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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3561/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3561/2021
promossa da:
CF: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dall'avv. FERRARA ANTONIO
APPELLANTE
Contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), , (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_4 C.F._4
rappresentati dall'avv. TRAPANESE PAOLO
APPELLATI
pagina 1 di 17 , rappresentato dall'avv. Controparte_5
IMONDI AUGUSTO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.03.2016 Controparte_1
, , , , in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori della , nonché la Controparte_5 Controparte_5
, in persona del liquidatore p.t. (sul presupposto della temporanea
[...]
inerzia ex art. 43 L.F. del Curatore, essendo stata la società già dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13.05.2015), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la banca
(d'ora innanzi, per brevità, “ ) chiedendo: a) Parte_1
l'accertamento dell'inesistenza e/o nullità delle clausole determinative degli interessi debitori ad un tasso ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra competenza e spesa applicata sul c/c ordinario n.
4.04 con conseguente illegittimità degli addebiti eseguiti;
b) il ricalcolo del saldo del conto corrente e ed il conseguente accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla Banca nei confronti di
; c) l'esistenza di un credito nei confronti della Controparte_5
di € 3.118.882,75. Pt_1
La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. di R.G. 2550/2016.
Nelle more di tale giudizio, la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n.
2407/2015, emesso il 24.12.2015 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con il quale veniva ingiunto ai sig.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 2 di 17 , , nella qualità di fideiussori solidali della CP_3 Controparte_4 [...]
(dichiarata fallita con sentenza n. 24 del 13.05.2015), di Controparte_5
pagare la somma di € 663.682,62, di cui € 91.110,48 quale importo erogato a titolo di anticipazioni su fatture rimaste impagate come riportato sul conto anticipi n. 7176971392 chiuso in data 29.01.2015, ed € 572.572,14 quale importo erogato a titolo di anticipazioni su fatture impagate rendicontato sul conto anticipi n. 1351897/08 chiuso in data 29.01.2015.
Avverso tale provvedimento proponevano opposizione i fideiussori ingiunti che essenzialmente chiedevano in via principale di dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per insufficienza probatoria;
in subordine, di sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento dell'effettivo saldo del rapporto bancario di cui è causa richiesto nel predetto separato giudizio iscritto presso lo stesso Tribunale col N.R.G. 2550/2016, ovvero di riunire entrambi i giudizi. Nel merito, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.; in subordine, di accertare e dichiarare, come già richiesto nell'altro giudizio: 1) la inesistenza e/o la nullità delle clausole determinative degli interessi debitori ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle clausole determinative di ogni altra competenza e spesa applicata sul c/c ordinario n. 4.04; 2) la non debenza di tutte le somme addebitate sul medesimo c/c ordinario a titolo di interessi debitori ultralegali, interessi debitori anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, interessi maturati per antergazione delle operazioni a debito e di ogni altra somma addebitata illegittimamente a titolo di competenza e spesa sullo stesso c/c ordinario n. 4.04; 3) in conseguenza di quanto sopra, ricalcolare il saldo del conto corrente di cui è causa, anche a mezzo di CTU, eliminando le somme su di esso illegittimamente addebitate, gli effetti derivanti dall'antergazione delle operazioni a debito e dalla postergazione delle operazioni a credito, espungendo le somme illegittimamente addebitate sullo pagina 3 di 17 stesso a titolo di competenze non dovute applicate sui conti anticipi collegati, accertando e dichiarando il saldo effettivo del medesimo conto principale alla data di chiusura, indicato in un saldo creditore di € 3.118.882,75, ovvero da quantificarsi nel differente saldo che sarà accertato all'esito di CTU;
4) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di un credito della nei confronti del debitore principale e dei fideiussori;
5) in ogni caso, condannare la banca al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
I due giudizi (N.R.G. 2550/2016 e N.R.G. 2551/2016) venivano riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 cpc depositata in data
12.01.2018 interveniva nel giudizio la Controparte_7
facendo proprie le deduzioni, istanze, eccezioni, domande e
[...]
conclusioni formulate dagli opponenti e formulando inoltre domanda di condanna della alla restituzione in suo favore delle somme Pt_1
illegittimamente addebitate a carico della nel corso Controparte_5
dei rapporti bancari di cui è causa innanzi indicati.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'esito di essa il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere decideva la causa con sentenza n. 2639/2021, pubblicata in data
20/07/2021, con la quale accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali proposte dai fideiussori e dal fallimento , confermava il decreto ingiuntivo CP_5
opposto di € 663.682,62 emesso in favore di ed in danno dei fideiussori, e, operata una compensazione tra tale credito della banca portato dal decreto ingiuntivo e quello di controparte di € 2.485.229,63 derivante dal ricalcolo del pagina 4 di 17 saldo del conto corrente principale “de quo”, condannava al CP_8
pagamento della differenza pari ad € 1.821.547,01, compensando le spese del giudizio e ponendo a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura di 1/2 ciascuna le spese di CTU liquidate in complessivi € 23.059,05.
In dettaglio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perveniva a tale decisione ritenendo di dover accogliere la prima delle due soluzioni prospettate dal CTU con applicazione, nei relativi conteggi concernenti il conto corrente principale ed i conti di appoggio, dei criteri di seguito riportati: periodo di rielaborazione dal
01/01/1998 al 30/09/2014; capitalizzazione semplice degli interessi (vale a dire con l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi); applicazione dei tassi sostitutivi BOT per l'intera durata del rapporto (applicando il tasso massimo rilevato nei casi di saldo a credito del correntista, e il tasso minimo rilevato per il saldo a suo debito) ex art. 5 L. 154/1992; esclusione delle Commissioni di
Massimo Scoperto per l'intera durata del rapporto, stante l'assenza della pattuizione scritta della clausola;
allineamento delle valute alle date contabili
(date delle operazioni); esclusione di tutti gli oneri e le spese non essendo previsti contrattualmente (così nei “MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE” della sentenza impugnata ed alle pagg. 24 e 40 della CTU).
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo e rituale appello la banca CP_8
articolando le seguenti censure:
[...]
