Ordinanza cautelare 19 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 25 marzo 2024
Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e n.q. di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Peda', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Per l’accertamento
- della illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta dei minori -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
- del diritto dei minori a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo di 40 ore settimanali per sei giorni a settimana, o comunque per un numero di ore non inferiori a quanto prescritto, con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, mediante la metodologia ABA, indicata dalle “Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015, inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute;
- per la condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, ovvero per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del presente ricorso;
- per la condanna dell’ASP di Reggio Calabria e della Regione Calabria al risarcimento del danno da perdita di chance in favore dei minori nonché del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo in favore dei genitori, per l’importo che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott.-OMISSIS- Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 18.9.2023 e depositato il 19.9.2023 -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno esposto:
i) sono genitori dei piccoli -OMISSIS-, di anni 7, affetti da disturbo dello spettro autistico diagnosticato all’età di circa 30 mesi, per il primo in particolare un disturbo dello spettro autistico di livello 3 in comorbità con ADHD e per la seconda un disturbo dello spettro autistico di livello 2;
ii) sono state effettuate terapie presso il Centro Prometeo e anche nel febbraio 2023 l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma prescriveva per entrambe la prosecuzione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA;
iii) da più di 3 anni i ricorrenti si prodigano per tentare di assicurare loro adeguate terapie, che devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle “Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nell’ottobre 2011 ed aggiornate nell’ottobre 2015;
iv) nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA, secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening , mentoring e di supporto alle famiglie, niente di tutto ciò è stato realizzato nella Regione Calabria, con disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal disturbo, sia per i genitori che li assistono;
v) dette terapie sono molto costose e i ricorrenti non possono garantirle neanche ai livelli minimi; nella fattispecie, i gemelli -OMISSIS- usufruiscono di appena 8 ore settimanali di terapia domiciliare con metodo ABA, non hanno un reale sostegno nelle ore scolastiche in quanto il personale docente e ATA non è specializzato nella metodologia ABA e non hanno alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella garantita dai genitori;
vi) per tali ragioni, i ricorrenti, che hanno già sostenuto una spesa di € 19.283,00, con nota trasmessa via pec il 27.6.2023 chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione della terapia con metodo ABA ai loro figli, insistendo, inoltre, per il rimborso delle spese sostenute a tali fini, lamentando la violazione della L. n. 134/2015.
1.2- Ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione, se ne chiede l’annullamento, affidando il ricorso all’unica censura, con cui parte ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione della legge n. 134/2015.
Sostengono in sintesi i ricorrenti che i disturbi dello spettro autistico rientrano nella garanzia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto riconoscere il diritto da loro invocato, garantendo l’erogazione gratuita del trattamento richiesto o assicurando il rimborso integrale delle spese sostenute per la relativa somministrazione presso centri privati.
2- L’intimata Azienda Sanitaria Provinciale non si è costituita in giudizio.
3- Con ordinanza n. -OMISSIS-, resa all’esito della camera di consiglio del 18.10.2023, il Collegio disponeva ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimetteva la causa sul ruolo ordinario, atteso che il thema decidendum verteva non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti e accoglieva l’istanza cautelare nel senso di disporre che nel termine di giorni trenta l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria provveda ad elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le loro esigenze.
4- All’udienza pubblica del 20.3.2024, con ordinanza n. -OMISSIS-pubblicata il -OMISSIS- il Collegio disponeva una verificazione.
5- All’udienza pubblica del 6.11.2024, preso atto che il nominato verificatore non aveva adempiuto agli incombenti disposti senza darne giustificazione, con ordinanza n.-OMISSIS- il Collegio ha ritenuto, stante la delicatezza delle questioni da approfondire sotto il profilo medico-terapeutico rispetto ai fatti già allegati dai ricorrenti e alla documentazione sanitaria da questi già prodotta in giudizio, di revocare la nomina del verificatore e di disporre una C.T.U., formulando i quesiti e demandando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 21.5.2025.
In particolare, veniva chiesto al CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
“ 1. accerti le condizioni cliniche dei minori in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute dei minori ricorrenti secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi l'inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche dei minori come sopra accertate, tenendo anche conto delle vigenti Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di autismo;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile ai minori con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare ”.
6- In data 16.3.2025 il C.T.U. ha depositato la consulenza e gli allegati, cui ha fatto seguito, il 4.4.2025, il deposito di memoria da parte ricorrente e di ulteriori fatture.
7- All’udienza pubblica del 21.5.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
9- La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da disturbo dello spettro autistico ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
9.1- La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 552 del 30.8.2024, alle quali si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (in conformità, v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024).
9.2- Ciò posto, che i minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, affetti da disturbi dello spettro autistico (come da certificazione medica in atti), possano vantare il diritto ad essere presi in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
9.3- Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso rispettivamente quanto segue:
a) quanto a -OMISSIS- che:
“ Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata, posso affermare che:
1)il bambino -OMISSIS- è affetto da: “Disturbo dello spettro Autistico con livello di gravità moderato-grave (livello di necessità di supporto 3) con Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività/impulsività a manifestazione combinata (ADHD-C) di grado moderato” e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio, della cognitività e del comportamento con terapia ABA.
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
3)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA è inerente alle accertate condizioni cliniche del minore;
4)per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti ed alcune effettuate nei contesti di vita del bambino (scuola, casa, ambiente esterno).
