Sentenza 23 febbraio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00251/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2012, proposto da
Rossi Escavazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Rando, con domicilio eletto presso il suo studio in Schio, via Veneto, 2;
contro
Comune di Pianezze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio RI De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
per l'annullamento
della delibera Comunale del 24.07.2012 Comune Pianezze che ha approvato il Piano degli Interventi ex art. 18, comma 4, L.R. 11/04 ed esaminato le osservazioni e controdeduzioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pianezze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente esercita attività di escavazione e frantumazione di materiale inerte destinato alle costruzioni ed è proprietaria di un terreno nella zona industriale del Comune di Pianezze.
Afferma di aver acquistato il suddetto lotto per svolgere l’attività di frantumazione di materiali all’aperto, poiché il fondo era compreso nel perimetro di un Piano di Lottizzazione che consentiva l’installazione di impianti di tale tipologia. Deduce, altresì, di aver concluso un contratto di comodato d’uso di altri terreni adiacenti per installarvi gli impianti suddetti.
Con l’approvazione del PATI “Area colceresa Marostica ovest” in data 11.6.2008 e l’approvazione del Piano degli interventi, con delibera di consiglio comunale del 24 luglio 2012 la situazione è mutata. L’art. 17 delle N.T.A. del P.i., infatti, prevede che “eventuali impianti di frantumazione inerti potranno essere installati esclusivamente al coperto, internamente a capannoni dotati di idonei dispositivi di contenimento dell’inquinamento acustico”.
La ricorrente deduce di aver presentato osservazioni nel corso del procedimento di approvazione del P.I., con cui chiedeva lo stralcio dell’art. 17, evidenziando che tale previsione ledeva l’affidamento riposto nella previgente disciplina e che lo aveva indotto ad acquistare il terreno e presentando uno studio con cui dimostrava che, con accorgimenti tecnici meno onerosi rispetto alla costruzione di un capannone, sarebbe stato possibile rispettare i limiti acustici previsti dal PI.
La ricorrente lamenta che le osservazioni sono state disattese senza adeguata giustificazione ed impugna la delibera di approvazione del Piano degli Interventi ritenendola viziata da eccesso di potere per: difetto di istruttoria ed irragionevolezza, essendo stato leso l’affidamento della ricorrente in assenza di qualsiasi giustificata ragione, non è stata valutata la possibilità di rispettare i limiti acustici previsti dal P.I. con accorgimenti meno onerosi; difetto di motivazione, non essendo stata se non apoditticamente motivata la scelta di non accogliere l’osservazione; disparità di trattamento, non si comprende perché la limitazione debba riguardare solo le attività non ancora avviate.
Si è costituito il Comune di Pianezze che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40, c. 1, lett. a), b) e d), cod. proc. amm. per incertezza degli elementi identificativi del ricorrente e del suo difensore, dell’oggetto della domanda, nonché per difetto di specificità dei motivi di ricorso. Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui, evidenziando una disparità di trattamento con altra impresa preesistente, mira al sindacato di scelte connotate da discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l’art. 17 NTA del PI riprodurrebbe le disposizioni del Piano di lottizzazione che escludeva in zona industriale la possibilità di installare impianti isolati. Non sarebbe configurabile, quindi, alcuna lesione dell’affidamento. Inoltre non vi è obbligo di motivazione specifica sul rigetto delle osservazioni essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 agosto 2016 n. 3643, ripresa in Id., 24 febbraio 2017, n. 874)” (TAR Lombardia (MI), sent. n. 2285/2017), avendo esse funzione di mero apporto collaborativo.
Nella memoria depositata per il merito, il Comune ha, infine, chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione di due successive varianti al Piano degli Interventi che hanno confermato la disposizione.
La ricorrente nulla ha replicato.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso non sono fondate, atteso che, dagli atti (e in particolare, da quanto risulta nel corpo del ricorso e nella procura) risultano esattamente individuate l’identità della ricorrente e l’oggetto del giudizio (domanda di annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 24 del 24 luglio 2012) e, pertanto, l’erronea indicazione della denominazione sociale contenuta nell’intestazione del ricorso (ov’è indicato “Rossi Costruzioni s.r.l.” al posto di “Rossi Escavazioni s.r.l.”), nonché l’erronea individuazione dei mappali di cui è proprietaria la ricorrente costituiscono meri errori materiali, correttamente emendati con la nota depositata dalla ricorrente.
I motivi di ricorso, inoltre, pur non articolati in censure graficamente distinte, sono chiaramente individuabili nei loro elementi essenziali (vizi denunciati e fatti costitutivi) e, pertanto, appaiono rispettosi del requisito della specificità.
E’, invece, fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “allorché nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente strumento urbanistico può residuare, e ciò anche quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un’eventuale pronuncia sul primo atto inutiliter data” (TAR Lombardia (MI), 07 maggio 2020, n. 751).
Sono, infatti, rimaste inoppugnate la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 26 giugno 2017 di approvazione della Variante n. 1 al P.I., 1° stralcio, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 7 maggio 2018 di approvazione della Variante n. 1 al P.I., 2° stralcio, che hanno riconfermato l’articolo 17, oggetto dell’odierna impugnazione nell’ambito di una complessiva rimodulazione delle destinazioni urbanistiche del territorio comunale.
Considerato che l’interesse al ricorso è venuto meno nel corso del giudizio le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO