TRIB
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]21 16010 MASONE IT ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MICHELA ZAFFAINA ( , che la rappresenta e la CodiceFiscale_2 difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
30/07/1972, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BENNATI GIORGIO (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20 e 22 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MASONE il 31/08/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale ante settembre 2020 verrà assegnata alla moglie dove vivranno anche la figlia minore e il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 Persona_2 autonomo, mentre il marito ha già trasferito altrove la propria residenza.
2) I coniugi entro tre mesi dal deposito della sentenza di separazione si impegnano alla rimessione in pristino della due unità abitative originariamente autonome e separate che oggi compongono la casa coniugale, sita in Masone (GE), Via Cordoba n. 21 int. 2, NCEU del Comune di Masone. Per l'effetto, la signora tornerà a essere l'esclusiva proprietaria e assegnataria Parte_1 dell'unità che era in sua titolarità prima dell'unione dei due appartamenti, mentre il marito rimarrà esclusivo proprietario e assegnatario dell'immobile acquistato con atto a ministero del Notaio
[...] del 10 settembre 2020, rep. 45529 - racc. 7934. Per_3
I lavori di rimessione in pristino verranno di comune accordo appaltati alla Controparte_2 con sede in Genova, la quale ha già reso un preventivo accettato da entrambi i coniugi per un importo di € 13.900,00 di cui € 5.800,00 a carico di ed € 8.100,00 a carico di Parte_2 Parte_1
Le spese professionali per variazione catastale e urbanistica, nonché diretti a ripristinare
[...] lo status quo ante dei due appartamenti, verranno ripartiti tra i coniugi al 50% ciascuno. Resta inteso che la divisione e rimessione in pristino delle due unità abitative riguarderà anche le parti comuni e le rispettive originarie pertinenze e precisamente: la soffitta che era pertinenza dell'immobile di proprietà del signor rimarrà nella titolarità di quest'ultimo e lo stesso dicasi per quella Pt_2 afferente all'appartamento della signora , alla quale rimarrà anche il rispettivo garage, così Parte_1 come per ogni altro precedente accessorio e/o pertinenza degli immobili originari.
3) Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo pari a € 500,00, ciascuno, per un complessivo mensile di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Genova. Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo il 100% dell'indice ISTAT. Gli assegni familiari e l'assegno unico per i figli saranno corrisposti alla madre.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre, compatibilmente con i propri turni lavorativi e gli impegni di studio della minore, potrà tenere con sé la figlia quando vorrà nel corso della settimana e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Inoltre, salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne ad anni alterni la Vigilia di Natale Persona_1 con uno dei due genitori e il Natale con l'altro; durante le vacanze di Natale tra il 25/12 ed il 07/01 ciascun genitore trascorrerà sei giorni continuativi con la minore. La figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i genitori si accorderanno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, circa le vacanze estive della minore: il padre potrà trascorrere con la figlia tre settimane anche non continuative.
I genitori dovranno cooperare nell'interesse dei figli al rispetto dei rapporti intercorrenti con ciascuno di essi.
5) La vettura Nissan Qashqay, targata GR470LC, di proprietà della signora Parte_1 rimarrà alla stessa assegnata, così come la motocicletta KTM 1290 resterà di proprietà esclusiva del marito. In rapporto a tali beni i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere sia per il passato sia per il futuro.
6) Il marito continuerà a pagare le rate del mutuo di € 364,00 contratto con Banca Intesa dell'importo complessivo di € 98.000,00, dichiarando di nulla avere a pretendere dalla moglie per il passato e per il futuro in rapporto a tale debito, così come la moglie continuerà a pagare il prestito al consumo contratto con Finconsumo dell'importo di € 10.000,00 dichiarando di nulla avere a pretendere dal marito per il passato e per il futuro con riferito a tale debito.
7) Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti patrimoniali.
8) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1996,
Numero 9, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]21 16010 MASONE IT ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MICHELA ZAFFAINA ( , che la rappresenta e la CodiceFiscale_2 difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
30/07/1972, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BENNATI GIORGIO (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20 e 22 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MASONE il 31/08/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale ante settembre 2020 verrà assegnata alla moglie dove vivranno anche la figlia minore e il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 Persona_2 autonomo, mentre il marito ha già trasferito altrove la propria residenza.
2) I coniugi entro tre mesi dal deposito della sentenza di separazione si impegnano alla rimessione in pristino della due unità abitative originariamente autonome e separate che oggi compongono la casa coniugale, sita in Masone (GE), Via Cordoba n. 21 int. 2, NCEU del Comune di Masone. Per l'effetto, la signora tornerà a essere l'esclusiva proprietaria e assegnataria Parte_1 dell'unità che era in sua titolarità prima dell'unione dei due appartamenti, mentre il marito rimarrà esclusivo proprietario e assegnatario dell'immobile acquistato con atto a ministero del Notaio
[...] del 10 settembre 2020, rep. 45529 - racc. 7934. Per_3
I lavori di rimessione in pristino verranno di comune accordo appaltati alla Controparte_2 con sede in Genova, la quale ha già reso un preventivo accettato da entrambi i coniugi per un importo di € 13.900,00 di cui € 5.800,00 a carico di ed € 8.100,00 a carico di Parte_2 Parte_1
Le spese professionali per variazione catastale e urbanistica, nonché diretti a ripristinare
[...] lo status quo ante dei due appartamenti, verranno ripartiti tra i coniugi al 50% ciascuno. Resta inteso che la divisione e rimessione in pristino delle due unità abitative riguarderà anche le parti comuni e le rispettive originarie pertinenze e precisamente: la soffitta che era pertinenza dell'immobile di proprietà del signor rimarrà nella titolarità di quest'ultimo e lo stesso dicasi per quella Pt_2 afferente all'appartamento della signora , alla quale rimarrà anche il rispettivo garage, così Parte_1 come per ogni altro precedente accessorio e/o pertinenza degli immobili originari.
3) Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo pari a € 500,00, ciascuno, per un complessivo mensile di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Genova. Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo il 100% dell'indice ISTAT. Gli assegni familiari e l'assegno unico per i figli saranno corrisposti alla madre.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre, compatibilmente con i propri turni lavorativi e gli impegni di studio della minore, potrà tenere con sé la figlia quando vorrà nel corso della settimana e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Inoltre, salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne ad anni alterni la Vigilia di Natale Persona_1 con uno dei due genitori e il Natale con l'altro; durante le vacanze di Natale tra il 25/12 ed il 07/01 ciascun genitore trascorrerà sei giorni continuativi con la minore. La figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i genitori si accorderanno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, circa le vacanze estive della minore: il padre potrà trascorrere con la figlia tre settimane anche non continuative.
I genitori dovranno cooperare nell'interesse dei figli al rispetto dei rapporti intercorrenti con ciascuno di essi.
5) La vettura Nissan Qashqay, targata GR470LC, di proprietà della signora Parte_1 rimarrà alla stessa assegnata, così come la motocicletta KTM 1290 resterà di proprietà esclusiva del marito. In rapporto a tali beni i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere sia per il passato sia per il futuro.
6) Il marito continuerà a pagare le rate del mutuo di € 364,00 contratto con Banca Intesa dell'importo complessivo di € 98.000,00, dichiarando di nulla avere a pretendere dalla moglie per il passato e per il futuro in rapporto a tale debito, così come la moglie continuerà a pagare il prestito al consumo contratto con Finconsumo dell'importo di € 10.000,00 dichiarando di nulla avere a pretendere dal marito per il passato e per il futuro con riferito a tale debito.
7) Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti patrimoniali.
8) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1996,
Numero 9, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba