Ordinanza cautelare 6 giugno 2019
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 01064/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Michela Pizzatti Sertorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sala della Cuna in Grosotto, via Statale, 83;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del decreto del 4.3.19, prot. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, notificato in data 09.03.2019, con cui è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti.
Il predetto provvedimento si fonda sul segnalato deferimento dell’odierno ricorrente all’Autorità Giudiziaria - effettuato in data 4 gennaio 2019 dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- - per violazione degli articoli 21 (lett. u) e 30 (lett. h) della L. n. 157/1992, nonché per violazione dell’art. 20 della L. n. 110/1975, giacché, rispettivamente, “esercitava la caccia con mezzi vietati, in particolare con l’uso di lacci” e “depositava munizioni di sua proprietà all’esterno della sua abitazione, in corrispondenza di una legnaia”.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con Ordinanza n. 673 del 6 giugno 2019 ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza del 27 aprile 2023, tenutasi con le modalità indicate dall’art. 87 comma 4-bis c.p.a.
Con più censure il ricorrente lamenta, in termini di eccesso di potere e violazione di legge, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato.
In particolare, il ricorrente esclude la pertinenza del richiamo effettuato dal gravato provvedimento all’art. 20 L. 110/1975, essendosi proceduto nei suoi confronti esclusivamente per il reato previsto e punito dagli artt. 21 lett. u) e 30 lett. h) della L. n. 157/1992. Lamenta altresì l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 39 T.U.L.P.S. in quanto fattispecie generale recessiva rispetto alla prevalente fattispecie speciale di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), della l. n. 157/1992. Deduce infine il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Le censure non possono essere condivise.
Preliminarmente, giova osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Autorità di pubblica sicurezza gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
In particolare, l'ampiezza di tale discrezionalità deriva sia dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4 c. 1 della L. n. 110 del 1975 posto a tutela dell’incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona ex art. 2 Cost. (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 27 luglio 2022, n. 232; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8 agosto 2022, n. 1898); sia, sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2229).
Conseguentemente, essendo il giudizio che compie l’amministrazione connotato da ampia discrezionalità, questo risulta sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3199; Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403).
Nel caso di specie, gli atti istruttori evidenziano che il signor -OMISSIS- sia stato deferito per violazione degli artt. 21 lett. u) e 30 lett. h) L. 157/92, nonché per violazione dell’art. 20 L. 110/75 e che, a seguito della segnalazione del suddetto deferimento, siano stati aperti dalle competenti Autorità diversi procedimenti: l’uno, di competenza della Prefettura, finalizzato all’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni, sfociato nell’impugnativa oggetto del presente giudizio; l’altro, di competenza della Questura di -OMISSIS-, finalizzato alla sospensione/revoca della licenza di porto di fucile, che è stato sospeso attesa l’intervenuta impugnazione, in sede giurisdizionale, del divieto di detenzione. Parallelamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ha avviato un procedimento nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di cui agli artt. 21 lett. u) e 30 lett. h) L. 157/92, conclusosi con decreto di archiviazione per intervenuta oblazione.
Ebbene, stante il riferimento a ciascuno dei procedimenti effettuato dal ricorrente nell’atto introduttivo, occorre sin da subito evidenziare che, ai fini del presente giudizio, ad assumere preminente rilevanza sia la valutazione di inaffidabilità condotta dall’amministrazione nei confronti dell’odierno ricorrente ex art. 39 T.U.L.P.S. e dunque la legittimità del divieto di detenzione armi conseguentemente adottato.
In questa prospettiva, deve rilevarsi come il giudizio lasciato all’Autorità amministrativa, oltre che – come detto – ampiamente discrezionale, si caratterizzi per una sostanziale autonomia rispetto agli accertamenti eventualmente condotti in altre sedi.
In particolare, ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni, l’amministrazione può valutare un determinato fatto nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla conclusione che la vicenda possa avere in sede penale; sussiste invero sostanziale autonomia tra l’accertamento a fini penali e quello per scopi di pubblica sicurezza, giacché la valutazione amministrativa differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi o munizioni da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (cfr. in argomento, T.A.R. Torino, Piemonte, Sez. II, 14 giugno 2021 n. 610).
L’Autorità amministrativa può quindi valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 20 agosto 2019, n. 753; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2016, n. 1538), essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759; T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II, 20 agosto 2019, n. 753).
Per tali ragioni, è infondato il primo motivo di ricorso.
Invero, deve ritenersi assolutamente pertinente il richiamo effettuato nel gravato provvedimento al deferimento dell’odierno ricorrente per violazione dell’art. 20 l. 110/1975.
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente aveva in deposito delle munizioni all’esterno della sua abitazione, in corrispondenza di una legnaia.
Tale condotta, non contestata dal ricorrente, è qualificabile in termini di incauta custodia di armi e può ragionevolmente giustificare il divieto di detenzione, in quanto circostanza oggettivamente idonea ad intaccare il giudizio di affidabilità sul corretto uso dell’arma.
Inoltre, data l’autonomia dei giudizi, non può rinvenirsi nella mancata iscrizione di un procedimento penale per tale condotta una ragione ostativa alla valutazione della stessa ai fini dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Il proprietario di armi deve infatti prestare la massima attenzione all’uso e alla custodia di pistole e fucili, ed evitare il potenziale impiego da parte di terzi; conseguentemente, va ravvisato un abuso quando il titolare della licenza custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla o impossessarsene (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 novembre 2016, n. 4658; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4391)
L’incauta custodia, invero, è elemento di per sé idoneo a giustificare il provvedimento del Prefetto, indipendentemente dal comportamento tenuto personalmente dal ricorrente nell’uso delle armi, essendo il giudizio di affidabilità esteso necessariamente anche a garantire che le armi in dotazione del titolare non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati (cfr., in argomento, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10 febbraio 2023, n. 360; T.A.R. Brescia, Lombardia, Sez. II, 2 luglio 2018, n. 641).
Non merita accoglimento, parimenti, la censura fondata sull’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Secondo il ricorrente, la norma da ultimo richiamata – in quanto fattispecie generale – sarebbe subvalente rispetto alla fattispecie speciale di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), della l. n. 157/92, che prevede, quale sanzione accessoria per il reato previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h) l. n. 157/92 la sospensione della licenza di porto fucile per uso di caccia, limitatamente all'ipotesi della recidiva.
Sul punto, deve rilevarsi come il divieto di detenzione abbia una natura diversa rispetto alla misura di cui all’art. 32 l. 157/92: il primo è atto discrezionale, mentre la seconda integra una sanzione accessoria alla condanna penale, di applicazione vincolata. La diversa natura tra le due fattispecie, ebbene, esclude la configurabilità di un rapporto di specialità tra le stesse.
In altre parole, non si può ritenere una sanzione accessoria, vincolata alla condanna penale, quale previsione "speciale" che esclude l'applicazione di una norma "generale", su cui si fonda un potere amministrativo di contenuto ampiamente discrezionale. Inoltre, l’interpretazione che ritiene sussistente un rapporto di specialità tra l'art. 32 cit. e la disciplina del T.U.L.P.S., si pone in contrasto con la stessa ratio della l. n. 157/1992, volta a rafforzare e non certo ad indebolire la protezione della fauna selvatica e, dunque, non può essere accettata (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8233). La disciplina del T.U.L.P.S. e quella della l. 157/1992 costituiscono complessi normativi tra loro autonomi, sicché, in definitiva, la disciplina dell'art. 32 co. 1 lett. a) cit., non preclude l'applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S al caso di specie.
Inoltre, la già evidenziata autonomia delle valutazioni effettuate in sede amministrativa dalla P.A. rispetto a quelle del giudice penale giustifica la valutazione negativa operata dalla Prefettura nei confronti del signor -OMISSIS-, pur in presenza di un giudizio penale – per violazione degli articoli 21 (lett. u) e 30 (lett. h) della L. n. 157/1992 - conclusosi con l’oblazione.
Nel caso di specie, del resto, l’esecuzione materiale della condotta vietata – posta in essere esercitando la caccia con mezzi vietati – è circostanza risultante dagli atti e non contestata dal ricorrente. Considerata la gravità di tali evenienze, risulta dunque ragionevole la valutazione condotta dall’Amministrazione.
Altresì, risulta infondata la censura avanzata con il terzo motivo di ricorso, riguardante la contraddittorietà del gravato provvedimento rispetto alle considerazioni effettuate dalla Questura di -OMISSIS-.
Posto che la Questura si è limitata a sospendere il procedimento di sospensione/revoca della licenza di porto di fucile, senza anticipare determinazioni in merito, si ribadisce infatti che la valutazione rimessa alla Prefettura ha carattere discrezionale e autonomo rispetto agli accertamenti effettuati in altre sedi; e che, peraltro, l’opportuna sospensione del procedimento teso alla revoca del porto d’armi si giustifica alla luce del rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria sussistente tra il divieto di detenzione armi e il decreto di revoca, sicché potrebbe in astratto censurarsi l’incoerenza tra le valutazioni condotte a monte dalla Prefettura e quelle effettuate a valle dalla Questura, ma non viceversa.
Non meritano accoglimento, infine, le censure riguardanti il difetto d’istruttoria e di motivazione.
Sul punto, giova evidenziare che i provvedimenti negativi adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza debbono ritenersi sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 211; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 1639; T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 2 aprile 2008, n. 109).
In questa prospettiva l’Amministrazione, all’esito di una completa istruttoria, ha legittimamente considerato i fatti contestati al signor -OMISSIS- - accertanti il mancato rispetto della normativa in materia di armi da parte dello stesso - quali sintomi di inaffidabilità del soggetto detentore, ritenendo pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti cautelari a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio faunistico dello Stato.
Il decreto prefettizio, in definitiva, si basa su puntuali elementi istruttori e reca una motivazione che consente di percepire le ragioni fattuali e giuridiche delle determinazioni assunte, in coerenza con l’art. 3 della legge 1990 n. 241, fermo restando che la valutazione negativa resa dall’amministrazione non presenta vizi logici.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.