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduceva in via preliminare la l'erronea qualificazione del contratto oggetto di giudizio, da parte del primo giudice, sostenendo la natura di contratto autonomo di garanzia e non già di fideiussione dello stesso, evidenziando come la sentenza di primo grado avesse omesso di motivare sull'eccezione sollevata in tal senso dalla banca.
L'appellante deduceva in proposito che il contratto in questione presentava pagina 5 di 17 clausole tipiche del contratto autonomo di garanzia, quali la previsione del pagamento a semplice richiesta del creditore, la rinuncia espressa del garante ad opporre eccezioni relative al rapporto principale, l'esclusione del beneficium ordinis, la deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., nonché la sopravvivenza dell'obbligo del garante anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita.
Elementi che, ad avviso dell'appellante, denotavano la carenza dell'elemento di accessorietà, tipico della fideiussione, rispetto all'obbligazione principale.
Conseguentemente eccepiva, previa rivalutazione della natura del contratto, la impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni relative al rapporto principale e dunque la inammissibilità delle eccezioni sollevate a riguardo dai medesimi.
Con un secondo motivo di gravame l'istituto di credito eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU, senza fornire in merito adeguata motivazione, provvedendo così illegittimamente ad escludere dal saldo del conto corrente n.
4.04 tutti gli interessi e le commissioni maturate sui rapporti di conto anticipo (n. 235.36, 1993.49, 2291, 2421.60, 3934.42, 2913.11, 404.17,
17866.43, 3722,71). Sul punto l'appellante contestava la decisione del Tribunale ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico della parte attrice e del
, non avendo essi provveduto a produrre in giudizio né i contratti Controparte_5
relativi ai conti anticipi né gli estratti conto integrali di tali rapporti da cui risultasse la relativa movimentazione e dunque i pretesi illegittimi addebiti ivi apposti dalla Pt_1
L'appellante sottolineava, ancora, che i conti anticipi costituivano rapporti giuridici autonomi rispetto al conto corrente ordinario, richiedendo specifiche pattuizioni sui tassi e sugli oneri finanziari in conformità all'art. 117 TUB, e che, in assenza di tali pattuizioni, la normativa avrebbe imposto l'applicazione del tasso legale o sostitutivo ma non già l'eliminazione tout court degli addebiti,
pagina 6 di 17 come invece operato dal CTU ed erroneamente recepito dalla sentenza impugnata.
L'appellante rilevava inoltre che, trattandosi di domanda di ripetizione dell'indebito, gravava sulla parte attrice/opponente l'onere di dimostrare, attraverso la produzione in giudizio dell'intera serie degli estratti conto,
l'avvenuto pagamento o addebito, l'assenza di una valida causa debendi o, comunque, l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio sarebbe stata carente sotto molteplici profili: mancava l'indicazione specifica dei conti anticipi collegati al conto principale;
non erano stati prodotti i relativi contratti di cui se ne sosteneva l'inesistenza; non risultavano prodotte istanze ex art. 119 TUB né di esibizione ex art. 210 c.p.c. Inoltre, gli estratti conto depositati erano incompleti e presentavano evidenti lacune, già evidenziate dalla difesa della banca e dallo stesso CTU. A parere dell'appellante, il medesimo principio di distribuzione dell'onere probatorio doveva trovare applicazione anche avendo riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dal correntista, essendo quest'ultimo tenuto alla prova dell'esistenza e dell'entità del credito.
Alla luce di tali circostanze, l'appellante sosteneva che la sentenza impugnata si fondasse su un grave deficit probatorio riferito ai contratti dei conti anticipi i cui interessi e competenze sarebbero confluiti sul conto corrente ordinario, mancando gli estratti integrali di tutti i conti anticipi.
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 4.04, eventualmente mediante esperimento di una nuova CTU.
Con il terzo motivo di gravame deduceva l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per violazione dei criteri probatori in materia di ripetizione dell'indebito e per contraddittorietà rispetto ai quesiti impartiti dal Giudice al
CTU. In sostanza, l'appellante censurava la decisione del Tribunale con cui pagina 7 di 17 aveva aderito alla prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico, la quale considerava il periodo dal 1998 al 2014, pur in assenza di una serie continua di estratti conto per l'intero arco temporale.
Sosteneva che tale impostazione, accolta senza adeguata motivazione, consentisse illegittimamente l'utilizzo di "saldi di raccordo", in contrasto con il principio secondo cui il ricalcolo avrebbe dovuto avere inizio dal primo estratto conto disponibile di una serie ininterrotta, in assenza dei quali non sarebbe possibile procedere ad una ricostruzione affidabile del saldo del rapporto bancario.
Evidenziava, infine, che la decisione avrebbe dovuto quanto meno basarsi sulla seconda ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU, avente decorrenza dal 1° aprile
2004 al 30 settembre 2014, e che avrebbe condotto ad un saldo a favore del correntista di molto inferiore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza impugnata. Pertanto, chiedeva la riforma della pronuncia e il rigetto della domanda attorea ovvero, in via subordinata, l'accoglimento della seconda ipotesi di ricalcolo, con una rideterminazione dell'importo dovuto.
Con il quarto motivo di gravame deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per il rigetto dell'istanza di riconvocazione del CTU e di rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di procedere a un'ulteriore ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n.
4.04. Sosteneva che tale ricalcolo doveva avvenire senza l'eliminazione degli interessi, commissioni e spese relative ai conti anticipi collegati, in quanto non era stata dimostrata l'illegittimità di tali addebiti dagli attori. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata con la riapertura dell'istruttoria ed il ricalcolo del saldo secondo i criteri corretti.
Si costituivano in appello i garanti e e Controparte_1 CP_2
e che chiedevano, per le ragioni espresse in Controparte_3 Controparte_4
comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, il rigetto dei motivi di appello pagina 8 di 17 formulati da in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c., nonché al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva altresì il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_5
per i motivi espressi in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, e formulando appello incidentale con cui chiedeva che sull'importo riconosciuto in sentenza a credito per il , pari ad € 1.821.547,01, venissero CP_5
riconosciuti anche gli interessi legali come da esso richiesti in primo grado, con decorrenza dalla data dell'accertamento del CTU, ovvero dalla domanda giudiziale o, in via ancora più subordinata, dall'atto di intervento del CP_5
medesimo.
