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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11931 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
- all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Telese, n. 35, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Livia IE ed AN NO, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_1 [...]
– elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po 25/b, pres- Controparte_2
so lo studio dell'avv. Lorenzo CONFESSORE, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTA
N O N C H É
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_3
feso dall'avv. Maria Francesca GRANATA in virtù di procura generale alle li- ti in data 23.1.2023, Rep. n. 37590, per atto a rogito notaio Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma
1 CONVENUTO
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti L. Palmieri ed E. Vocino, per la ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità, l'illiceità dell'oggetto dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, nonché la nullità dei termini ivi apposti, con tutte le proroghe tra la sig.ra - e l' dal Parte_2 Pt_3
01.09.2009 al 15.03.2021, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex artt. 2094, 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D.Lgs.
165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia;
2. Accertare
e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il perio- do di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €101.951,07 (comprensive del
TFR) o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto, 3. condannare l' al pagamento di €76.188,53 quali dif- Pt_3 ferenze retributive e indennità (decurtato il valore del TFR) in favore della sig.ra o della diversa somma e/o per il diverso periodo, rite- Parte_1 nuti di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma e diver- so periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell' al Pt_3
versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza;
5. Ac- certare e dichiarare l'obbligo dell' 1 al ricongiungimento/cumolo CP_5
presso l' dei contributi previdenziali versati all' con condanna al CP_3 CP_4 pagamento dei relativi oneri economici;
6. Accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per €25.762,54 calcolate dal 01.09.2009 al
15.03.2021, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell' all'accantonamento dello stesso in fa- Pt_3
2 vore della ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 7. Condan- nare l' alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, Pt_3
relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o al diverso periodo ex art. 57 CCNL Comparto Sanità, con esatto inquadramento nella dovuta categoria economica di riferimento. 8. Accertare e dichiarare dovuti gli aumenti stipendiali e le nuove voci retributive e indennità infermieristica dal 01.09.2019 al 15.03.2020, in applicazione del CCNL Comparto Sanità
2019-2021 con condanna dell'azienda resistente al versamento di dette som- me in favore della ricorrente. IN SUBORDINE: 9. Accertare e dichiarare dovuto il risarcimento danni per inesatta qualificazione del contratto per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 in €120.083,95 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
10. condannare l' al risarcimento dan- Pt_3 no patrimoniale in favore della ricorrente pari alle differenze retributive do- vute per €101.951,07 come da conteggi in atti o per la diversa somma che sa- rà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
11. condannare l' al versamento presso i competenti enti di tutti i con- Pt_3
tributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente dal
01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma ritenuta di giustizia;
IN VIA RESIDUALE: 12. Accertare e dichiarare l'indebito arric- chimento dell' ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patri- Pt_3
moniale della Ricorrente e per l'effetto 13. Condannare l' al paga- Pt_3 mento dell'indennizzo per la somma totale di 120.083,95 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il dal 01.09.2009 al 15.03.2021 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia;
14. Con vittoria di spese e competenze in favore degli av- vocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.
L'avv. L. Confessore, per l' “In via preliminare: - dichiarare CP_1
nulla la domanda di condanna della al ricongiungimento/cumulo CP_1 presso l' dei contributi previdenziali versati all' con condanna al CP_3 CP_4
3 pagamento dei relativi oneri economici, alla luce della mancata chiamata in causa di quest'ultimo Ente da parte della ricorrente;
- in via subordinata, ri- spetto alla domanda di ricongiungimento/cumulo, ordinare l'integrazione del contraddittorio, disponendo la chiamata in causa dell' da parte della CP_4
ricorrente. Nel merito: - in via principale, rigettare tutte le domande formula- te da controparte nel ricorso, in quanto integralmente infondate in fatto e di- ritto;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ac- certasse la natura subordinata del rapporto e quali dovute le somme richieste, ridurre le stesse in quanto parzialmente prescritte e comunque errate nel quantum, alla luce delle eccezioni formulate nel presente atto. […] Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.
L'avv. M. F. Granata: “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l' si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisio- CP_3
ne del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza del- le spese”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 30 marzo 2023, ha esposto Parte_1 che ha lavorato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021 in favore della
[...]
formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coor- CP_1 dinata e continuativa, svolgendo mansioni di infermiere professionale;
che il
16 marzo 2021 è stata assunta a tempo indeterminato a seguito di stabilizza- zione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrata nella categoria D del CCNL per il comparto sanità; che, di fatto, nel detto periodo ha sempre prestato la sua at- tività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'Azienda, fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno;
che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni;
che è stata inserita stabil- mente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del
4 datore di lavoro;
che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile;
che ha atte- stato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma;
che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio;
e che, a mezzo PEC, ha chiesto all' l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il Pt_4
pagamento delle spettanze retributive e contributive.
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato Parte alle dipendenze della che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo;
che ha quindi maturato il credito di complessivi
€76.188,53 a titolo di differenze retributive;
che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €25.762,54; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all' , a titolo di contributi per il periodo settembre 2009 – marzo 2021, la CP_3 somma di €18.132,88; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l' l' è tenuta al ricongiungimento CP_4 Pt_4 di tali quote presso l' con accollo dei relativi oneri;
che il CCNL Sanità CP_3
2019-2021 ha previsto nuove voci retributive, tra cui l'indennità di specificità infermieristica, la quale le deve essere versata per il periodo 1.1.2019-
15.3.2021; che, in subordine, l' è tenuta a risarcire il danno per Pt_4
l'inesatta qualificazione del contratto in misura pari alle dette differenze retri- butive;
e che, in via ulteriormente subordinata, è tenuta a corrispondere inden- nizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
La costituitasi il 16 maggio 2023, ha affermato che tra le CP_1 parti è intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa più volte prorogato tra 1° gennaio 2009 ed il 15 marzo 2021; che tale rapporto ha trovato giustificazione nella necessità di far fronte alla carenza di personale
5 causata dal blocco del turn over, formalizzato con legge regionale n. 14/2008; che il contratto ha previsto espressamente che l'attività sarebbe stata svolta senza alcun vincolo di subordinazione;
che, in conformità con quanto pattuito, la ricorrente ha reso le proprie prestazioni nel rispetto della sua autonomia pro- fessionale, a fronte di un semplice e funzionale potere di coordinamento da parte dell' che l'attività è sempre stata concordata con il coordinatore Pt_4
senza che venisse mai imposto alcunché; che la lavoratrice poteva assentarsi liberamente ogni volta che lo riteneva opportuno;
che la registrazione delle presenze era necessaria per verificare l'ottemperanza al dettato contrattuale
(che fissava il numero di ore settimanali) ed anche per poter utilizzare le ore lavorate in eccesso rispetto al numero di 36 settimanali;
che, in caso di malat- tia, la lavoratrice recapitava eventuali certificati all ente di previden- CP_4 za cui era iscritta;
che era inserita in un modello organizzativo, secondo le di- sponibilità da lei stessa manifestate ai responsabili che organizzavano i turni di servizio nell'arco delle 24 ore;
che la ricorrente non ha mai avuto, come il per- sonale dipendente, l'obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro 15 minuti prima dell'inizio del turno, per effettuare il cambio di consegna;
e che non è mai sta- ta assoggettata al potere disciplinare.
In diritto, la convenuta, in primo luogo, ha eccepito la nullità della do- Parte manda di condanna della al versamento della contribuzione omessa per mancata chiamata in causa dell' o, in subordine, la necessità di inte- CP_4 grare il contraddittorio nei confronti di detto ente.
Ha poi sostenuto che il rapporto, come convenuto in sede di stipula del contratto, non ha avuto natura subordinata e si è svolto di fatto in regime di au- tonomia, in conformità con quanto consentito dalla legge (art. 7, comma 6,
d.lgs. n. 165/2001). In subordine, ha dedotto che, ove le modalità di svolgi- mento siano state diverse da quelle pattuite, ciò non sarebbe conseguito ad ac- Parte cordi intercorsi con l'Amministrazione della la quale, quindi, non ha mai espresso, attraverso i suoi organi, la volontà di far svolgere alla ricorrente atti-
6 vità lavorativa diversa o ulteriore rispetto a quella stabilità ovvero con modali- tà diverse da quanto pattuito.
Ha osservato che, anche nel caso in cui fosse accertata la natura subordi- nata del rapporto nel periodo precedente l'assunzione, non sarebbe possibile riconoscere l'anzianità di servizio dalla data di inizio dell'attività lavorativa poiché il rapporto intercorso prima della formale stabilizzazione non potrebbe essere convertito in rapporto di impiego pubblico, in forza del limite costitu- zionale dell'accesso all'impiego solo previo concorso pubblico;
che i crediti vantati sono prescritti ai sensi dell'art. 2956, 1° comma, c.c. quali crediti sorti per l'opera prestata da professionista;
che, nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. la cui decorrenza non rimane sospesa durante il rapporto, trat- tandosi di impiego pubblico, per cui sono estinti tutti i crediti maturati nel pe- riodo antecedente al quinquennio che precede la lettera di messa in mora dell'11 luglio 2022; che, quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'inesatta qualificazione del rapporto, l'avvenuta stabilizzazione deve conside- rarsi satisfattiva di ogni conseguenza pregiudizievole dell'illegittimo ricorso alla forma contrattuale flessibile;
e che è infondata anche la domanda subordi- nata di indennizzo per ingiustificato arricchimento sia per infondatezza della domanda principale sia per la mancata dimostrazione dei presupposti della re- siduale azione ex art. 2041 c.c.
Infine, ha contestato i conteggi allegati al ricorso sotto più profili.
L' , costituitosi il 23 maggio 2023, ha dedotto che, qualora sia rico- CP_3
nosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differen- ze retributive, su queste deve computarsi la relativa regolarizzazione contribu- tiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio.
L' benché ritualmente citato come da atti depositati il 12 aprile CP_4
2023, è rimasto contumace.
7 Con sentenza non definitiva n. 11498/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la il 1° settembre 2009 e delle successive proro- CP_1 ghe, ha dichiarato che ha prestato, in regime di subordina- Parte_1
zione alle dipendenze della attività di collaboratore professiona- CP_1 le sanitario infermiere, categoria D, ex CCNL Comparto sanità, dal
01.09.2009 al 15.03.2021; 2) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto alle dif- ferenze retributive maturate nel periodo 1° luglio 2017 – 15 marzo 2021 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, inden- nità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti e quanto di fatto percepito;
3) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto al trattamento di fi- ne rapporto maturato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021; 4) ha condanna- to la al pagamento, in favore dell' , dei contributi previden- CP_1 CP_3
ziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° lu- glio 2017 al 15 marzo 2021; 5) ha condannato la al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, degli incrementi del trattamento tabellare per lavora- tori inquadrati nella categoria D, nel periodo 01.01.2019-15.03.2021, nella mi- sura di €15,00 e di €31,20 mensili, per tredici mensilità all'anno, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, nonché al paga- mento della indennità infermieristica spettante nel periodo 01.01.2021-
15.03.2021; 6) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della
[...] di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l' dei contri- CP_1 CP_3 buti previdenziali versati all' 7) ha rigettato la domanda di condanna CP_4
della alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, CP_1 relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 8) ha rigetta- to la domanda di condanna della al pagamento dell'indennità di CP_1 ferie non godute.
8 Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecni- ca d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto per- cepito.
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della ti- pologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto.
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del
TFR) in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovve- ro i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti;
e che, ana- logamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limita- tamente ai detti periodi.
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta, la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività
o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario
(ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale, eccepito la va- riabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la
9 prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione.
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione in- tegrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze re- tributive spettanti nel periodo 1° luglio 2017 – 15 marzo 2021 in €14.648,61, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €982,59, oltre i successivi fino al soddisfo.
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 30 mag- gio 2023), appunto consta l'indennità turnista non solo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2020. L'importo inizialmente indicato in
€13.520,38 è stato aumentato, a seguito delle osservazioni della ricorrente, ad
€14.648,61, effetto del computo, per ciascun anno della detta indennità (v. all.
n. 8 alla relazione integrativa).
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale as- sunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantifi- cato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999).
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad ac- certare il diritto al TFR maturato alla data del 15 marzo 2021, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considera- re che, comunque, è in giudizio anche l' e, quindi, qualora il pagamento CP_3 fosse a carico dell'Istituto di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell . CP_6
10 Irrilevante, in questa sede, siccome non attuale, anche la questione solle- vata dall' circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare Pt_4
trattenute, a titolo di quote di TFR, sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.
Il TFR maturato nell'intero periodo 1° settembre 2009 - 15 marzo 2021 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €22.224,45.
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spet- tanti dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €3.486,35.
2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la CP_1 liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della me- tà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
Quanto al rapporto tra l' e la 1 le spese seguono la soc- CP_3 CP_1
combenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferi- mento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore com- preso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore in- determinato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l' e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per Pt_4 quanto riguarda il rapporto tra l' e l' Ai compensi si aggiunge il CP_3 Pt_4
rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del
D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, co- me per legge.
11 Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste inte- ramente a carico della CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 30 marzo 2023, così provvede: Parte_1
1. - condanna la al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
della complessiva somma di €15.631,20# di cui €14.648,61 per sorte ca- pitale ed €1.982,59 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capita- le, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo;
2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€22.224,45# a titolo di TFR maturato alla data del 15 marzo 2021; Parte 3. - condanna la al pagamento, in favore dell' , dei contri- CP_1 CP_3
buti previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontanti ad €3.486,35#;
4. - condanna la al pagamento, in favore degli avv.ti Livia CP_1
IE ed AN NO, procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre
IVA, CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
5. - condanna la al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 CP_3
di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
6. - pone definitivamente a carico della le spese della consulen- CP_1 za tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
7. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Luna
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