Articolo 1 della Legge 5 aprile 1950, n. 123
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23 aprile 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722 , puo' essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.

Entrata in vigore il 23 aprile 1950