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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1474/2025 tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Londi Parte_1 C.F._1
BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado CP_1 CodiceFiscale_2
Rossetti disgiuntamente con l'Avv. Gabriele Terranova ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra
ed il Sig. in data 08/03/2021 in RA (Kosovo), matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggio a Caiano
(PO) al n. 19 P. 2 S.C. anno 2021;
2) Confermare il provvedimento di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di Pistoia (n. 7/2025- Rg. N. 2899/2023) che dispone la decadenza
1 dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei CP_1 confronti del figlio minore affidandolo in maniera esclusiva alla madre e Persona_1 confermando altresì che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna con prosecuzione della presa a carico della madre e del minore da parte del servizio sociale della Società della Salute Area Pratese con funzioni di sostegno;
3) Confermare la sospensione delle frequentazioni tra il padre ed il figlio minore per le ragioni tutte sopra ricordate;
4) Determinare in Euro 400,00 il contributo mensile dovuto dal Sig. per il CP_1 mantenimento del figlio minore da corrispondere alla Sig.ra entro Persona_1 Parte_1 il giorno 25 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di Dicembre 2024 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
5) Disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate e secondo le modalità previste dal Protocollo
Famiglia del Tribunale competente;
6) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di pronuncia di scioglimento del matrimonio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato civile di Poggio a Caiano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
7) Con vittoria di spese e compensi professionali e accessori di legge”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Signori e CP_1 Pt_1
[...]
- Rigettare l'avversa domanda afferente la conferma del provvedimento assunto in sede di separazione dal Tribunale di Pistoia concernente la decadenza dalla titolorità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale del convenuto nei confronti del figlio CP_1 Per_ ;
- Fermo restando l'affido esclusivo del minore alla madre, disporre lo svolgimento di incontri padre-figlio con cadenza quindicinale in modalità telematica ovvero tramite videochiamate o collegamento a mezzo di piattaforme telematiche compatibilmente con le disponibilità del figlio ed altresì compatibilmente con le esigenze/autorizzazioni da parte del Dirigente dell'Istituto di pena;
- Stabilire, posta la attuale condizione reddituale del convenuto, che alcun contributo al mantenimento a favore del figlio sia posto a carico dello stesso o, in denegata ipotesi, che venga confermato quanto disposto nella Sentenza di separazione al riguardo ovvero venga
2 determinato in € 200,00 mensili il contributo al mantenimento che il padre dovrà corrispondere a favore del figlio.
- spese legali compensate.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 4.12.2025”.
Fatto e diritto Con ricorso ritualmente depositato in data 14.07.2025 ha citato Parte_1
a comparire dinanzi il Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo CP_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in RA (Kosovo) in data 8.03.2021, poi trascritto in Italia nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggio a
Caiano al n. 19 P. 2 S.C. anno 2021.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che la ricorrente è sordomuta dalla nascita e, conoscendo poco il linguaggio dei segni, ha sempre potuto contare sul sostegno del padre come interprete;
(2) che la ricorrente lavora come operaia, assunta nelle categorie protette, presso la Teknopell di ER IS S.r.l e percepisce uno stipendio mensile di circa € 900,00, oltre alla pensione di invalidità di circa € 500,00;
(3) che fin dall'inizio della convivenza il marito ha tenuto condotte aggressive e violente nei confronti della moglie la quale più volte è stata costretta ad abbandonare la casa familiare, non sentendosi al sicuro;
(4) che in seguito alla scoperta della gravidanza e alle promesse del marito la ricorrente ha deciso di dare fiducia al convenuto, senza procedere con la separazione;
(5) che dall'unione delle parti è nato in [...], in data [...], il figlio;
(4) che i coniugi hanno fissato la propria Persona_1 abitazione in Quarrata (PT) in Via Venezia n. 61; (5) che la madre si è sempre occupata del figlio e delle spese familiari, senza poter contare sul supporto del marito;
(6) che le condotte vessatorie, minacciose e violente sono proseguite anche dopo la nascita del figlio;
(7) che nel settembre 2023 la ricorrente, temendo per la propria incolumità e per Per_ quella del figlio , ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale, di sporgere formale denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Poggio a Caiano e di procedere successivamente con il ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal marito;
(8) che anche nel corso del procedimento di separazione, il convenuto ha proseguito nei comportamenti aggressivi, ottenendo pertanto il divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente e subendo un procedimento penale per maltrattamenti a danno della moglie e del figlio presso il Tribunale di Pistoia (RGNR 3252/2023); (9) che con sentenza n. 264/2024 del 4.7.2024 pronunciata dal GUP del Tribunale di Pistoia il ha riportato una CP_1 condanna alle pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, sentenza non impugnata divenuta
3 irrevocabile;
(10) che il convenuto è stato altresì condannato ad anni 8 e gg 25 di reclusione, con sentenza non definitiva pronunciata all'esito del procedimento iscritto presso il Tribunale di Pistoia RNR 4757/24, successivamente all'aggressione con una spranga alla moglie per la quale la stessa ha riportato lesioni gravi;
(11) che il convenuto risulta attualmente detenuto per i reati di cui sopra;
(12) che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 7/2025, a definizione del giudizio di separazione R.G. n. 2899/2023 ha così provveduto:” a) pronuncia la separazione tra i signori e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Gjiurakov (Kosovo) in data 08.03.2021;….omissis….c) dispone, ex art. 330 c.c.. la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore (nato il 10 dicembre CP_1 Persona_1
2022); d) affida il minore (nato il [...]) alla madre, Sig.ra Persona_1 Pt_1
, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
[...] gestione attinenti alla organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, anche senza il consenso del padre;
e) dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
f) sospende le frequentazioni tra padre e il figlio minore;
g) dispone la prosecuzione della presa a carico della madre e del minore da parte del servizio sociale della Società della Salute Area Pratese con funzioni di sostegno e con delega a garantire la prosecuzione della presa a carico psicologica del minore h) determina in 200 euro il contributo mensile dovuto dal Sig. Persona_1 CP_1 per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla Sig.ra
[...] Parte_1 entro il giorno 25 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, salvo per il pregresso i provvedimenti provvisori;
i)dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate e secondo le modalità previste dal Protocollo famiglia concluso tra il Tribunale di Pistoia ed il Consiglio degli Avvocati di Pistoia del 2018;….omissis”; (13) che è intenzione della ricorrente ottenere lo scioglimento del matrimonio;
(14) che la ricorrente attualmente vive con il figlio nell'abitazione dei genitori e si occupa in via esclusiva dei bisogni del piccolo, non avendo mai potuto contare nemmeno sul supporto economico del padre.
Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare, in via preliminare, Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con e, quali domande accessorie: 1) CP_1 la conferma delle condizioni disposte con sentenza di separazione n. 7/2025 emessa dal Per_ Tribunale di Pistoia e pertanto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con
4 decadenza della responsabilità genitoriale di 2) la sospensione degli incontri CP_1 padre-figlio; 3) la determinazione in Euro 400,00 del contributo mensile dovuto dal CP_1 per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese
[...] Persona_1 straordinarie.
Il giudice delegato, letto il ricorso, ha fissato udienza di comparizione delle parti al
3.12.2025, onerando le stesse degli adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, pur aderendo alla CP_1 domanda di scioglimento del matrimonio ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente.
In particolare, il convenuto ha eccepito: (1) che ha sempre mostrato affetto e CP_1 interessamento nei confronti del figlio, non ponendo mai in essere, nei confronti di quest'ultimo, condotte pregiudizievoli;
(2) che stante la condizione di reclusione del convenuto, lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa e pertanto non ha redditi.
Pertanto, il convenuto, pur aderendo alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, non potendo il padre occuparsene fino al termine della pena detentiva, ha insistito per ottenere la revoca di quanto disposto con sentenza di separazione in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di ripristino di incontri padre-figlio con modalità telematica. Inoltre, il convenuto, sulla richiesta avanzata in punto di contributo al mantenimento del figlio ha chiesto che il Tribunale adito nulla voglia disporre a suo carico, confermando, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, la sola somma di € 200,00 mensili.
All'udienza del 3.12.2025 il giudice, dopo aver ascoltato personalmente la ricorrente – con il supporto del padre della ricorrente ai fini dell'interpretazione del linguaggio dei segni – preso atto della richiesta di pronuncia in punto di status da parte del procuratore della stessa e della non opposizione del procuratore del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Giurisdizione e legge applicabile - Come noto, il diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, incontra limitazioni nel caso in cui la fattispecie sottoposta al vaglio dell'organo giudicante presenti elementi di estraneità all'ordinamento, come nel caso che ci occupa. In ipotesi simili, la verifica che deve essere svolta dall'autorità giurisdizionale adita riguarda primariamente l'accertamento della propria giurisdizione e, una volta superata tale verifica, occorre fare rinvio all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato operanti nell'ordinamento di riferimento, giungendo, quindi, alla determinazione della disciplina concretamente operante.
5 A tal riguardo deve farsi riferimento all'art. 3 della l. 218/1995 e all'art. 3 del Regolamento
Ue 1111/2019, applicabile in via universale, che afferma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto.”. Chiarito ciò, deve essere individuata la legge applicabile in concreto. Sul punto, rileva l'art. 31 L. 218/95 che rimanda a quanto disciplinato dal Reg. UE n. 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal
21.06.2012, che all'art. 8, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, stabilisce che la separazione o il divorzio sono disciplinati “dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8 lett. a)”.
Nel caso in esame, pertanto, può affermarsi la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge italiana.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Tribunale di Pistoia che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza n.
7/2025, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e , in RA (Kosovo) in data 8.03.2021, poi trascritto in Italia nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggio a Caiano al n. 19 P. 2 S.C. anno
2021;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
6 3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Costanza Comunale
7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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