atti relazione 21/3/2024 della Guardia di Finanza.
Si riporta e conferma l'ordinanza istruttoria del 29/8/2024
“- Attore Pt_1
Sono ammissibili e rilevanti le istanze ex art. 210 cpc, limitatamente alla parte e non ai suoi familiari.
Trattandosi di documentazione patrimoniale, bancaria e finanziaria nella disponibilità della parte la richiesta va diretta a (secondo il meccanismo adottato ora dall'art. 473-bis.12 cpc, non CP_1
pagina 3 di 9 applicabile alla presente causa) e solo in caso di inadempimento della parte ai terzi indicati (banche, società finanziare e Franchini srl) ai sensi degli art.li 210 e 95 disp. att. cpc
Si provvede come da dispositivo.
Non sono ammissibili le istanze di prove orale (interrogatorio formale e testimoni) di cui alla memoria
11/7/2022. Quanto all'interrogatorio trattandosi di circostanze non rilevanti ai fini della CP_1 decisione (mansioni all'interno della Franchini srl). Quanto alla prova testimoniale trattandosi di circostanze non rilevanti ai fini della decisione (difficoltà di nello svolgimento dell'attività Pt_1
lavorativa a causa delle sue condizioni di salute)
Non sono necessarie ai fini della decisione le richieste ctu contabile-patrimoniale e medico legale su
Pt_1
- Convenuta CP_1
Sono ammissibili e rilevanti le istanze ex art. 210 cpc, limitatamente alla parte. Trattandosi di documentazione patrimoniale, bancaria e finanziaria nella disponibilità della parte la richiesta va diretta a (secondo il meccanismo adottato ora dall'art. 473-bis.12 cpc, non applicabile alla Pt_1
presente causa) e solo in caso di inadempimento della parte ai terzi indicati (banche, società finanziare, APA Associazione Provinciale Allevatori sezione equini sedi di Modena e Bologna,
AA , ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anagrafica cavalli) ai sensi degli art.li 210 e 95 disp. att. cpc
Si provvede come da dispositivo.
Non sono ammissibili le istanze di prove orale (interrogatorio formale e testimoni) di cui alla memoria
11/7/2022, perché i fatti oggetto di capitoli sono in parte generici ed in parte superati dagli ordini di esibizione.
P.Q.M.
Ammette le prove richieste dalle parti nei limiti di seguito indicati
Visto l'art. 210 cpc
I - Ordina di depositare nel fascicolo telematico entro il 20/12/2024, con chiara e sintetica nota esplicativa e riassuntiva
1) A Parte_1
- gli estratti conto dei seguenti rapporti bancari e finanziari relativi agli anni dal 2019 ad oggi
Banco di Sassari, , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
- la documentazione inviata ad APA Associazione Provinciale Allevatori sezione equini sedi di Modena
e Bologna, e AA, ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anagrafica cavalli, relativa alla proprietà (vendita e acquisto) di cavalli dal 2019 ad oggi,
pagina 4 di 9 nonché contratti stipulati coi maneggi e relativi pagamenti per gli stessi periodi.
2) A Controparte_1
- gli estratti conto dei seguenti rapporti bancari e finanziari relativi agli anni dal 2019 ad oggi
Banca Mediolanum spa, Banco BPM spa, Banco di Sassari, Unicredit spa CP_3
- la documentazione della soc. relativa alla sua partecipazione societaria ed i bilanci Parte_2
della predetta società dal 2019 ad oggi
- il contratto di assunzione come dipendente della soc. e le buste paga dal 2019 ad oggi. Parte_2
II - Ordina ad entrambe le parti di depositare entro lo stesso termine l'ultima dichiarazione dei redditi
(del 2024 per i redditi 2023).
Le parti hanno prodotto documenti anche a seguito dell'ordine ex art. 210 cpc, di cui sopra, rivolto dal giudice ad entrambi.
All'udienza del 11/2/2025, l'avv. Gabrielli per ha fatto presente che la documentazione bancaria Pt_1
(es estratti conto ) prodotta da controparte non è completa perché mancano delle pagine degli CP_3 estratti conto (ad es. per l'anno 2022) ed inoltre manca la produzione di alcuni documenti (es. polizze e ): l'avv. Magni per ha dichiarato di ritenere di avere depositato la CP_4 CP_2 CP_1
documentazione completa, facendo presente che da controparte viene indicata la proprietà di quattro cavalli senza però contratti coi maneggi.
