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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 496/2022 TRA NI SA, nato a [...] il [...] elett.te dom.to in Ercolano (NA), presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Bellezza dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti OPPONENTE E I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t.,anche quale procuratore speciale della S.C.C.I., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to I. Verrengia presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto OPPOSTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 21.1.2022, parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2021 001551 813 04000, notificato in data 31.12.2021, per la somma complessiva di € 1.000,30 a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Separata: Liberi Professionisti, relativi all'anno 2014, di cui: € 561,00 a titolo Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni per l'anno 2014, € 336,60 a titolo di sanzione per evasione applicata, (calcolata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b, della legge n. 388/2000), € 69,37 per interessi di mora, ed € 4,11 per spese di notifica. Parte ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la prescrizione del credito. Adiva dunque l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall'INPS per l'anno 2014 anche per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa. Si costituiva l'Inps, eccependo l'interruzione della prescrizione, e comunque la sospensione del suo decorso per dolo del dichiarante nonché in ragione della legislazione emergenziale di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la trattazione cd. scritta e concesso termine per lo scambio di note, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 In via preliminare, va rilevato che la CI spa difetta nel presente giudizio di legittimazione passiva in considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell'INPS alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. Ancora, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, a, è tempestiva per i soli motivi attinenti al merito della pretesa creditori essendo quest'ultimo atto impugnato entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99 e non anche per i vizi da far valere nel termine di venti gironi ex art. 617 c.p.c. tra cui quello di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/99. Non contestatati i presupposti dell'iscrizione alla cd. gestione separata, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito. La questione sottoposta all'attenzione del giudicante invero attiene all'estinzione del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi derivanti dalla suddetta iscrizione, per intervenuta prescrizione del credito. Sul punto, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: “ … 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della 2 prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito,da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)… la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”. Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell'INPS e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo. Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel modello unico PF anno 2015, periodo d'imposta 2014, - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione. Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata. Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione
– possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.
3 Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.
Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente. Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali. Ciò premesso, relativamente all'anno 2014, la proroga prevista dal DPCM 9.6.2015 pubblicato su G.U. n. 134 del 12 giugno 2015 trova applicazione per il ricorrente. In particolare, si riporta il contenuto di tale decreto il quale così dispone:
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.” Orbene, sebbene la comunicazione di avviso di iscrizione, è stata notificata all'opponente, in data 20.9.2020, deve rilevarsi che il termine di prescrizione non era ancora decorso stante la sospensione dei termini operata in virtù dell'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Come rilevato dall'Inps, la norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
4 Sicché il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione;
il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine della maturazione della prescrizione. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento di iscrizione - avvenuta in data 20.9.2020 – ha tempestivamente interrotto il termine in questione.
Pertanto, alcun termine di prescrizione risulta maturato e risultano dovuti i contributi, relativi alla gestione separata anno 2014. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 650,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai difensori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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1 In via preliminare, va rilevato che la CI spa difetta nel presente giudizio di legittimazione passiva in considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell'INPS alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. Ancora, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, a, è tempestiva per i soli motivi attinenti al merito della pretesa creditori essendo quest'ultimo atto impugnato entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99 e non anche per i vizi da far valere nel termine di venti gironi ex art. 617 c.p.c. tra cui quello di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/99. Non contestatati i presupposti dell'iscrizione alla cd. gestione separata, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito. La questione sottoposta all'attenzione del giudicante invero attiene all'estinzione del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi derivanti dalla suddetta iscrizione, per intervenuta prescrizione del credito. Sul punto, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: “ … 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della 2 prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito,da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)… la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”. Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell'INPS e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo. Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel modello unico PF anno 2015, periodo d'imposta 2014, - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione. Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata. Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione
– possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.
3 Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.
Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente. Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali. Ciò premesso, relativamente all'anno 2014, la proroga prevista dal DPCM 9.6.2015 pubblicato su G.U. n. 134 del 12 giugno 2015 trova applicazione per il ricorrente. In particolare, si riporta il contenuto di tale decreto il quale così dispone:
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.” Orbene, sebbene la comunicazione di avviso di iscrizione, è stata notificata all'opponente, in data 20.9.2020, deve rilevarsi che il termine di prescrizione non era ancora decorso stante la sospensione dei termini operata in virtù dell'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Come rilevato dall'Inps, la norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
4 Sicché il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione;
il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine della maturazione della prescrizione. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento di iscrizione - avvenuta in data 20.9.2020 – ha tempestivamente interrotto il termine in questione.
Pertanto, alcun termine di prescrizione risulta maturato e risultano dovuti i contributi, relativi alla gestione separata anno 2014. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 650,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai difensori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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