Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/03/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
ME ZZ Presidente IE D’IA Consigliere (relatore)
EL IL MO Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24389 del registro di Segreteria, promosso
da
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di SO DO (cod. fisc.: [...]), nato a [...] l’8 febbraio 1958 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall’avv. RI LU NA (cod. fisc.:
[...]), del foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, via San Martino n. 10 (p.e.c.: marialuisa.franchina@avvocatirc.legalmail.it); - convenuto -
Sentenza n. 71/2026
nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. IE D’IA, uditi il pubblico ministero, nella persona del S.P.G. CA LO, e l’avv. RI LU Muscarà, per delega dell’avv.
RI LU NA, per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato il 24 luglio 2025, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del signor LD SO per un presunto danno erariale, pari ad euro 88.825,08, cagionato al Ministero della Giustizia, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia.
2. L’azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico – finanziaria di Reggio Calabria, acquisita il 18 maggio 2020 al prot. n. 0003445 della procura erariale, con la quale l’organo investigativo ha rappresentato che il convenuto, funzionario amministrativo-contabile alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, avrebbe svolto attività professionale extra istituzionale retribuita non autorizzata ed avrebbe anche indebitamente percepito utili societari. In particolare, nel periodo 4 maggio 2011
- 28 gennaio 2015, avrebbe percepito compensi per euro 6.000,00, in carenza della prescritta autorizzazione, per l’attività di componente della Commissione di verifica delle procedure e degli atti posti in essere dal Comitato tecnico-amministrativo del GAL, relativamente all’erogazione di aiuti previsti nel Piano di sviluppo locale – PIC Leader, in violazione degli artt. 98 cost., 60 del d.P.R. n. 3/1957, 53, c. 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001; avrebbe, inoltre, ricoperto cariche sociali in svariate società facenti anche capo direttamente o indirettamente al convenuto o alla consorte, in violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, per una delle quali avrebbe percepito utili per complessivi euro 13.999,00. Pertanto, al signor SO è stato addebitato un danno da omesso riversamento dei compensi percepiti in carenza di autorizzazione
(euro 6.000,00) e di quelli ottenuti come utili in ragione delle cariche sociali rivestite illegittimamente (euro 13.999,00), ai sensi dell’art. 53, c. 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e un danno da violazione dell’obbligo di esclusiva, pari alle differenze stipendiali tra quanto percepito come lavoratore dipendente a tempo pieno e quanto previsto in caso di opzione per il tempo parziale, che gli avrebbe consentito di rivestire le menzionate cariche, ai sensi dell’art. 53, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001 cit. (euro 68.826,08). Le condotte illecite sopra descritte sono state contestate a titolo di dolo, e solo in via subordinata a titolo di colpa grave, “considerato che SO non poteva non ignorare che l’attività libero-professionale svolta era incompatibile con il proprio status.” e che, inoltre, una siffatta condotta “configura un occultamento doloso del danno che solo l’indagine della polizia giudiziaria ha disvelato in tutte le sue articolazioni e necessarie specificazioni.”.
3. A seguito della rituale notifica dell’invito a dedurre hanno fatto seguito le deduzioni difensive, senza istanza di audizione personale. L’attore pubblico non ha, tuttavia, ritenuto superata la contestazione di responsabilità dalle difese dell’incolpato per le ragioni ampiamente esposte nell’atto di citazione.
4. Con decreto presidenziale n. 314/2025 del 24 luglio 2025, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all’atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2 febbraio 2026, si è costituito il signor LD SO ed ha chiesto di rigettare integralmente la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità e per manifesta infondatezza in fatto e in diritto della stessa. In particolare, la difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale perché i fatti costitutivi della pretesa erariale erano noti all’amministrazione danneggiata a far data dal 3 agosto 2017, e cioè da quando è stato avviato il procedimento disciplinare a carico del convenuto, o, comunque, dalla data dell’atto di diffida del 18 luglio 2017 con il quale l’amministrazione ha invitato il signor SO a rimuovere le cause di incompatibilità assoluta ivi contestate. Pertanto, l’azione erariale sarebbe prescritta ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994 anche nel caso in cui si dovesse applicare il termine
(settennale) di prescrizione indicato dall’art. 66 c.g.c.. Ha, inoltre, eccepito la inammissibilità dell’azione erariale per violazione del principio del ne bis in idem, perché, per i medesimi fatti, è pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma un giudizio intrapreso dal Ministero della Giustizia per il pagamento dell’importo di euro 19.999,00, relativo ai compensi percepiti dal convenuto per il periodo in contestazione. In ogni caso, il danno sarebbe inesistente perché il convenuto non solo non ha percepito redditi di alcun tipo per le attività extra istituzionali in contestazione ma ha, comunque, assolto tutti i propri obblighi lavorativi, come risulta, peraltro, dal curriculum professionale.