4. – All'epoca della separazione consensuale la figlia era già maggiorenne. Si è laureata in Per_1
medicina veterinaria in data 18/3/2025.
Gli accordi economici dei genitori in sede di separazione consensuale (v. verbale 14/11/2017) non esplicitano le rispettive condizioni economiche.
Si deve comunque in questa sede partire da una verifica se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice, nella separazione consensuale, che giustifichino una modifica dei provvedimenti economici.
allega il peggioramento delle proprie condizioni di salute (depressione maggiore e parkinson) e Pt_1
la riduzione dei propri redditi quale agente immobiliare. Oltre alla riduzione del contributo per la figlia chiede anche la cessazione dell'obbligato di pagamento delle utenze (peraltro sempre pagate da suo padre, ora deceduto).
afferma che, rispetto all'epoca della separazione, non vi sarebbe stato un peggioramento CP_1
delle condizioni di salute del trattandosi di patologie preesistenti, e vi sarebbe stato invece un Pt_1
miglioramento delle sue condizioni economiche in conseguenza di quanto ereditato a seguito della morte del padre.
pagina 5 di 9 è un agente immobiliare dalla provincia di Modena, titolare di una impresa individuale, con una Pt_1
impiegata part-time.
è socia al 11% e dipendente con qualifica di impiegata della società di famiglia Franchini srl. CP_1
Nel 2024 aveva uno stipendio mensile netto di euro 1.800 (doc. 41). Non sono documenti utili percepiti in quanto dagli ultimi bilanci della società non risulta la produzione di utili (doc. 37).
Si può partire dall'esame delle dichiarazioni fiscali.
Per Pt_1
Da PF2024 per redditi 2023 (ultima dichiarazione fiscale prodotta – doc. 54) risulta un reddito netto di euro 24.715: 26.147 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 1.432 (riga RN26)
Da PF2018 per redditi 2017 (redditi all'epoca della separazione consensuale - doc. 12) risulta un reddito netto di euro 73.634: 91.001 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 17.367 (riga
RN26)
Per CP_1
Da PF2024 per redditi 2023 (ultima dichiarazione fiscale prodotta – doc. 40) risulta un reddito netto di euro 26.583: 32.085 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 5.502 (riga RN26)
Da PF2018 per redditi 2017 (redditi all'epoca della separazione consensuale - doc. 18) risulta un reddito netto di euro 26.675: 33.842 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 7.167 (riga
RN26).
Una prima verifica è dunque che i redditi netti di sono rimasti invariati mentre quelli di CP_1 Pt_1
si sono ridotti di circa due terzi. E che i redditi attuali delle parti sono analoghi.
Si vedono quindi esaminare gli altri elementi più rilevanti al fine di ricostruire la situazione economica complessiva delle parti.
è titolare del corrente n. 2165554 presso con un saldo attivo contabile che, al Pt_1 CP_6
20/12/2024, era pari ad euro 26.796,95; nel mese di gennaio 2023 ha venduto due fondi, Fondo Arca
e Fondo Etica, per complessivi euro 30.668 (doc. 51 e 52 ricorrente).
E' comproprietario, insieme alla sorella a seguito di ricongiungimento di usufrutto, della Parte_3
casa ex coniugale sita in Guiglia (MO), via Carducci n. 45, assegnata alla Ha ereditato degli CP_1
immobili dal padre, (doc. 26 ricorrente): alcuni sono stati venduti;
uno è concesso in Persona_2
locazione al canone mensile di euro 450. E' proprietario del negozio adibito ad ufficio sito in Vignola, via Pellegrini n. 2, sede della sua impresa individuale ”, sul Controparte_7
quale insiste un mutuo ipotecario fondiario con rate mensili di € 803,34 ciascuna e scadenza il
23/11/2037.
pagina 6 di 9 attualmente, è proprietario di 3 cavalli, ed in passato di un maggior numero (doc. 53 ricorrente). Pt_1
L'attore precisa che quella per i cavalli è una passione che egli condivideva con la e CP_1
trasmessa, poi, alla figlia la quale è proprietaria del cavallo , regalatole dal padre e le Per_1 Per_3
cui spese di cura e gestione sono state prese in carico dalla famiglia (scrittura privata CP_1
18/12/2019 - doc. 33 ricorrente). Allega che i predetti cavalli si trovano, oggi, “al prato” presso la
Società di un amico in Valsamoggia senza costi di gestione ma solo con un rimborso per il Pt_4
fieno. La convenuta sostiene che svolga attività di commercio di cavalli, ma dai documenti Pt_1
acquisiti non emergono sufficienti elementi in tal senso.
