Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
Non integra il delitto di millantato credito (art. 346 cod.pen.) la millanteria consistente in "crediti" presso personaggi politici che non rivestano la qualità di pubblici ufficiali. (Nella specie, la Corte ha diversamente qualificato come truffa la condotta dell'imputato che aveva ricevuto da privati somme di denaro quale prezzo della propria mediazione per l'ottenimento di posti di lavoro, vantando influenza presso noti esponenti politici)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2004, n. 49048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49048 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 20/09/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO AN - Consigliere - N. 1221
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 46559/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND AN, n. a Ortì il 4.11.1964;
avverso la sentenza in data 9 ottobre 2003 della Corte di appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. AN Comi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 20 febbraio 1998 del Tribunale di Reggio Calabria, appellata da ND AN, condannato alla pena di anni due di reclusione e lire un milione di multa in quanto colpevole del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 346 c.p., perché, millantando credito presso l'on. Dario NT e altri esponenti politici della Democrazia Cristiana calabrese, richiedeva e riceveva in più tempi da più persone somme di denaro quale prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o incaricati di pubblici servizi o impiegati pubblici, non individuati, per ottenere l'assunzione, che prometteva, presso istituti di credito, trasferimenti in aziende di Stato, uffici pubblici (in Reggio Calabria, tra il 12 giugno 1989 e il 16 gennaio 1990).
Ricorre per Cassazione il EN, a mezzo del difensore, avv. AN Comi, che deduce:
1) Vizio di motivazione in punto di configurabilità della ipotesi di millantato credito, essendo stato appurato che effettivamente il EN conosceva l'on. NT, di cui era stretto collaboratore, sicché eventualmente poteva nei fatti essere ravvisata l'ipotesi di tentata truffa o quella di insolvenza fraudolenta.
2) vizio di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche, basato sulla mera esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti alla "notte dei tempi", senza valorizzazione del fatto che l'imputato si era adoperato per restituire il maltolto, rilasciando alle persone offese titoli di credito.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
Non è risolutivo il rilievo secondo cui il delitto di millantato credito contestato non sarebbe configurabile poiché era stato provato che l'imputato effettivamente conosceva l'on. NT, di cui era stretto collaboratore.
È vero che secondo la linea giurisprudenziale costantemente seguita dalla Suprema Corte il reato si sostanzia in una "vendita di fumo", e cioè in una fraudolenta alterazione della realtà, e che non ha mai trovato accoglimento la teoria, sostenuta da alcuni autori, che ricostruisce questa figura criminosa in termini di "traffico di influenze illecite", non implicante necessariamente una prospettazione di una realtà diversa dal vero (v. per tutte Cass., sez. 6^, u.p. 4 maggio 2001, Paccani),- ma il fatto è che, al EN è stato contestata una millanteria consistente in "crediti" non solo presso l'on. NT ma anche presso "altri esponenti politici della Democrazia Cristiana calabresi", in riferimento ai quali egli non ha dedotto di intrattenere effettivi rapporti che potessero giustificare una sua reale influenza presso di loro. Appare invece decisiva la considerazione, pur non sostenuta dal ricorrente, che il reato in questione implica l'affermazione da parte dell'agente di una sua capacità di influire "presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio"; mentre nel caso in esame egli ha vantato tale influenza presso "esponenti politici", relativamente ai quali non è stata accertata (e nemmeno enunciata) la intestazione di una simile qualità; con la conseguenza che viene a mancare un elemento essenziale del reato, non rilevando che, secondo la prospettazione accusatoria, gli esponenti politici presso i quali il EN vantava credito avessero (essi solo) la capacità di influire presso pubblici ufficiali o pubblici impiegati prestanti un pubblico servizio al fine dell'ottenimento di un posto di lavoro a favore delle persone contattate dall'imputato.
È configurabile invece l'ipotesi di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p., posto che il EN con la falsa prospettazione di potere esercitare dette influenze, ottenne fraudolentemente ingenti somme di denaro dalle persone offese, che non conseguirono alcun impiego presso enti pubblici.
Tale reato è peraltro estinto per prescrizione, essendo dalla data di cessazione della continuazione (16 gennaio 1990) trascorso un tempo ben superiore al termine massimo di sette anni e sei mesi individuato, in ragione della pena, dal combinato disposto degli artt. 157 comma primo n. 4 e comma secondo, e 160 comma terzo c.p.. Così riqualificato il fatto, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per la sussistenza della suddetta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004