Infatti, le modeste (“episodiche”) attività extra istituzionali svolte non hanno inciso sulla produttività né hanno distolto il convenuto dallo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la procura regionale, previa rinuncia alla domanda subordinata di condanna a titolo di colpa grave, ha concluso per l’accoglimento delle ulteriori domande spiegate nell’atto di citazione e la difesa del convenuto, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, ha insistito per il rigetto delle domande attoree. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Questo Collegio ritiene, in via preliminare, che priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità dell’azione erariale sollevata dal convenuto per violazione del principio del ne bis in idem. È, infatti, noto che “[…] la proponibilità dell’azione di danno in sede penale o civile – o, nell’ipotesi inversa, dell’azione di responsabilità – ha quale unico limite l’integrale ristoro di tutti i danni patiti dall’Ente pubblico.” (cfr. da ultimo, tra le tante, Sez. II App., sentenza n.
119/2025) e che, pertanto, “Non è applicabile l’art. 39 c.p.c. relativo alla litispendenza nei rapporti tra giudice civile e giudice contabile, data la diversità di oggetto e funzione tra giudizi. Il principio del “ne bis in idem” non è violato quando vi è un’azione civile e una contabile per gli stessi fatti, purché non si pretenda la duplicazione delle pretese risarcitorie.”. (cfr. Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 162/2025).
8. L’eccezione di prescrizione non è parimenti meritevole di accoglimento.
Secondo il signor SO, la pretesa risarcitoria si sarebbe prescritta per il decorso dell’ordinario termine quinquennale di prescrizione e, comunque, nella ipotesi in cui fosse applicabile l’art. 66 c.g.c., per il decorso del termine massimo settennale previsto da tale disposizione in caso di atto interruttivo interposto dal p.m. contabile (inesistente nel caso in esame). Risulta per tabulas che la condotta del convenuto integra la fattispecie dell’occultamento doloso del danno, posto che l’attività extra istituzionale non è stata preventivamente sottoposta all’esame e all’autorizzazione della amministrazione di appartenenza, sicché il termine quinquennale di prescrizione decorre dall’atto di diffida del 18 luglio 2017 (data in cui l’amministrazione danneggiata ha avuto contezza delle condotte illecite del convenuto). Tuttavia, tale termine è stato interrotto con l’atto di diffida prot.
m_dg.DOG.14/10/2021.0013039.ID del 13 ottobre 2021, con il quale il Ministero della Giustizia ha intimato al convenuto il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, dell’importo di euro 19.999,00, oltre agli interessi legali e codicistici, per i compensi indebitamente percepiti in ragione della illecita attività extra istituzionale svolta dal dipendente pubblico. A ciò si aggiunga che l’art. 66 c.g.c. non è applicabile alla fattispecie in esame sia perché tale disposizione fa riferimento agli interruttivi della prescrizione compiuti dal p.m. contabile e non anche a quelli compiuti dall’amministrazione danneggiata e sia perché, ai sensi dell’art. 2, c. 2, delle norme transitorie, allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016, i fatti in contestazione risalgono ad un periodo antecedente all’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile. Ne deriva che l’azione erariale è tempestiva, ove si consideri che l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto il 31 marzo 2025 e, quindi, prima della scadenza del termine quinquennale decorrente dal 13 ottobre 2021, data della diffida dell’amministrazione penitenziaria sopra richiamata. L’azione erariale risulta, peraltro, tempestiva anche rispetto alla nuova formulazione dell’art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, introdotta dall’art. 1, c. 1, lett. a), n. 6), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, di immediata applicazione ai sensi dell’art. 6, c.
1, della medesima legge. Infatti, l’occultamento doloso del danno è stato realizzato dal convenuto mediante una condotta che ha violato gli obblighi di comunicazione all’amministrazione dell’attività extra istituzionale e, pertanto, rientra nei casi, previsti dalla menzionata disposizione, in cui il dies a quo della prescrizione non può che decorrere dal disvelamento del danno.
9. Nel merito, la pretesa risarcitoria è meritevole di parziale accoglimento.
9.1 Come è noto, il lavoratore pubblico, a differenza di quello privato, è soggetto ad un preciso regime di incompatibilità, che preclude allo stesso, in costanza di rapporto di lavoro, la “possibilità” di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali, artigiane, professionali, di impiego alle dipendenze di privati e di assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro.