E' documentata la diagnosi nel 2019 della malattia cronica neurodegenerativa, cd. morbo di Parkinson
(docc. da 6 a 11 ricorrente), che certamente incide sulla capacità lavorativa di
[...]
CP_8
E' comproprietaria di otto immobili con la madre e la sorella (v. visura doc. 20 ricorrente).
La documentazione bancaria prodotta dalla convenuta è incompleta (docc. 39, 42, 43). Non risultano rapporti finanziari.
Si può in definitiva affermare che la situazione economica complessiva di non risulta CP_1
sostanzialmente modificata. Quanto a la situazione reddituale è peggiorata ma risulta compensata Pt_1 dall'incremento del patrimonio immobiliare acquisito a seguito della morte del padre;
non risultano sostanzialmente modificati gli indici della sua capacità economica.
Le esigenze della figlia (21.07.1998), non risultano modificate. All'epoca della Per_1 separazione era già maggiorenne e diplomata. Negli anni successivi ha frequentato l'università e si è laureata a marzo 2025 in medicina veterinaria, due anni fuori corso. Ora ha quasi 27 anni ed auspicabilmente inizierà a breve una attività lavorativa.
Si deve tenere conto ai sensi dell'art. 337 quater c.c. del valore economico della assegnazione a della casa familiare di proprietà di CP_1 Pt_1
Quanto alla pattuizione della separazione consensuale relativa al pagamento il pagamento da parte del delle utenze della casa familiare, si ritiene che non si tratti di un accordo economico (negozio) Pt_1
autonomo, ma di una pattuizione ricompresa nella complessiva definizione del contributo del padre per il mantenimento della figlia ed in particolare accessoria all'assegnazione della casa familiare alla madre con la quale era rimasta ad abitare. Per_1
Tale accordo può dunque essere esaminato e modificato in questa sede di divorzio (v. per tutte
Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5061).
Sulla base di una valutazione complessiva degli elementi sopra riportati il collegio ritiene possa essere confermato il contributo economico posto a carico del padre per il mantenimento della figlia pagina 7 di 9 di euro 600 mensili da corrispondere direttamente a lei oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, concordato dai genitori in sede di separazione consensuale.
Va confermata anche l'assegnazione a della ex casa familiare di in assenza di prova CP_1 Pt_5
che non vi abiti più con la madre. Il ricorrente allega ma non prova che la figlia da ottobre Per_1
2023 si è trasferita a vivere a Bologna in un appartamento in locazione.
Al fine di riequilibrare le rispettive posizione, e tenendo conto della situazione della figlia, va invece revocato con decorrenza da marzo 2021 (domanda) l'obbligo di di pagamento (rimborso) delle Pt_1
utenze della ex casa familiare (punto 7 separazione consensuale).
Spese del procedimento
5. – La convenuta deve essere condannata ex art. 91 cpc alla integrale refusione delle spese CP_1 di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, di contenuto sostanzialmente corrispondente alla presente decisione.
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori medi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da
26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, vista la sentenza parziale n. 1848/2023 del 13/11/2023
I – Conferma l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1
con il versamento della somma mensile di euro 600 mensili, da corrispondere direttamente Per_1
alla figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordato dai genitori in sede di separazione consensuale.
II – Conferma l'assegnazione a della ex cassa familiare posta in Guiglia. Controparte_1
III – Revoca, con decorrenza da marzo 2021, l'obbligo di di pagamento (rimborso) delle utenze Pt_1
della ex casa familiare (punto 7 separazione consensuale).
