Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1507/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FRAGAPANE ELISABETTA e ANTONINO MILISENDA
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. C.F. )
[...] P.IVA_1
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.10.2024 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4.1.2019, il Tribunale di Palermo
Corte di Appello di Palermo
la e che alcuna somma era dovuta a tale titolo;
compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello Controparte_2
non si costitutiva. Parte_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche per l'udienza del 31.10.2024 la causa ve- niva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_2
esponendo di avere stipulato con la convenuta un contratto di mutuo e chiedendo l'accertamento dell'usurarietà ed indeterminatezza degli interes- si convenuti nonché la violazione dell'anatocismo, con la conseguente de-
claratoria di nullità parziale del contratto, la rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi previa imputazione, a titolo di capitale, delle somme già versate a titolo di interessi.
Il Tribunale, premesso che il rapporto di cui si controverteva era un con-
tratto di mutuo ipotecario a tasso variabile parametrato sull'Euribor con un piano di ammortamento di 25 anni, escludeva che ricorresse usura con ri-
guardo al tasso compensativo e che, invece, il tasso di interesse di mora,
pattuito nella misura del tasso legale maggiorato di due punti, e dunque nel
6,30%, fosse superiore al tasso soglia vigente (6,24%), senza che assumes-
se rilievo la clausola c.d. di salvaguardia, pure contenuta nell'art. 4 del contratto;
che tale clausola doveva ritenersi nulla, in quanto tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari (Cass. n. 12965/16) e che alcuna
- 2 - Corte di Appello di Palermo somma, quindi, dovesse essere corrisposta a tale titolo.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto l'usurarietà del tasso di mora, in quanto pattuito in misura superiore al tas-
so soglia vigente per i corrispettivi.
Assume che, secondo quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c. i tassi che posso-
no dichiararsi usurari sono quelli di cui viene rilevata la pratica nel trime-
stre di riferimento;
che poiché secondo i criteri del MEF i tassi di mora non vengono rilevati, deve concludersi che non sussiste un parametro per accer-
tarne l'usurarietà; che il criterio di cui all'art. 644 c.p.c. non è omnicom-
prensivo e che gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria colle-
gata all'inadempimento che è una condotta potestativa del mutuatario;
che con disposizione facente parte integrante dell'ordinamento (art. 1284 quar-
to comma c.c.) oggi vigono interessi di mora per il ritardo nelle transazioni commerciali di gran lunga superiori alle soglie usura a cui si vorrebbe ri-
condurre la mora ex mutuo, cosicchè l'assoggettamento degli interessi di mora alla soglia usura costituirebbe una incongruenza;
che la Cassazione
(n. 27442/2018 ha ritenuto applicabile la sanzione ablatoria ex art. 1815
c.c. ai soli interessi corrispettivi
Il motivo è infondato.
Costituisce principio pacifico, ormai, che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui manca-
ta ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.)
non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione
- 3 - Corte di Appello di Palermo del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coeffi-
ciente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulte-
riore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, men-
tre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tas-
so effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli inte-
ressi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. E
dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815,
comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella mi-
sura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente conve-
nuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sezioni Unite n.
19597 del 2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto la nullità della clausola di salvaguardia del tasso di mora, in forza della quale
(art. 4 del contratto di mutuo)
“La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma quattro (4), della Legge 07 marzo 1996, n.
108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite,
che la loro misura sia pari al limite medesimo”.
Assume che la pattuizione in questione, invece, deve considerarsi lecita ed esclude ab origine l'usurarietà degli interessi moratori.
Anche tale doglianza va rigettata.
La cosiddetta clausola di salvaguardia giova a garantire che, pur in presen-
- 4 - Corte di Appello di Palermo za di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2,
comma 4, della legge n. 108 del 1996, ma non può valere ad elidere la nul-
lità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia.
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27106 del 18/10/2024; Cass.sez. 1 n. 13144 del
2023).
Detta clausola, infatti, può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe, ovvero, in ipotesi di tasso variabile, superamento del tasso-
soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe ad affermare che l'applicazione dell'art. 1, primo comma, d.l. 394/2000, convertito con mo-
difica nella L. n. 24/2001 (ai sensi del quale una clausola contrattuale con la quale vengano convenuti interessi usurai è nulla) possa essere “disattiva- ta” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe ad espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori.
Con ulteriore motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha statuito qua-
le conseguenza della nullità del tasso di mora, la non debenza di alcun inte-
resse sul capitale residuo nel caso di decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è fondato.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende, infatti, l'applicazione dell'art.
- 5 - Corte di Appello di Palermo 1815 comma 2 c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nel-
la misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c. (Cass. Sez. Unite n.
19597 del 2020; Cass. n. 16526 del 2024).
In considerazione della parziale fondatezza dell'appello, che si è rivelato infondato per quanto riguarda la nullità della clausola relativa agli interessi moratori ed è stato accolto con riguardo alle conseguenze di detta nullità si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 4.1.2019, dichiara che gli inte-
ressi moratori del contratto di mutuo del 20.4.2006 sono dovuti nella misu-
ra degli interessi corrispettivi.
Dichiara interamente compensate le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 24.1.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Corte di Appello di Palermo