Art. 1. Articolo unico.
Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722 , puo' essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.
Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722 , puo' essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.