IV - Condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in € 7.500,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2021 tra:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI BENEDETTA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAGNI LORENO
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio
Conclusioni
Attore, come da verbale d'udienza 11/2/2025 e memoria ex art. 183 co. 5 n. 1 cpc
Convenuta, come da come da verbale d'udienza 11/2/2025 e memoria ex art. 183 co. 5 n. 1 cpc
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso, depositato in data 09/03/2021, (25/5/1966) chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.07.1998 in
SAVIGNANO SUL PANARO (MO) con 22/11/1963) e da cui è nata la Controparte_1
pagina 1 di 9 figlia (21.07.1998), studentessa maggiorenne non economicamente autosufficiente, dopo Per_1
aver premesso che, a seguito della comparizione in data 14.11.2017 dinanzi al Presidente, questo
Tribunale, con decreto del 20.11.2017 aveva omologato la separazione dei suddetti coniugi e che da allora essi avevano ininterrottamente vissuto separati, senza avere più intenzione di riprendere la loro comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva la modifica delle statuizioni economiche stabilite in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda del ricorrente per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese avversarie.
Parte resistente ha poi chiesto che venisse emessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, sentenza relativa allo scioglimento del matrimonio.
E' stata emessa sentenza parziale sul vincolo n. 1848/2023 del 13/11/2023.
La causa è proseguita per l'attività istruttoria.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11/2/2025.
Sono stati depositati gli atti conclusivi.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio.
Motivi della decisione
Mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2. - Dal matrimonio è nata una figlia: (21/7/1998), studentessa universitaria all'inizio del Per_1
giudizio, ed ora laureata in veterinaria.
La separazione consensuale (omologa del 20/11/2017) prevedeva l'assegnazione della casa familiare
-della quale è nudo proprietario ed i suoi genitori usufruttuari- alla presso la quale Pt_1 CP_1
restava a vivere la figlia;
la previsione a carico del padre di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 600,00, da versare direttamente a oltre al 50% delle spese extra- Per_1
assegno; il pagamento da parte del delle utenze della casa familiare, nei termini concordati negli Pt_1
accordi di separazione.
ha chiesto: a) in considerazione del sopraggiunto grave peggioramento della sua salute e della Pt_1
conseguente incisiva riduzione della sua capacità contributiva e lavorativa, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario della figlia (maggiorenne, non indipendente economicamente) Per_1 nella misura di € 300,00 mensili, fermo il concorso al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
b) la modifica degli accordi di separazione in punto al pagamento delle spese delle utenze della casa ex coniugale, ferma l'assegnazione della casa stessa alla sig.ra sino all'indipendenza economica CP_1
della figlia.
pagina 2 di 9 ha chiesto: a) in via d'urgenza, l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della CP_1 figlia ad € 710,00 mensili oltre al concorso nella misura dell'80% delle spese straordinarie;
b) nel merito, l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della figlia ad € 800,00 mensili oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura dell'80% nonché il pagamento della somma forfettaria di € 350,00 mensili per le utenze della casa ex coniugale sino a quando risiederà insieme Per_1
alla madre;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del pagamento delle utenze della casa ex coniugale, l'aumento del contributo al mantenimento ordinario di ad € Per_1
1.200,00 mensili oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura dell'80%.
All'udienza Presidenziale del 20/05/2021, ha formulato la seguente proposta conciliativa: Pt_1
1) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile Pt_1 di € 400,00/450,00 oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
2) disporre l'assegnazione della casa ex coniugale alla sig.ra sino all'indipendenza CP_1
economica della figlia, con il pagamento delle utenze a carico della medesima.
La convenuta ha dichiarato di non accettare detta proposta.
Il Presidente, sentite le parti ed i rispettivi difensori, dato atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, a seguito di riserva ha confermato “i vigenti provvedimenti economici concordati in sede di separazione”.
Alla prima udienza innanzi al Giudice istruttore, ha precisato che il costo delle utenze della casa Pt_1 familiare che rimborsa alla si aggira intorno ad € 350,00 mensili CP_1
A scioglimento della riserva il G.I. ha proposto, “ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alle parti di conciliare la lite confermando i patti separativi ad eccezione del relativo punto n. 7, da sostituirsi con un contributo predeterminato, dunque sempre uguale, a carico del per tali costi di fornitura di euro Pt_1
100,00 mensili;
spese legali integralmente compensate tra le parti”; ricordando alle parti che “il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa del Giudice determina le conseguenze di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c.”.
