Versione
14 aprile 1968
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Versione
6 aprile 1995
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Art. 46.
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45 , 46 , 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ".
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45 , 46 , 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ".
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2005, n. 9567Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - est. Presidente - Dott. LUPI Fernando - Consigliere - Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere - Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, Gabriele Albertini, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PIROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e ELENA SAVASTA, giusta procura speciale atto del Sindaco del Comune di Milano Dott. Gabriele Alberini del 22/7/02; - …Leggi di più...
- configurabilità·
- fondamento·
- aspettativa non retribuita prevista dall'art. 31, legge n. 300 del 1970·
- diritto all'aspettativa·
- rappresentanti sindacali di dipendenti pubblici non partecipanti alla contrattazione nazionale·
- associazioni sindacali·
- sindacati (postcorporativi)·
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- attività sindacale