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
In vero ritiene questa Corte che, per le ragioni di seguito esposte, le clausole presenti nel contratto di fideiussione e richiamate dall'appellante non sono idonee a configurare l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella oggetto del rapporto principale.
- In primo luogo, la previsione del pagamento a semplice richiesta, atteggiandosi a mera clausola di “solve et repete”, non risulta incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, non escludendo la possibilità che il garante, dopo aver pagato, possa agire in ripetizione nei confronti della banca, facendo valere tutte le eccezioni spettanti al debitore in base al rapporto principale;
- Ancora, non risulta alcuna espressa ed univoca rinuncia dei garanti ad opporre eccezioni relative all'esistenza e validità del rapporto principale e delle sue clausole negoziali;
pagina 9 di 17 - Inoltre, la previsione contrattuale che esclude l'applicazione dell'art. 1957 c.c. non determina la trasformazione della fideiussione in una forma di garanzia autonoma. Difatti la perdita, da parte del creditore, del diritto di escutere la garanzia a causa della mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale può essere validamente oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore senza che ciò determini un mutamento della natura della garanzia.
Si tratta di una pattuizione pienamente legittima, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti e che si limita a comportare per il garante un'assunzione di rischio maggiore in relazione ad eventuali modifiche medio tempore delle condizioni economiche del debitore (cfr. Cass. civ., 9 agosto 2016, n. 16825);
- Infine la clausola per cui, in caso di invalidità dell'obbligazione principale,
l'obbligo del garante “sopravvive”, è coerente e non incompatibile con la natura accessoria della garanzia, consentendo che la fideiussione resti comunque efficace al fine di garantire la restituzione delle sole somme già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto, e ciò a prescindere dalla facoltà dei fideiussori di sollevare eccezioni circa la legittimità delle clausole contrattuali applicate dalla banca.
In definitiva, in mancanza di una chiara ed espressa manifestazione di volontà diretta a rinunciare alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto principale, elemento imprescindibile ai fini della qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a sollevare tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale, come correttamente riconosciuto dal
Giudice di primo grado.
Risulta altresì infondato, e pertanto va rigettato, anche il secondo motivo di gravame relativo al mancato assolvimento da parte degli attori degli oneri probatori prescritti dalla legge.
pagina 10 di 17 In vero dagli atti acquisiti al giudizio, così come risultanti dalla stessa CTU su di essi fondata, non può ritenersi veritiera la detta circostanza prospettata dall'appellante.
Al contrario, risultano presenti agli atti sia le schede contrattuali dei rapporti bancari di conto corrente in oggetto, sia la quasi totalità della documentazione contabile (estratti conto) relativa alla movimentazione ed operazioni eseguite sui conti correnti e conti anticipi di cui è causa (vedasi in particolare CTU pagg. da
10 a 14).
Inoltre non v'è dubbio, a fronte di detta quasi completa documentazione contabile , né vi contestazione, sul fatto che tra le parti siano effettivamente intercorsi i contratti di conto corrente e quelli di conto anticipi di cui è causa, laddove la eccepita mancanza di forma scritta può tutt'al più incidere sulla validità di clausole contrattuali applicate dalla banca sui rapporti in questione
(quali quelle relative ad interessi ultralegali convenzionali, all'anatocismo ovvero capitalizzazione periodica degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, a ulteriori commissioni e spese di gestione e tenuta dei conti, alla postergazione delle valute a credito, etc) in quanto difformi rispetto alle prescrizioni di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi confluite nel D.lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario, cd. TUB) che ne impone la forma scritta.
Per quanto concerne poi, in particolare, la movimentazione bancaria operata su detti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, la consulenza tecnica d'ufficio indica meticolosamente, attraverso specifici prospetti redatti per ciascun rapporto ed in relazione ad ogni trimestre, la presenza della maggior parte degli estratti conto trimestrali relativi al periodo preso in considerazione per il riconteggio (vedi in particolare pagg. da 10 a 14 della CTU).
Dunque, appaiono ragionevoli, corretti e condivisibili il modus operandi ed i criteri con cui il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla ricostruzione del saldo finale dei rapporti bancari in esame a favore del correntista e, di pagina 11 di 17 conseguenza, l'accoglimento della soluzione di ricalcolo di cui alla ipotesi n. 1 della CTU (vedi conclusioni pagg. 40 e 41 della CTU), come recepita dal
Giudice di primo grado impugnato (criteri: << periodo di rielaborazione dal
01/01/1993 al 30/09/2014; capitalizzazione semplice degli interessi (vale a dire con l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi); applicazione dei tassi sostitutivi BOT per l'intera durata del rapporto (applicando il tasso massimo rilevato nei casi di saldo a credito del correntista, e il tasso minimo rilevato per il saldo a suo debito) ex L. 154/1992 art. 5; esclusione delle Commissioni di
Massimo Scoperto, per l'intera durata del rapporto, stante l'assenza della pattuizione scritta della clausola;
allineamento delle valute alle date contabili
(date delle operazioni); esclusione di tutti gli oneri e le spese non essendo previsti contrattualmente >> – vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
Parimenti infondato e da rigettare è il terzo motivo di gravame.
Il CTU ha correttamente accertato che la documentazione contabile acquisita agli atti (essenzialmente estratti conto periodici trimestrali) consente di ricostruire il saldo del conto corrente ordinario n. 4.04, unitamente agli altri conti oggetto di causa nn. 235.36, 1993.49, 2291, 2421.60, 3934.42, 2913.11,
404.17, 1786.43, 3722.71, a partire dal 01.01.1998, data dalla quale la sequenza di tali estratti conto assicurava adeguata continuità, con minime lacune riferite soltanto a pochissimi trimestri, e sino al 30.09.2014 data in cui risultavano chiusi tutti i rapporti bancari.
Al riguardo appare opportuno sottolineare che l'utilizzo dei cd. "saldi di raccordo", cui ha fatto ricorso il consulente tecnico di ufficio per colmare le piccole lacune costituite dai pochi estratti conto mancanti, è assolutamente conforme ad una oramai consolidata giurisprudenza di merito e legittimità, che ne ammette l'impiego proprio al fine di porre rimedio a tali brevi interruzioni della documentazione contabile acquisita agli atti, qualora, come nel caso di specie,
pagina 12 di 17 tali sporadiche mancanze non compromettano l'affidabilità della ricostruzione contabile finale.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va precisato che, in ogni caso, qualora, come nel caso di specie, sia stata accertata la illegittimità di addebiti da parte della banca di interessi passivi ultralegali, di interessi passivi anatocistici, di cms, di ulteriori oneri e spese non provate per iscritto, in tal caso l'utilizzo di tali “saldi di raccordo” non può che tradursi in un vantaggio economico a favore della banca, poiché, per i periodi “scoperti” ovvero mancanti della documentazione contabile, non vengono espunti detti addebiti illegittimi mancando la prova del loro inserimento sul conto e dell'ammontare degli stessi,
e non vengono dunque sottratti al primo saldo del periodo successivo di cui sono nuovamente disponibili gli estratti conto.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, considerata la correttezza dei criteri seguiti dal CTU per la effettuazione del riconteggio del saldo finale e del suo modus procedendi, e dunque la esattezza delle conclusioni cui questi è pervenuto, va rigettato anche il quarto motivo di gravame con cui l'appellante censurava la mancata riconvocazione in primo grado del CTU e chiedeva disporsi nuova CTU contabile.
Per quanto concerne poi l'appello incidentale proposto dal Controparte_5
esso è fondato e va accolto.
[...]
In vero il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente condannato la banca a corrispondere a parte attrice a titolo di restituzione di indebito la somma di € 1.821.547,01, operata la compensazione tra il saldo a credito della società correntista di € 2.485.229,63 (accertato a seguito della CTU) ed il controcredito della banca di € 663.682,62 (portato dal decreto ingiuntivo opposto emesso in favore di , ha erroneamente omesso di pronunciarsi pagina 13 di 17 sulla domanda di riconoscimento degli interessi legali, così come richiesti dal nell'atto di intervento in primo grado. Controparte_5
Trattandosi di domanda di ripetizione dell'indebito, ed in assenza di mala fede del debitore, ai sensi dell'articolo 2033 c.c. i suddetti interessi legali decorrono dal momento della domanda ovvero dalla data dell'intervento della curatela fallimentare nel presente giudizio, ovvero dal 12.01.2018 sino al soddisfo.
Per motivi di chiarezza e completezza, e per evitare eventuali problematiche in fase esecutiva, vanno infine effettuate le seguenti precisazioni in merito al contenuto della sentenza di primo grado ed in particolare del suo dispositivo.
In primis, sebbene tale circostanza sia agevolmente desumibile dalla motivazione della sentenza di primo grado, è opportuno precisare in questa sede che la condanna nei confronti della Banca MPS deve ritenersi emessa esclusivamente a favore del - in quanto Controparte_9
subentrato nei diritti di credito della società fallita unica titolare dei rapporti bancari in oggetto - e non anche a favore dei fideiussori che, come tali, hanno assunto la sola funzione di garanti delle obbligazioni della società correntista
, ma naturalmente non possono vantare alcun Controparte_5
proprio diritto di credito verso la banca.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure, nel rispetto dei principi di economicità processuale e tenuto conto che i crediti vantati dalle parti traggono origine da distinti rapporti giuridici, ha correttamente proceduto, come innanzi detto, alla compensazione giudiziale tra la somma di € 2.484.229,63 riconosciuta a credito del Fallimento della società correntista e la somma di € 663.682,62 accertata a credito della banca ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ciò premesso, nel ribadire la correttezza dell'operazione compensativa e del ragionamento ad essa sotteso, occorre tuttavia rilevare l'improprietà e non correttezza dell'espressione utilizzata dal Tribunale nel dispositivo della sentenza, laddove pagina 14 di 17 in essa, al capo 3), si dichiara: “Conferma il decreto ingiuntivo opposto". Difatti la operata compensazione giudiziale ha estinto il rispettivo credito della banca di
€ 663.682,62 portato dal predetto decreto ingiuntivo emesso in suo favore, per cui in conseguenza di detta estinzione il decreto ingiuntivo ha perso la sua efficacia e deve intendersi revocato, non potendosi sul piano giuridico tenere in vita un titolo esecutivo relativo ad un credito non più esistente e dunque rimasto privo di causa.
Infine, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda degli appellanti di condanna della banca al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96, commi 1 e 3, cpc. La complessità della causa, delle questioni trattate e dei calcoli eseguiti per pervenire all'accertamento del saldo finale e alla relativa condanna portano infatti ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo/psicologico della malafede o colpa grave da parte della banca appellata, ovvero dell'abuso dello strumento processuale da parte della medesima.
Le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio degli appellati
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
unitariamente difesi, nonché del , devono seguire la Controparte_5
soccombenza dell'appellante principale e Parte_1
si liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
( (scaglione di valore da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00, art. 6 del DM), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello, con doppia maggiorazione sugli stessi del 15 % in favore dei primi e del 10 % in favore del secondo, ex art. 6 DM 55/2014, in considerazione della complessità delle difese svolte e della natura delle questioni affrontate dai difensori di dette parti .
pagina 15 di 17 Per le stesse ragioni anche le spese della CTU espletata in primo grado devono essere poste a carico della soccombente . Parte_1
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello principale respinto, l'appellante principale Parte_1
ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n.
2639/2021, pubblicata in data 20/07/2021, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale;
b) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 1.821.547,01, Controparte_5
oltre interessi legali codicistici dal 12.01.2018 sino al soddisfo;
c) Condanna l'appellante principale al Parte_1
pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida in favore di , CP_1 Controparte_1 CP_2
, , , unitariamente difesi, per il primo
[...] Controparte_3 Controparte_4
grado in complessivi € 29.699,38 per compensi di avvocato e per il grado di appello in complessivi € 18.831,08 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.; ed in favore del Controparte_5
per il primo grado in € 27.172,97 per compensi di avvocato e per il grado pagina 16 di 17 di appello in € 17.229,19 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
d) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese della CTU come liquidate in primo grado;
e) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante Parte_1
al risarcimento del danno ex artt. 96 comma 1 e/o 3 cpc;
[...]
f) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale di versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, il 29.04.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3561/2021
promossa da:
CF: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dall'avv. FERRARA ANTONIO
APPELLANTE
Contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), , (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_4 C.F._4
rappresentati dall'avv. TRAPANESE PAOLO
APPELLATI
pagina 1 di 17 , rappresentato dall'avv. Controparte_5
IMONDI AUGUSTO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.03.2016 Controparte_1
, , , , in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori della , nonché la Controparte_5 Controparte_5
, in persona del liquidatore p.t. (sul presupposto della temporanea
[...]
inerzia ex art. 43 L.F. del Curatore, essendo stata la società già dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13.05.2015), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la banca
(d'ora innanzi, per brevità, “ ) chiedendo: a) Parte_1
l'accertamento dell'inesistenza e/o nullità delle clausole determinative degli interessi debitori ad un tasso ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra competenza e spesa applicata sul c/c ordinario n.
4.04 con conseguente illegittimità degli addebiti eseguiti;
b) il ricalcolo del saldo del conto corrente e ed il conseguente accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla Banca nei confronti di
; c) l'esistenza di un credito nei confronti della Controparte_5
di € 3.118.882,75. Pt_1
La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. di R.G. 2550/2016.
Nelle more di tale giudizio, la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n.
2407/2015, emesso il 24.12.2015 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con il quale veniva ingiunto ai sig.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 2 di 17 , , nella qualità di fideiussori solidali della CP_3 Controparte_4 [...]
(dichiarata fallita con sentenza n. 24 del 13.05.2015), di Controparte_5
pagare la somma di € 663.682,62, di cui € 91.110,48 quale importo erogato a titolo di anticipazioni su fatture rimaste impagate come riportato sul conto anticipi n. 7176971392 chiuso in data 29.01.2015, ed € 572.572,14 quale importo erogato a titolo di anticipazioni su fatture impagate rendicontato sul conto anticipi n. 1351897/08 chiuso in data 29.01.2015.
Avverso tale provvedimento proponevano opposizione i fideiussori ingiunti che essenzialmente chiedevano in via principale di dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per insufficienza probatoria;
in subordine, di sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento dell'effettivo saldo del rapporto bancario di cui è causa richiesto nel predetto separato giudizio iscritto presso lo stesso Tribunale col N.R.G. 2550/2016, ovvero di riunire entrambi i giudizi. Nel merito, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.; in subordine, di accertare e dichiarare, come già richiesto nell'altro giudizio: 1) la inesistenza e/o la nullità delle clausole determinative degli interessi debitori ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle clausole determinative di ogni altra competenza e spesa applicata sul c/c ordinario n. 4.04; 2) la non debenza di tutte le somme addebitate sul medesimo c/c ordinario a titolo di interessi debitori ultralegali, interessi debitori anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, interessi maturati per antergazione delle operazioni a debito e di ogni altra somma addebitata illegittimamente a titolo di competenza e spesa sullo stesso c/c ordinario n. 4.04; 3) in conseguenza di quanto sopra, ricalcolare il saldo del conto corrente di cui è causa, anche a mezzo di CTU, eliminando le somme su di esso illegittimamente addebitate, gli effetti derivanti dall'antergazione delle operazioni a debito e dalla postergazione delle operazioni a credito, espungendo le somme illegittimamente addebitate sullo pagina 3 di 17 stesso a titolo di competenze non dovute applicate sui conti anticipi collegati, accertando e dichiarando il saldo effettivo del medesimo conto principale alla data di chiusura, indicato in un saldo creditore di € 3.118.882,75, ovvero da quantificarsi nel differente saldo che sarà accertato all'esito di CTU;
4) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di un credito della nei confronti del debitore principale e dei fideiussori;
5) in ogni caso, condannare la banca al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
I due giudizi (N.R.G. 2550/2016 e N.R.G. 2551/2016) venivano riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 cpc depositata in data
12.01.2018 interveniva nel giudizio la Controparte_7
facendo proprie le deduzioni, istanze, eccezioni, domande e
[...]
conclusioni formulate dagli opponenti e formulando inoltre domanda di condanna della alla restituzione in suo favore delle somme Pt_1
illegittimamente addebitate a carico della nel corso Controparte_5
dei rapporti bancari di cui è causa innanzi indicati.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'esito di essa il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere decideva la causa con sentenza n. 2639/2021, pubblicata in data
20/07/2021, con la quale accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali proposte dai fideiussori e dal fallimento , confermava il decreto ingiuntivo CP_5
opposto di € 663.682,62 emesso in favore di ed in danno dei fideiussori, e, operata una compensazione tra tale credito della banca portato dal decreto ingiuntivo e quello di controparte di € 2.485.229,63 derivante dal ricalcolo del pagina 4 di 17 saldo del conto corrente principale “de quo”, condannava al CP_8
pagamento della differenza pari ad € 1.821.547,01, compensando le spese del giudizio e ponendo a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura di 1/2 ciascuna le spese di CTU liquidate in complessivi € 23.059,05.
In dettaglio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perveniva a tale decisione ritenendo di dover accogliere la prima delle due soluzioni prospettate dal CTU con applicazione, nei relativi conteggi concernenti il conto corrente principale ed i conti di appoggio, dei criteri di seguito riportati: periodo di rielaborazione dal
01/01/1998 al 30/09/2014; capitalizzazione semplice degli interessi (vale a dire con l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi); applicazione dei tassi sostitutivi BOT per l'intera durata del rapporto (applicando il tasso massimo rilevato nei casi di saldo a credito del correntista, e il tasso minimo rilevato per il saldo a suo debito) ex art. 5 L. 154/1992; esclusione delle Commissioni di
Massimo Scoperto per l'intera durata del rapporto, stante l'assenza della pattuizione scritta della clausola;
allineamento delle valute alle date contabili
(date delle operazioni); esclusione di tutti gli oneri e le spese non essendo previsti contrattualmente (così nei “MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE” della sentenza impugnata ed alle pagg. 24 e 40 della CTU).
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo e rituale appello la banca CP_8
articolando le seguenti censure:
[...]
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduceva in via preliminare la l'erronea qualificazione del contratto oggetto di giudizio, da parte del primo giudice, sostenendo la natura di contratto autonomo di garanzia e non già di fideiussione dello stesso, evidenziando come la sentenza di primo grado avesse omesso di motivare sull'eccezione sollevata in tal senso dalla banca.
L'appellante deduceva in proposito che il contratto in questione presentava pagina 5 di 17 clausole tipiche del contratto autonomo di garanzia, quali la previsione del pagamento a semplice richiesta del creditore, la rinuncia espressa del garante ad opporre eccezioni relative al rapporto principale, l'esclusione del beneficium ordinis, la deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., nonché la sopravvivenza dell'obbligo del garante anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita.
Elementi che, ad avviso dell'appellante, denotavano la carenza dell'elemento di accessorietà, tipico della fideiussione, rispetto all'obbligazione principale.
Conseguentemente eccepiva, previa rivalutazione della natura del contratto, la impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni relative al rapporto principale e dunque la inammissibilità delle eccezioni sollevate a riguardo dai medesimi.
Con un secondo motivo di gravame l'istituto di credito eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU, senza fornire in merito adeguata motivazione, provvedendo così illegittimamente ad escludere dal saldo del conto corrente n.
4.04 tutti gli interessi e le commissioni maturate sui rapporti di conto anticipo (n. 235.36, 1993.49, 2291, 2421.60, 3934.42, 2913.11, 404.17,
17866.43, 3722,71). Sul punto l'appellante contestava la decisione del Tribunale ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico della parte attrice e del
, non avendo essi provveduto a produrre in giudizio né i contratti Controparte_5
relativi ai conti anticipi né gli estratti conto integrali di tali rapporti da cui risultasse la relativa movimentazione e dunque i pretesi illegittimi addebiti ivi apposti dalla Pt_1
L'appellante sottolineava, ancora, che i conti anticipi costituivano rapporti giuridici autonomi rispetto al conto corrente ordinario, richiedendo specifiche pattuizioni sui tassi e sugli oneri finanziari in conformità all'art. 117 TUB, e che, in assenza di tali pattuizioni, la normativa avrebbe imposto l'applicazione del tasso legale o sostitutivo ma non già l'eliminazione tout court degli addebiti,
pagina 6 di 17 come invece operato dal CTU ed erroneamente recepito dalla sentenza impugnata.
L'appellante rilevava inoltre che, trattandosi di domanda di ripetizione dell'indebito, gravava sulla parte attrice/opponente l'onere di dimostrare, attraverso la produzione in giudizio dell'intera serie degli estratti conto,
l'avvenuto pagamento o addebito, l'assenza di una valida causa debendi o, comunque, l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio sarebbe stata carente sotto molteplici profili: mancava l'indicazione specifica dei conti anticipi collegati al conto principale;
non erano stati prodotti i relativi contratti di cui se ne sosteneva l'inesistenza; non risultavano prodotte istanze ex art. 119 TUB né di esibizione ex art. 210 c.p.c. Inoltre, gli estratti conto depositati erano incompleti e presentavano evidenti lacune, già evidenziate dalla difesa della banca e dallo stesso CTU. A parere dell'appellante, il medesimo principio di distribuzione dell'onere probatorio doveva trovare applicazione anche avendo riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dal correntista, essendo quest'ultimo tenuto alla prova dell'esistenza e dell'entità del credito.
Alla luce di tali circostanze, l'appellante sosteneva che la sentenza impugnata si fondasse su un grave deficit probatorio riferito ai contratti dei conti anticipi i cui interessi e competenze sarebbero confluiti sul conto corrente ordinario, mancando gli estratti integrali di tutti i conti anticipi.
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 4.04, eventualmente mediante esperimento di una nuova CTU.
Con il terzo motivo di gravame deduceva l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per violazione dei criteri probatori in materia di ripetizione dell'indebito e per contraddittorietà rispetto ai quesiti impartiti dal Giudice al
CTU. In sostanza, l'appellante censurava la decisione del Tribunale con cui pagina 7 di 17 aveva aderito alla prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico, la quale considerava il periodo dal 1998 al 2014, pur in assenza di una serie continua di estratti conto per l'intero arco temporale.
Sosteneva che tale impostazione, accolta senza adeguata motivazione, consentisse illegittimamente l'utilizzo di "saldi di raccordo", in contrasto con il principio secondo cui il ricalcolo avrebbe dovuto avere inizio dal primo estratto conto disponibile di una serie ininterrotta, in assenza dei quali non sarebbe possibile procedere ad una ricostruzione affidabile del saldo del rapporto bancario.
Evidenziava, infine, che la decisione avrebbe dovuto quanto meno basarsi sulla seconda ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU, avente decorrenza dal 1° aprile
2004 al 30 settembre 2014, e che avrebbe condotto ad un saldo a favore del correntista di molto inferiore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza impugnata. Pertanto, chiedeva la riforma della pronuncia e il rigetto della domanda attorea ovvero, in via subordinata, l'accoglimento della seconda ipotesi di ricalcolo, con una rideterminazione dell'importo dovuto.
Con il quarto motivo di gravame deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per il rigetto dell'istanza di riconvocazione del CTU e di rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di procedere a un'ulteriore ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n.
4.04. Sosteneva che tale ricalcolo doveva avvenire senza l'eliminazione degli interessi, commissioni e spese relative ai conti anticipi collegati, in quanto non era stata dimostrata l'illegittimità di tali addebiti dagli attori. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata con la riapertura dell'istruttoria ed il ricalcolo del saldo secondo i criteri corretti.
Si costituivano in appello i garanti e e Controparte_1 CP_2
e che chiedevano, per le ragioni espresse in Controparte_3 Controparte_4
comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, il rigetto dei motivi di appello pagina 8 di 17 formulati da in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c., nonché al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva altresì il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_5
per i motivi espressi in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, e formulando appello incidentale con cui chiedeva che sull'importo riconosciuto in sentenza a credito per il , pari ad € 1.821.547,01, venissero CP_5
riconosciuti anche gli interessi legali come da esso richiesti in primo grado, con decorrenza dalla data dell'accertamento del CTU, ovvero dalla domanda giudiziale o, in via ancora più subordinata, dall'atto di intervento del CP_5
medesimo.
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
In vero ritiene questa Corte che, per le ragioni di seguito esposte, le clausole presenti nel contratto di fideiussione e richiamate dall'appellante non sono idonee a configurare l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella oggetto del rapporto principale.
- In primo luogo, la previsione del pagamento a semplice richiesta, atteggiandosi a mera clausola di “solve et repete”, non risulta incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, non escludendo la possibilità che il garante, dopo aver pagato, possa agire in ripetizione nei confronti della banca, facendo valere tutte le eccezioni spettanti al debitore in base al rapporto principale;
- Ancora, non risulta alcuna espressa ed univoca rinuncia dei garanti ad opporre eccezioni relative all'esistenza e validità del rapporto principale e delle sue clausole negoziali;
pagina 9 di 17 - Inoltre, la previsione contrattuale che esclude l'applicazione dell'art. 1957 c.c. non determina la trasformazione della fideiussione in una forma di garanzia autonoma. Difatti la perdita, da parte del creditore, del diritto di escutere la garanzia a causa della mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale può essere validamente oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore senza che ciò determini un mutamento della natura della garanzia.
Si tratta di una pattuizione pienamente legittima, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti e che si limita a comportare per il garante un'assunzione di rischio maggiore in relazione ad eventuali modifiche medio tempore delle condizioni economiche del debitore (cfr. Cass. civ., 9 agosto 2016, n. 16825);
- Infine la clausola per cui, in caso di invalidità dell'obbligazione principale,
l'obbligo del garante “sopravvive”, è coerente e non incompatibile con la natura accessoria della garanzia, consentendo che la fideiussione resti comunque efficace al fine di garantire la restituzione delle sole somme già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto, e ciò a prescindere dalla facoltà dei fideiussori di sollevare eccezioni circa la legittimità delle clausole contrattuali applicate dalla banca.
In definitiva, in mancanza di una chiara ed espressa manifestazione di volontà diretta a rinunciare alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto principale, elemento imprescindibile ai fini della qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a sollevare tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale, come correttamente riconosciuto dal
Giudice di primo grado.
Risulta altresì infondato, e pertanto va rigettato, anche il secondo motivo di gravame relativo al mancato assolvimento da parte degli attori degli oneri probatori prescritti dalla legge.
pagina 10 di 17 In vero dagli atti acquisiti al giudizio, così come risultanti dalla stessa CTU su di essi fondata, non può ritenersi veritiera la detta circostanza prospettata dall'appellante.
Al contrario, risultano presenti agli atti sia le schede contrattuali dei rapporti bancari di conto corrente in oggetto, sia la quasi totalità della documentazione contabile (estratti conto) relativa alla movimentazione ed operazioni eseguite sui conti correnti e conti anticipi di cui è causa (vedasi in particolare CTU pagg. da
10 a 14).
Inoltre non v'è dubbio, a fronte di detta quasi completa documentazione contabile , né vi contestazione, sul fatto che tra le parti siano effettivamente intercorsi i contratti di conto corrente e quelli di conto anticipi di cui è causa, laddove la eccepita mancanza di forma scritta può tutt'al più incidere sulla validità di clausole contrattuali applicate dalla banca sui rapporti in questione
(quali quelle relative ad interessi ultralegali convenzionali, all'anatocismo ovvero capitalizzazione periodica degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, a ulteriori commissioni e spese di gestione e tenuta dei conti, alla postergazione delle valute a credito, etc) in quanto difformi rispetto alle prescrizioni di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi confluite nel D.lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario, cd. TUB) che ne impone la forma scritta.
Per quanto concerne poi, in particolare, la movimentazione bancaria operata su detti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, la consulenza tecnica d'ufficio indica meticolosamente, attraverso specifici prospetti redatti per ciascun rapporto ed in relazione ad ogni trimestre, la presenza della maggior parte degli estratti conto trimestrali relativi al periodo preso in considerazione per il riconteggio (vedi in particolare pagg. da 10 a 14 della CTU).
Dunque, appaiono ragionevoli, corretti e condivisibili il modus operandi ed i criteri con cui il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla ricostruzione del saldo finale dei rapporti bancari in esame a favore del correntista e, di pagina 11 di 17 conseguenza, l'accoglimento della soluzione di ricalcolo di cui alla ipotesi n. 1 della CTU (vedi conclusioni pagg. 40 e 41 della CTU), come recepita dal
Giudice di primo grado impugnato (criteri: << periodo di rielaborazione dal
01/01/1993 al 30/09/2014; capitalizzazione semplice degli interessi (vale a dire con l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi); applicazione dei tassi sostitutivi BOT per l'intera durata del rapporto (applicando il tasso massimo rilevato nei casi di saldo a credito del correntista, e il tasso minimo rilevato per il saldo a suo debito) ex L. 154/1992 art. 5; esclusione delle Commissioni di
Massimo Scoperto, per l'intera durata del rapporto, stante l'assenza della pattuizione scritta della clausola;
allineamento delle valute alle date contabili
(date delle operazioni); esclusione di tutti gli oneri e le spese non essendo previsti contrattualmente >> – vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
Parimenti infondato e da rigettare è il terzo motivo di gravame.
Il CTU ha correttamente accertato che la documentazione contabile acquisita agli atti (essenzialmente estratti conto periodici trimestrali) consente di ricostruire il saldo del conto corrente ordinario n. 4.04, unitamente agli altri conti oggetto di causa nn. 235.36, 1993.49, 2291, 2421.60, 3934.42, 2913.11,
404.17, 1786.43, 3722.71, a partire dal 01.01.1998, data dalla quale la sequenza di tali estratti conto assicurava adeguata continuità, con minime lacune riferite soltanto a pochissimi trimestri, e sino al 30.09.2014 data in cui risultavano chiusi tutti i rapporti bancari.
Al riguardo appare opportuno sottolineare che l'utilizzo dei cd. "saldi di raccordo", cui ha fatto ricorso il consulente tecnico di ufficio per colmare le piccole lacune costituite dai pochi estratti conto mancanti, è assolutamente conforme ad una oramai consolidata giurisprudenza di merito e legittimità, che ne ammette l'impiego proprio al fine di porre rimedio a tali brevi interruzioni della documentazione contabile acquisita agli atti, qualora, come nel caso di specie,
pagina 12 di 17 tali sporadiche mancanze non compromettano l'affidabilità della ricostruzione contabile finale.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va precisato che, in ogni caso, qualora, come nel caso di specie, sia stata accertata la illegittimità di addebiti da parte della banca di interessi passivi ultralegali, di interessi passivi anatocistici, di cms, di ulteriori oneri e spese non provate per iscritto, in tal caso l'utilizzo di tali “saldi di raccordo” non può che tradursi in un vantaggio economico a favore della banca, poiché, per i periodi “scoperti” ovvero mancanti della documentazione contabile, non vengono espunti detti addebiti illegittimi mancando la prova del loro inserimento sul conto e dell'ammontare degli stessi,
e non vengono dunque sottratti al primo saldo del periodo successivo di cui sono nuovamente disponibili gli estratti conto.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, considerata la correttezza dei criteri seguiti dal CTU per la effettuazione del riconteggio del saldo finale e del suo modus procedendi, e dunque la esattezza delle conclusioni cui questi è pervenuto, va rigettato anche il quarto motivo di gravame con cui l'appellante censurava la mancata riconvocazione in primo grado del CTU e chiedeva disporsi nuova CTU contabile.
Per quanto concerne poi l'appello incidentale proposto dal Controparte_5
esso è fondato e va accolto.
[...]
In vero il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente condannato la banca a corrispondere a parte attrice a titolo di restituzione di indebito la somma di € 1.821.547,01, operata la compensazione tra il saldo a credito della società correntista di € 2.485.229,63 (accertato a seguito della CTU) ed il controcredito della banca di € 663.682,62 (portato dal decreto ingiuntivo opposto emesso in favore di , ha erroneamente omesso di pronunciarsi pagina 13 di 17 sulla domanda di riconoscimento degli interessi legali, così come richiesti dal nell'atto di intervento in primo grado. Controparte_5
Trattandosi di domanda di ripetizione dell'indebito, ed in assenza di mala fede del debitore, ai sensi dell'articolo 2033 c.c. i suddetti interessi legali decorrono dal momento della domanda ovvero dalla data dell'intervento della curatela fallimentare nel presente giudizio, ovvero dal 12.01.2018 sino al soddisfo.
Per motivi di chiarezza e completezza, e per evitare eventuali problematiche in fase esecutiva, vanno infine effettuate le seguenti precisazioni in merito al contenuto della sentenza di primo grado ed in particolare del suo dispositivo.
In primis, sebbene tale circostanza sia agevolmente desumibile dalla motivazione della sentenza di primo grado, è opportuno precisare in questa sede che la condanna nei confronti della Banca MPS deve ritenersi emessa esclusivamente a favore del - in quanto Controparte_9
subentrato nei diritti di credito della società fallita unica titolare dei rapporti bancari in oggetto - e non anche a favore dei fideiussori che, come tali, hanno assunto la sola funzione di garanti delle obbligazioni della società correntista
, ma naturalmente non possono vantare alcun Controparte_5
proprio diritto di credito verso la banca.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure, nel rispetto dei principi di economicità processuale e tenuto conto che i crediti vantati dalle parti traggono origine da distinti rapporti giuridici, ha correttamente proceduto, come innanzi detto, alla compensazione giudiziale tra la somma di € 2.484.229,63 riconosciuta a credito del Fallimento della società correntista e la somma di € 663.682,62 accertata a credito della banca ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ciò premesso, nel ribadire la correttezza dell'operazione compensativa e del ragionamento ad essa sotteso, occorre tuttavia rilevare l'improprietà e non correttezza dell'espressione utilizzata dal Tribunale nel dispositivo della sentenza, laddove pagina 14 di 17 in essa, al capo 3), si dichiara: “Conferma il decreto ingiuntivo opposto". Difatti la operata compensazione giudiziale ha estinto il rispettivo credito della banca di
€ 663.682,62 portato dal predetto decreto ingiuntivo emesso in suo favore, per cui in conseguenza di detta estinzione il decreto ingiuntivo ha perso la sua efficacia e deve intendersi revocato, non potendosi sul piano giuridico tenere in vita un titolo esecutivo relativo ad un credito non più esistente e dunque rimasto privo di causa.
Infine, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda degli appellanti di condanna della banca al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96, commi 1 e 3, cpc. La complessità della causa, delle questioni trattate e dei calcoli eseguiti per pervenire all'accertamento del saldo finale e alla relativa condanna portano infatti ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo/psicologico della malafede o colpa grave da parte della banca appellata, ovvero dell'abuso dello strumento processuale da parte della medesima.
Le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio degli appellati
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
unitariamente difesi, nonché del , devono seguire la Controparte_5
soccombenza dell'appellante principale e Parte_1
si liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
( (scaglione di valore da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00, art. 6 del DM), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello, con doppia maggiorazione sugli stessi del 15 % in favore dei primi e del 10 % in favore del secondo, ex art. 6 DM 55/2014, in considerazione della complessità delle difese svolte e della natura delle questioni affrontate dai difensori di dette parti .
pagina 15 di 17 Per le stesse ragioni anche le spese della CTU espletata in primo grado devono essere poste a carico della soccombente . Parte_1
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello principale respinto, l'appellante principale Parte_1
ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n.
2639/2021, pubblicata in data 20/07/2021, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale;
b) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 1.821.547,01, Controparte_5
oltre interessi legali codicistici dal 12.01.2018 sino al soddisfo;
c) Condanna l'appellante principale al Parte_1
pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida in favore di , CP_1 Controparte_1 CP_2
, , , unitariamente difesi, per il primo
[...] Controparte_3 Controparte_4
grado in complessivi € 29.699,38 per compensi di avvocato e per il grado di appello in complessivi € 18.831,08 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.; ed in favore del Controparte_5
per il primo grado in € 27.172,97 per compensi di avvocato e per il grado pagina 16 di 17 di appello in € 17.229,19 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
d) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese della CTU come liquidate in primo grado;
e) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante Parte_1
al risarcimento del danno ex artt. 96 comma 1 e/o 3 cpc;
[...]
f) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale di versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, il 29.04.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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