All'udienza del 10/05/2022, ha dichiarato la disponibilità ad aderire alla sopracitata proposta Pt_1
conciliativa formulata dal G.I., mentre ha dichiarato di non essere disponibile. CP_1
3. - E' agli atti relazione 21/3/2024 della Guardia di Finanza.
Si riporta e conferma l'ordinanza istruttoria del 29/8/2024
“- Attore Pt_1
Sono ammissibili e rilevanti le istanze ex art. 210 cpc, limitatamente alla parte e non ai suoi familiari.
Trattandosi di documentazione patrimoniale, bancaria e finanziaria nella disponibilità della parte la richiesta va diretta a (secondo il meccanismo adottato ora dall'art. 473-bis.12 cpc, non CP_1
pagina 3 di 9 applicabile alla presente causa) e solo in caso di inadempimento della parte ai terzi indicati (banche, società finanziare e Franchini srl) ai sensi degli art.li 210 e 95 disp. att. cpc
Si provvede come da dispositivo.
Non sono ammissibili le istanze di prove orale (interrogatorio formale e testimoni) di cui alla memoria
11/7/2022. Quanto all'interrogatorio trattandosi di circostanze non rilevanti ai fini della CP_1 decisione (mansioni all'interno della Franchini srl). Quanto alla prova testimoniale trattandosi di circostanze non rilevanti ai fini della decisione (difficoltà di nello svolgimento dell'attività Pt_1
lavorativa a causa delle sue condizioni di salute)
Non sono necessarie ai fini della decisione le richieste ctu contabile-patrimoniale e medico legale su
Pt_1
- Convenuta CP_1
Sono ammissibili e rilevanti le istanze ex art. 210 cpc, limitatamente alla parte. Trattandosi di documentazione patrimoniale, bancaria e finanziaria nella disponibilità della parte la richiesta va diretta a (secondo il meccanismo adottato ora dall'art. 473-bis.12 cpc, non applicabile alla Pt_1
presente causa) e solo in caso di inadempimento della parte ai terzi indicati (banche, società finanziare, APA Associazione Provinciale Allevatori sezione equini sedi di Modena e Bologna,
AA , ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anagrafica cavalli) ai sensi degli art.li 210 e 95 disp. att. cpc
Si provvede come da dispositivo.
Non sono ammissibili le istanze di prove orale (interrogatorio formale e testimoni) di cui alla memoria
11/7/2022, perché i fatti oggetto di capitoli sono in parte generici ed in parte superati dagli ordini di esibizione.
P.Q.M.
Ammette le prove richieste dalle parti nei limiti di seguito indicati
Visto l'art. 210 cpc
I - Ordina di depositare nel fascicolo telematico entro il 20/12/2024, con chiara e sintetica nota esplicativa e riassuntiva
1) A Parte_1
- gli estratti conto dei seguenti rapporti bancari e finanziari relativi agli anni dal 2019 ad oggi
Banco di Sassari, , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
- la documentazione inviata ad APA Associazione Provinciale Allevatori sezione equini sedi di Modena
e Bologna, e AA, ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anagrafica cavalli, relativa alla proprietà (vendita e acquisto) di cavalli dal 2019 ad oggi,
pagina 4 di 9 nonché contratti stipulati coi maneggi e relativi pagamenti per gli stessi periodi.
2) A Controparte_1
- gli estratti conto dei seguenti rapporti bancari e finanziari relativi agli anni dal 2019 ad oggi
Banca Mediolanum spa, Banco BPM spa, Banco di Sassari, Unicredit spa CP_3
- la documentazione della soc. relativa alla sua partecipazione societaria ed i bilanci Parte_2
della predetta società dal 2019 ad oggi
- il contratto di assunzione come dipendente della soc. e le buste paga dal 2019 ad oggi. Parte_2
II - Ordina ad entrambe le parti di depositare entro lo stesso termine l'ultima dichiarazione dei redditi
(del 2024 per i redditi 2023).
Le parti hanno prodotto documenti anche a seguito dell'ordine ex art. 210 cpc, di cui sopra, rivolto dal giudice ad entrambi.
All'udienza del 11/2/2025, l'avv. Gabrielli per ha fatto presente che la documentazione bancaria Pt_1
(es estratti conto ) prodotta da controparte non è completa perché mancano delle pagine degli CP_3 estratti conto (ad es. per l'anno 2022) ed inoltre manca la produzione di alcuni documenti (es. polizze e ): l'avv. Magni per ha dichiarato di ritenere di avere depositato la CP_4 CP_2 CP_1
documentazione completa, facendo presente che da controparte viene indicata la proprietà di quattro cavalli senza però contratti coi maneggi.
4. – All'epoca della separazione consensuale la figlia era già maggiorenne. Si è laureata in Per_1
medicina veterinaria in data 18/3/2025.
Gli accordi economici dei genitori in sede di separazione consensuale (v. verbale 14/11/2017) non esplicitano le rispettive condizioni economiche.
Si deve comunque in questa sede partire da una verifica se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice, nella separazione consensuale, che giustifichino una modifica dei provvedimenti economici.
allega il peggioramento delle proprie condizioni di salute (depressione maggiore e parkinson) e Pt_1
la riduzione dei propri redditi quale agente immobiliare. Oltre alla riduzione del contributo per la figlia chiede anche la cessazione dell'obbligato di pagamento delle utenze (peraltro sempre pagate da suo padre, ora deceduto).
afferma che, rispetto all'epoca della separazione, non vi sarebbe stato un peggioramento CP_1
delle condizioni di salute del trattandosi di patologie preesistenti, e vi sarebbe stato invece un Pt_1
miglioramento delle sue condizioni economiche in conseguenza di quanto ereditato a seguito della morte del padre.
pagina 5 di 9 è un agente immobiliare dalla provincia di Modena, titolare di una impresa individuale, con una Pt_1
impiegata part-time.
è socia al 11% e dipendente con qualifica di impiegata della società di famiglia Franchini srl. CP_1
Nel 2024 aveva uno stipendio mensile netto di euro 1.800 (doc. 41). Non sono documenti utili percepiti in quanto dagli ultimi bilanci della società non risulta la produzione di utili (doc. 37).
Si può partire dall'esame delle dichiarazioni fiscali.
Per Pt_1
Da PF2024 per redditi 2023 (ultima dichiarazione fiscale prodotta – doc. 54) risulta un reddito netto di euro 24.715: 26.147 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 1.432 (riga RN26)
Da PF2018 per redditi 2017 (redditi all'epoca della separazione consensuale - doc. 12) risulta un reddito netto di euro 73.634: 91.001 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 17.367 (riga
RN26)
Per CP_1
Da PF2024 per redditi 2023 (ultima dichiarazione fiscale prodotta – doc. 40) risulta un reddito netto di euro 26.583: 32.085 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 5.502 (riga RN26)
Da PF2018 per redditi 2017 (redditi all'epoca della separazione consensuale - doc. 18) risulta un reddito netto di euro 26.675: 33.842 reddito complessivo (riga RN1) meno imposta netta 7.167 (riga
RN26).
Una prima verifica è dunque che i redditi netti di sono rimasti invariati mentre quelli di CP_1 Pt_1
si sono ridotti di circa due terzi. E che i redditi attuali delle parti sono analoghi.
Si vedono quindi esaminare gli altri elementi più rilevanti al fine di ricostruire la situazione economica complessiva delle parti.
è titolare del corrente n. 2165554 presso con un saldo attivo contabile che, al Pt_1 CP_6
20/12/2024, era pari ad euro 26.796,95; nel mese di gennaio 2023 ha venduto due fondi, Fondo Arca
e Fondo Etica, per complessivi euro 30.668 (doc. 51 e 52 ricorrente).
E' comproprietario, insieme alla sorella a seguito di ricongiungimento di usufrutto, della Parte_3
casa ex coniugale sita in Guiglia (MO), via Carducci n. 45, assegnata alla Ha ereditato degli CP_1
immobili dal padre, (doc. 26 ricorrente): alcuni sono stati venduti;
uno è concesso in Persona_2
locazione al canone mensile di euro 450. E' proprietario del negozio adibito ad ufficio sito in Vignola, via Pellegrini n. 2, sede della sua impresa individuale ”, sul Controparte_7
quale insiste un mutuo ipotecario fondiario con rate mensili di € 803,34 ciascuna e scadenza il
23/11/2037.
pagina 6 di 9 attualmente, è proprietario di 3 cavalli, ed in passato di un maggior numero (doc. 53 ricorrente). Pt_1
L'attore precisa che quella per i cavalli è una passione che egli condivideva con la e CP_1
trasmessa, poi, alla figlia la quale è proprietaria del cavallo , regalatole dal padre e le Per_1 Per_3
cui spese di cura e gestione sono state prese in carico dalla famiglia (scrittura privata CP_1
18/12/2019 - doc. 33 ricorrente). Allega che i predetti cavalli si trovano, oggi, “al prato” presso la
Società di un amico in Valsamoggia senza costi di gestione ma solo con un rimborso per il Pt_4
fieno. La convenuta sostiene che svolga attività di commercio di cavalli, ma dai documenti Pt_1
acquisiti non emergono sufficienti elementi in tal senso.
E' documentata la diagnosi nel 2019 della malattia cronica neurodegenerativa, cd. morbo di Parkinson
(docc. da 6 a 11 ricorrente), che certamente incide sulla capacità lavorativa di
[...]
CP_8
E' comproprietaria di otto immobili con la madre e la sorella (v. visura doc. 20 ricorrente).
La documentazione bancaria prodotta dalla convenuta è incompleta (docc. 39, 42, 43). Non risultano rapporti finanziari.
Si può in definitiva affermare che la situazione economica complessiva di non risulta CP_1
sostanzialmente modificata. Quanto a la situazione reddituale è peggiorata ma risulta compensata Pt_1 dall'incremento del patrimonio immobiliare acquisito a seguito della morte del padre;
non risultano sostanzialmente modificati gli indici della sua capacità economica.
Le esigenze della figlia (21.07.1998), non risultano modificate. All'epoca della Per_1 separazione era già maggiorenne e diplomata. Negli anni successivi ha frequentato l'università e si è laureata a marzo 2025 in medicina veterinaria, due anni fuori corso. Ora ha quasi 27 anni ed auspicabilmente inizierà a breve una attività lavorativa.
Si deve tenere conto ai sensi dell'art. 337 quater c.c. del valore economico della assegnazione a della casa familiare di proprietà di CP_1 Pt_1
Quanto alla pattuizione della separazione consensuale relativa al pagamento il pagamento da parte del delle utenze della casa familiare, si ritiene che non si tratti di un accordo economico (negozio) Pt_1
autonomo, ma di una pattuizione ricompresa nella complessiva definizione del contributo del padre per il mantenimento della figlia ed in particolare accessoria all'assegnazione della casa familiare alla madre con la quale era rimasta ad abitare. Per_1
Tale accordo può dunque essere esaminato e modificato in questa sede di divorzio (v. per tutte
Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5061).
Sulla base di una valutazione complessiva degli elementi sopra riportati il collegio ritiene possa essere confermato il contributo economico posto a carico del padre per il mantenimento della figlia pagina 7 di 9 di euro 600 mensili da corrispondere direttamente a lei oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, concordato dai genitori in sede di separazione consensuale.
Va confermata anche l'assegnazione a della ex casa familiare di in assenza di prova CP_1 Pt_5
che non vi abiti più con la madre. Il ricorrente allega ma non prova che la figlia da ottobre Per_1
2023 si è trasferita a vivere a Bologna in un appartamento in locazione.
Al fine di riequilibrare le rispettive posizione, e tenendo conto della situazione della figlia, va invece revocato con decorrenza da marzo 2021 (domanda) l'obbligo di di pagamento (rimborso) delle Pt_1
utenze della ex casa familiare (punto 7 separazione consensuale).
Spese del procedimento
5. – La convenuta deve essere condannata ex art. 91 cpc alla integrale refusione delle spese CP_1 di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, di contenuto sostanzialmente corrispondente alla presente decisione.
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori medi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da
26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, vista la sentenza parziale n. 1848/2023 del 13/11/2023
I – Conferma l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1
con il versamento della somma mensile di euro 600 mensili, da corrispondere direttamente Per_1
alla figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordato dai genitori in sede di separazione consensuale.
II – Conferma l'assegnazione a della ex cassa familiare posta in Guiglia. Controparte_1
III – Revoca, con decorrenza da marzo 2021, l'obbligo di di pagamento (rimborso) delle utenze Pt_1
della ex casa familiare (punto 7 separazione consensuale).
IV - Condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in € 7.500,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9