5) la durata del trattamento, vista la persistenza dei deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, nonché la presenza di Disturbo da Deficit dell’attenzione ed iperattività è da considerare almeno fino all’età di 13 (tredici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa ”
b) quanto a -OMISSIS-:
“ Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata e della linea guida 21 dell’Istituto Superiore della Sanità, posso affermare che:
1)la bambina -OMISSIS- è affetta da “Disturbo dello spettro Autistico con livello di gravità moderato (livello di necessità di supporto 2)” e negli ultimi anni ha ottenuto una graduale ed ancora limitata acquisizione del linguaggio ed un miglioramento del comportamento e della socalizzazione con terapia ABA;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
3)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA è inerente alle accertate condizioni cliniche della minore;
4)per le condizioni cliniche in cui si trova la bambina, la stessa necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti ed alcune effettuate nei contesti di vita del bambino (scuola, casa, ambiente esterno).
5) la durata del trattamento, vista la persistenza dei deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 13 (tredici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa ”
9.4- La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
10- La domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere accolta nei limiti che seguono.
11- I ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia A.B.A. prestata in favore delle minori, negli anni dal 2021 al 2025, presso il Centro Prometeo di Reggio Calabria e ancora non rimborsate dall’A.S.P.
11.1- La domanda va accolta.
11.2- Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince invero come:
-) -OMISSIS- in data 21.3.2021 è stato valutato dall’Unità di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Reggio Calabria con diagnosi di “disturbo dello spettro autistico (F.84.0) in situazione di gravità” e prescrizione “Legge 104/92, invalidità civile” (all. 006 produzione del 10.2.2024);
-) -OMISSIS- in data 23.3.2021 è stata valutata dall’Unità di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Reggio Calabria con diagnosi di “disturbo dello spettro autistico (F.84.0) in situazione di gravità” e prescrizione “Legge 104/92, invalidità civile” (all. 007 produzione del 10.2.2024).
11.3- In sostanza, non risulta alcuna prescrizione di trattamento terapeutico idoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti, perché sarebbe stato necessario che esse venissero prese in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, ritenuta dal CTU “scientificamente valida” ed idonea ad apportare “un concreto beneficio alla salute della minore” (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti).
11.4- Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire alle minori, fin dal 2021 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato, come da fatture in atti (all. 006 alla produzione del 19.9.2023, all. 008 alla produzione del 10.2.2024 e all. 002 alla produzione del 4.4.2025), dalla struttura “Centro Prometeo” dall’anno 2021 in avanti, per importi che ammontano ad € 47.497,00, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
11.5- Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP ha eventualmente comunque corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
12- I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo subìto dai genitori” nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quali genitori in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
12.1- La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
12.2- La mancata predisposizione nei confronti dei minori della terapia A.B.A. (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017-cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an debeatur , rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748).
12.3- Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare, in favore dei genitori delle minori, la somma complessiva di € 3.000,00 (ossia € 1.500,00 per ciascun genitore), a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore delle minori stesse.
12.4- Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
13- I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dai minori le quali, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), hanno potuto fruire soltanto di n. 8 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “ in termini di mancati progressi ” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “ da perdita di chance ” subìto dalle minori).
Ad avviso dei ricorrenti, “ Le terapie presso i privati sono costose e, pertanto, nonostante la minore dovrebbe effettuare almeno sei ore di terapia al giorno, i genitori possono garantirle appena 8 ore alla settimana. Quanto sopra comporta il rischio di non poter raggiungere tempestivamente gli obiettivi previsti dal piano terapeutico ed il superamento di quei gap per i quali viene intrapresa la terapia ”.
13.1- La domanda va accolta per come di seguito esposto.
13.2- Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da una struttura privata per n. 8 ore settimanali per ciascun minore) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance, ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’“id quod plerumque accidit”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo delle minori, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
13.3- Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il piccolo-OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 20 ore (n. 12 ore in più rispetto a quelle assicurate presso il “Centro Prometeo”) e la piccola-OMISSIS- n. 15 ore (n. 7 ore in più di quelle assicurate presso detto Centro).
13.4- Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica dei minori per i mesi in cui sono stati privati delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “probatio diabolica”.
13.5- Sul quantum debeatur , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esse beneficiavano mercé l’intervento del privato:
-) in favore di -OMISSIS-, della somma complessiva di € 2.000,00;
-) in favore di -OMISSIS-, della somma complessiva di € 1.000,00;
14- Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- ad essere presi in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott.-OMISSIS- D’Agostino, e ciò di n. 20 ore settimanali per il primo e n. 15 ore per la seconda, per entrambe fino al raggiungimento del 13° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico dei minori al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 47.497,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori dei minori, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 3.000,00 (ossia € 1.500,00 per ciascun genitore),
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai minori con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento;
-) in favore di -OMISSIS-, della somma complessiva di € 2.000,00;
-) in favore di -OMISSIS-, della somma complessiva di € 1.000,00;
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
e) è infondata la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
15- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.
16- Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott.-OMISSIS- D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 388/2024) – e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- ad essere prese in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott.-OMISSIS- D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico dei minori al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato, rispettivamente per n. 20 ore settimanali quanto a -OMISSIS- e n. 15 ore settimanali quanto a -OMISSIS- e fino al compimento del 13° anno di età di ciascuna minore, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori dei predetti minori per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 47.497,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori dei predetti minori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dai predetti minori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore di -OMISSIS-, della somma di € 2.000,00 e in favore di -OMISSIS-, della somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott.-OMISSIS- D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente) detraendo da tale somma il predetto anticipo ove eventualmente corrisposto da questi al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare loro nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.