Articolo 11 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 10Articolo 12
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15 ottobre 1960
Art. 11.
E' stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro per i lavori pubblici procedera', nei modi previsti dall' articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dello articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.
Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro per i lavori pubblici provvedera' alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge, in deroga a quanto stabilito con l' articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1 luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960