Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3566 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DUCA ROSA, come C.F._1
da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTARO C.F._2
ROSARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/10/2024 i coniugi Pt_2
[...]
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SPADAFORA il
16/04/1988, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli, nata a [...] Persona_1
il 05/07/1989, e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2059/2009 del 22/12/2009;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel
Comune di Spadafora in data 16.04.1988, con atto trascritto nei registri di
Stato civile al n. 2, parte I, serie/, anno 1988; 2) Rinuncia in via definitiva da parte della IG.ra alla corresponsione dell'assegno mensile di Pt_3
mantenimento in suo favore e al rimborso di quello stabilito per il figli;
3)
Obbligo di cessione alla sig. , da parte del sig. , entro e non Pt_3 CP_1
oltre 30 giorni dalla data del decreto di omologa dell'odierno divorzio consensuale, della quota di un mezzo indiviso dell'intero, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Torregrotta, via XXI Ottobre, posta al piano terra (prima elevazione fuori terra) ed identificata nel Catasto Fabbricati del
2 Comune di Torregrotta alla Partita 1858, foglio 2, particella 1619, subalterno
3, unitamente a tutti i beni mobili che la corredano;
4) spese legali compensate e/o richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio se parte ammessa a tale beneficio;
5) Le parti dichiarano di ritenersi soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi altro titolo o ragione;
6) In caso di violazione di quanto stabilito al punto 3) il sig.
dovrà corrispondere l'importo di € 40.000,00 su richiesta della CP_1
signora direttamente alla medesima”. Pt_3
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/12/2024.
All'udienza del 16/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2059/2009 del 22/12/2009, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di SPADAFORA il 16/04/1988, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra , nata a Parte_1
SPADAFORA (ME) il 22/03/1970, e , nato a Controparte_1
NA (ME) il 16/09/1964, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SPADAFORA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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