Tale regime giuridico è stato introdotto in ossequio al dovere costituzionale di esclusività e di fedeltà del pubblico dipendente alla amministrazione per la quale svolge la propria attività lavorativa, ai sensi dell’art. 98 della Costituzione. Il dovere di esclusività è posto, inoltre, a garanzia del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Carta costituzionale. Pertanto, le disposizioni che regolano la materia sono attuative dei sopra richiamati precetti costituzionali ed inderogabili da fonti secondarie, al punto che il legislatore, con l’art. 2, primo comma, lett. c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, espressamente richiamato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ha sottratto la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. L’obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico è previsto dall’art. 60 del d.P.R. n.
3/1957, norma riconfermata integralmente dall’art. 53, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001. In forza di tale disposizione, vige una generale estensione per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, della disciplina delle incompatibilità di cui al Testo unico degli impiegati civili dello Stato, fatte salve le disposizioni speciali vigenti. È, altresì noto, che “Dalla lettura combinata e complessiva dell’art. 53 TUPI con l’art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione
(D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell’art. 53 TUPI (i casi possono essere molteplici).” (cfr., tra le altre, Cassazione civile, Sez. lav., 1.12.2020, n.
27420).
9.2 Nel caso in esame, al convenuto è stato contestato lo svolgimento di attività extra istituzionale autorizzabile ma non autorizzata (ex art. 53, c. 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001) e non autorizzabile (ex art. 60 del d.P.R. n.
3/1957), da cui sarebbe derivata sia la violazione dell’obbligo di riversamento all’amministrazione di appartenenza delle somme indebitamente percepite che la indebita locupletazione delle differenze stipendiali. Risulta, infatti, dalla segnalazione di danno della Guardia di Finanza prot. n. 0154533/2020 del 15 maggio 2020, che il signor LD SO ha percepito redditi per l’importo di euro 6.000,00 da “GAL AREA GRECANICA SCARL” in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia ed ha, inoltre, detenuto cariche sociali di varia tipologia in diverse società, alcune delle quali facenti capo direttamente o indirettamente al convenuto o alla consorte, (dettagliatamente indicate alle pagg. 5 e seguenti della menzionata denuncia di danno). Mette conto evidenziare, inoltre, che il convenuto ha percepito utili solo dalla “IN.FRA. snc di SO LD e NA RI LU & C.”, della quale è stato socio al 50% e amministratore dal 9 ottobre 2008 sino al 19 giugno 2017, negli anni 2012 (euro 614,00) e nel 2014 (euro 13.385,00).
9.3 Nella prospettazione attorea, entrambe le attività extra istituzionali avrebbero cagionato un danno da omesso riversamento dei compensi percepiti ai sensi dell’art. 53, c. 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. Le conclusioni del procuratore regionale sul punto sono meritevoli di condivisione nei termini di seguito esposti. Ad avviso del collegio, sussiste la violazione dell’obbligo di riversamento, derivante sia dallo svolgimento dell’attività extra istituzionale autorizzabile, resa in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, che dallo svolgimento dell’attività extra istituzionale assolutamente incompatibile, perché non autorizzabile, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato espressamente dall’art. 53, c. 1, del d.lgs. n 165/2001 (in forza del quale, come è noto, “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.”). Con riguardo alla violazione dell’art. 60 del d.P.R. n.
3/1957 cit., si osserva, in particolare, che, seppur la recente sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM di questa Corte dei conti ha indicato una soluzione (“L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n.
165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione),
ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”), tuttavia la giurisprudenza territoriale ha ritenuto di dover estendere tale disciplina dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 anche alle ipotesi di attività assolutamente incompatibili (in quanto “risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.
53, comma 7, per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, non sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (Corte conti, Sez.
Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n.
46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3;16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27)” (cfr. Sez. giur. Lombardia nn. 104/2025, cfr. sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; sez. Emilia-Romagna, 20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n. 56). È stato, inoltre, affermato che una siffatta interpretazione è “in linea con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che “l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.
165 del 2001 si applica e non può non applicarsi anche all'ipotesi, che qui ricorre, di esercizio di attività libero professionale radicalmente incompatibile con il rapporto esclusivo di pubblico impiego, non potendo ipotizzarsi che tale violazione, ben più grave del mero espletamento di un singolo isolato incarico o singoli incarichi non previamente autorizzati, non legittimi l'amministrazione a richiedere i compensi percepiti […] dunque, a nulla rileva a tali fini che l'attività illegittimamente eseguita sia a priori autorizzabile o meno, ma è la stessa interpretazione logica ad imporre una conclusione opposta rispetto a quella sostenuta dell'appellante, che comporterebbe conseguenze evidentemente irrazionali ed aberranti, consentendo al pubblico dipendente infedele, al di là delle misure disciplinari e, non ultima, della sanzione della decadenza dall'impiego, di svolgere contemporaneamente due attività lavorative, quella di pubblico impiego a tempo pieno e quella privata, parallela alla prima, anche per molti anni, come nella vicenda presente, ricevendo e trattenendo sia lo stipendio che i proventi della seconda attività vietata in costanza di rapporto di impiego pubblico”. La pronuncia ha evidenziato, dunque, “l'assurdità di una simile conclusione, essa, sì, contraria ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione ( art. 97 Cost.) e tendenziale esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e persino, si vorrebbe aggiungere, al principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), dato che per paradosso finisce per incentivare i pubblici dipendenti a svolgere una doppia professione, senza temere alcuna conseguenza economica di tale gravissima infedeltà (al di là di eventuali provvedimenti disciplinari e finanche della decadenza 20 dall'impiego), potendo per absurdum essi trattenerne i compensi relativi impunemente” (Cons. di Stato, sent. n. 10089/2024; cfr. Corte dei conti, sez. giur. Lombardia n. 105/2025).” (cfr. da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 12/2026). Sussistono, inoltre, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto derivanti dall’omesso versamento dei compensi indebitamente percepiti. Infatti, è di solare evidenza il nesso di causalità tra la condotta illecita, consistente nello svolgimento della già descritta attività extra istituzionale, e la indebita percezione dei compensi e degli utili societari, per come accertato dall’organo investigativo. Del pari fondata è la pretesa attorea sotto il profilo della esistenza del profilo soggettivo della responsabilità erariale. La condotta illecita del convenuto risulta, infatti, connotata da “dolo evidente”, ove si consideri che, a fronte di un quadro normativo ben chiaro e conosciuto (il convenuto aveva ottenuto nel 2006 un’autorizzazione allo svolgimento della menzionata attività limitato ad un anno), ha reiteratamente violato la normativa di settore posta a fondamento del suo rapporto di lavoro, al punto da occultare all’amministrazione danneggiata lo svolgimento dell’illecita attività extra istituzionale. Tale condotta, che risulta inequivocabilmente per tabulas, costituisce indice sintomatico della intenzionalità di esercitare attività incompatibili con lo status di pubblico dipendente. Non va, inoltre, sottaciuta la costanza della condotta illecita per un rilevante arco temporale (2010 – 2017), dalla quale si evince con chiarezza la volontà di realizzare il proprio interesse economico in violazione degli obblighi di servizio. Pertanto, la domanda attorea appare fondata sia con riguardo all’illecita percezione dei compensi corrisposti da
“GAL AREA GRECANICA SCARL” per l’importo di euro 6.000,00 che per gli utili ottenuti dalla “IN.FRA. snc di SO LD e NA RI LU & C.”,
rispettivamente per l’importo di euro 614,00, nell’anno 2012, e per l’importo di euro 13.385,00, nell’anno 2014.
9.4 La domanda relativa al risarcimento del danno per le differenze stipendiali indebitamente percepite, pari ad euro 68.826,08, non è, viceversa, fondata. Infatti, pur essendo incontestato lo svolgimento dell’attività illecita extra istituzionale, non risulta provato il danno arrecato all’amministrazione dallo svolgimento della stessa. Difetta, infatti, “la dimostrazione della minore resa del servizio e dell’abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni “tale da rendere sine causa le somme percepite quale corrispettivo di un’attività non svolta” (Corte dei conti, III Sez. Giur. Centr. App., sent. n.
66/2025)”, ove si consideri che, per come si evince dagli atti di causa, l’impegno extra lavorativo del convenuto non appare, peraltro, così rilevante ai fini della minore resa del servizio a fronte della relazione dell’amministrazione danneggiata, resa all’organo investigativo (versata in atti), che non ha evidenziato una minore produttività in ragione delle richiamate attività extra istituzionali illecite (cfr. in termini, da ultimo, Sez. I App., sentenza n.
72/2025).
9.5 Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 19.999,00, oltre agli accessori come per legge. È, infatti, corretta la quantificazione del danno al lordo delle ritenute fiscali da parte dell’attore pubblico (cfr. in termini, Sez. riunite, sentenze nn. 13/2021 e 24/2020).
10. Il signor LD SO deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto LD SO al pagamento dell’importo di euro 19.999,00 in favore del Ministero della Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite percezioni sino a quella della pubblicazione
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D o tt.ssa S tefan ia V asap o llo F irm a to d ig ita lm en te della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente IE D’IA ME ZZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 18/03/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente