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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4505/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
e , con elezione di domicilio in PIAZZA MORO 22 70122 Parte_1
BARI ITALIA presso l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
e , con elezione di domicilio in PIAZZA DELLA Controparte_1
REPUBBLICA 16 CONVERSANO, presso l'avv. ; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 07/04/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2022, l'Avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 27 gennaio 2022, notificato dall'Avv.
[...]
quale procuratore antistatario della Controparte_1 Parte_2 per il pagamento della somma complessiva di € 3.321,78, oltre accessori, fondata sulla sentenza n. 3723/2021 del 22 ottobre 2021 emessa da questo Tribunale nel procedimento R.G. n. 14735/2018.
L'opponente eccepiva, in particolare:
(i) l'illegittimità, nullità e invalidità del precetto e della sua notificazione per vizi nella notifica della sentenza e dell'atto di precetto;
(ii) la violazione dell'art. 139 comma 2
c.p.c. per omessa attestazione dell'omesso rinvenimento delle persone indicate nella norma;
(iii) la nullità della notifica per mancanza della data dell'eseguita notifica;
(iv) la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; (v) la violazione dell'art. 475
c.p.c. per sentenza priva di formula esecutiva;
(vi) l'omessa applicazione della ritenuta di acconto;
(vii) l'illegittimità delle spese liquidate per la fase cautelare;
(viii) l'illegittimità del precetto fondato su sentenza oggetto di istanza di correzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16 settembre 2022, l'opposta si costituiva contestando integralmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 27 marzo 2023, il Tribunale, con ordinanza, ammetteva la richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte opposta per l'esibizione all'UNEP della Corte di Appello di Bari degli atti relativi alla raccomandata n. 668705002575.
In data 12 maggio 2023 veniva depositata la comunicazione del Funzionario Dirigente
UNEP, Dott. , che precisava l'impossibilità di esibire la ricevuta Persona_1 della raccomandata n. 668705002575, trattandosi di raccomandata spedita ai sensi dell'art. 139 comma 4 c.p.c., per la quale non è prescritta la raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel corso del giudizio emergeva che la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.
873/2024 del 20 giugno 2024, aveva rigettato l'appello proposto dall'Avv. Pt_1 avverso la sentenza n. 3723/2021; il Presidente del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di correzione della sentenza proposta dall'opponente; il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Campanaro, con provvedimento del 5 dicembre 2024, aveva pagina 2 di 6 rigettato l'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi n. 3693/2022, precisando la regolarità della notifica del precetto.
All'udienza del 7 aprile 2025, il Tribunale riservava la causa per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Sulla regolarità della notificazione del precetto e della sentenza
L'opponente contesta la validità della notificazione del precetto e della sentenza esecutiva, sostenendo che la notifica sarebbe avvenuta "in mani di soggetto giammai delegato" e invocando i principi di cui a Cass. Civ. Sez. II, 21 marzo 2011, n. 6470 e
Cass. Civ., 13 maggio 2011, n. 10637.
Dall'esame degli atti risulta che la notifica è stata regolarmente eseguita dall'Ufficiale
Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Bari in data 7 marzo 2022, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere Sig. "ivi addetto al Parte_3 ritiro", come risulta dalla relata di notificazione.
L'art. 139 c.p.c. stabilisce che "in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" e che "l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata".
Nel caso di specie, l'Ufficiale Giudiziario ha correttamente attestato nella relata l'assenza del destinatario e delle altre persone di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.; consegnato la copia al portiere Sig. ; spedito in data 15 marzo 2022 la raccomandata n. Parte_3
668705002575 ex art. 139 comma 4 c.p.c., ritirata in data 24 marzo 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario" (Cass. Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992).
Tuttavia, nel caso in esame, la raccomandata è stata regolarmente spedita e ritirata, come documentato agli atti. Il fatto che l'opponente abbia proposto opposizione in data
22 marzo 2022, quindi prima ancora del ritiro della raccomandata, dimostra inequivocabilmente che aveva già avuto conoscenza del precetto tramite la consegna effettuata al portiere.
Sull'omessa attestazione dell'art. 139 comma 2 c.p.c.
L'opponente eccepisce l'omessa attestazione dell'omesso rinvenimento delle persone pagina 3 di 6 indicate nell'art. 139 comma 2 c.p.c.
Tale eccezione è manifestamente infondata.
Dalla relata di notificazione risulta chiaramente che l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di aver consegnato la copia "in assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 e 140 cpc" al portiere Sig. , che ha sottoscritto la ricevuta. Parte_3
La giurisprudenza ha precisato che "la mancata ricerca delle persone ulteriormente abilitate a ricevere l'atto ex art. 139 c.p.c. unitamente alla relativa certificazione nella relata di notifica, determinano la nullità della notificazione" (Cass. SS.UU. 8214/2005), ma nel caso di specie tale attestazione è presente.
Sulla mancanza della data di notifica
L'eccezione relativa alla presunta mancanza della data dell'eseguita notifica è parimenti infondata. La relata di notificazione riporta chiaramente la data del 7 marzo 2022, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario.
Sulla pretesa applicazione dell'art. 140 c.p.c.
L'opponente invoca erroneamente la disciplina dell'art. 140 c.p.c., relativa all'irreperibilità del destinatario. Nel caso di specie, la notifica è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dello stabile.
Sulla formula esecutiva
L'opponente eccepisce la violazione dell'art. 475 c.p.c., sostenendo che la sentenza sarebbe priva di formula esecutiva.
Tale eccezione è contraddittoria e infondata. La sentenza n. 3723/2021 è stata regolarmente munita di formula esecutiva dalla Dott.ssa Anna Spagnolo, Funzionario
Giudiziario, con apposizione di firma digitale, ed è seguita da regolare attestazione di conformità del procuratore.
Sulla ritenuta di acconto
L'eccezione relativa all'omessa applicazione della ritenuta di acconto è infondata, atteso che l'Avv. opera nel regime forfettario, per il quale non è prevista l'applicazione CP_1 dell'IVA.
Sulle spese del procedimento cautelare
L'opponente contesta la liquidazione delle spese per il sub-procedimento cautelare, sostenendo che l'istanza di sospensione sarebbe stata rigettata.
L'eccezione è infondata. L'art. 669-octies c.p.c. disciplina il caso in cui la domanda cautelare sia proposta prima dell'inizio della causa di merito. Nel caso di specie, l'istanza pagina 4 di 6 di sospensione è stata proposta in corso di causa, con apertura del sub-procedimento n.
14735-1/2018, e il Tribunale, con ordinanza dell'8 febbraio 2019, aveva disposto "spese al definitivo".
Il Tribunale ha quindi correttamente liquidato le spese del sub-procedimento con la sentenza definitiva n. 3723/2021.
Sull'istanza di correzione
L'eccezione relativa all'illegittimità del precetto per pendenza dell'istanza di correzione è superata dal rigetto della stessa da parte del Presidente del Tribunale e dalla conferma in appello della sentenza n. 3723/2021 con sentenza n. 873/2024 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato.
Sulla querela di falso
L'opponente ha proposto querela di falso incidentale senza specificare l'oggetto della contestazione né fornire elementi concreti a sostegno. La richiesta è generica e inammissibile per difetto dei requisiti di legge.
Tutte le eccezioni proposte dall'opponente risultano manifestamente infondate. La notifica del precetto e della sentenza è stata regolarmente eseguita nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. L'opposizione appare chiaramente dilatoria, come confermato dal comportamento processuale dell'opponente che ha proposto contemporaneamente appello, istanza di correzione e opposizione a precetto per sottrarsi agli obblighi di pagamento.
Il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Campanaro, ha già confermato la regolarità della notifica con provvedimento del 5 dicembre 2024, rigettando l'istanza di sospensione del pignoramento.
La giurisprudenza più recente ha ribadito che "eventuali vizi quali la mancanza del numero di raccomandata sulla ricevuta di ritorno dell'avviso postale, violazioni del regolamento postale o la mancata affissione alla porta dell'abitazione integrano mere irregolarità che non incidono sul regolare perfezionamento della notificazione" (Cass.
Sez. I, ord. n. 9474/2023).
Per tutti questi motivi e le esposte ragioni l'opposizione quindi va rigettata.
In ordine alle spese si applica il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. pagina 5 di 6 e, per l'effetto, conferma l'efficacia e la validità dell'atto di precetto Parte_1 del 27 gennaio 2022.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese genarli, in favore dell'Avv. , che si dichiara anticipataria. Controparte_1
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4505/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
e , con elezione di domicilio in PIAZZA MORO 22 70122 Parte_1
BARI ITALIA presso l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
e , con elezione di domicilio in PIAZZA DELLA Controparte_1
REPUBBLICA 16 CONVERSANO, presso l'avv. ; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 07/04/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2022, l'Avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 27 gennaio 2022, notificato dall'Avv.
[...]
quale procuratore antistatario della Controparte_1 Parte_2 per il pagamento della somma complessiva di € 3.321,78, oltre accessori, fondata sulla sentenza n. 3723/2021 del 22 ottobre 2021 emessa da questo Tribunale nel procedimento R.G. n. 14735/2018.
L'opponente eccepiva, in particolare:
(i) l'illegittimità, nullità e invalidità del precetto e della sua notificazione per vizi nella notifica della sentenza e dell'atto di precetto;
(ii) la violazione dell'art. 139 comma 2
c.p.c. per omessa attestazione dell'omesso rinvenimento delle persone indicate nella norma;
(iii) la nullità della notifica per mancanza della data dell'eseguita notifica;
(iv) la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; (v) la violazione dell'art. 475
c.p.c. per sentenza priva di formula esecutiva;
(vi) l'omessa applicazione della ritenuta di acconto;
(vii) l'illegittimità delle spese liquidate per la fase cautelare;
(viii) l'illegittimità del precetto fondato su sentenza oggetto di istanza di correzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16 settembre 2022, l'opposta si costituiva contestando integralmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 27 marzo 2023, il Tribunale, con ordinanza, ammetteva la richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte opposta per l'esibizione all'UNEP della Corte di Appello di Bari degli atti relativi alla raccomandata n. 668705002575.
In data 12 maggio 2023 veniva depositata la comunicazione del Funzionario Dirigente
UNEP, Dott. , che precisava l'impossibilità di esibire la ricevuta Persona_1 della raccomandata n. 668705002575, trattandosi di raccomandata spedita ai sensi dell'art. 139 comma 4 c.p.c., per la quale non è prescritta la raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel corso del giudizio emergeva che la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.
873/2024 del 20 giugno 2024, aveva rigettato l'appello proposto dall'Avv. Pt_1 avverso la sentenza n. 3723/2021; il Presidente del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di correzione della sentenza proposta dall'opponente; il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Campanaro, con provvedimento del 5 dicembre 2024, aveva pagina 2 di 6 rigettato l'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi n. 3693/2022, precisando la regolarità della notifica del precetto.
All'udienza del 7 aprile 2025, il Tribunale riservava la causa per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Sulla regolarità della notificazione del precetto e della sentenza
L'opponente contesta la validità della notificazione del precetto e della sentenza esecutiva, sostenendo che la notifica sarebbe avvenuta "in mani di soggetto giammai delegato" e invocando i principi di cui a Cass. Civ. Sez. II, 21 marzo 2011, n. 6470 e
Cass. Civ., 13 maggio 2011, n. 10637.
Dall'esame degli atti risulta che la notifica è stata regolarmente eseguita dall'Ufficiale
Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Bari in data 7 marzo 2022, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere Sig. "ivi addetto al Parte_3 ritiro", come risulta dalla relata di notificazione.
L'art. 139 c.p.c. stabilisce che "in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" e che "l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata".
Nel caso di specie, l'Ufficiale Giudiziario ha correttamente attestato nella relata l'assenza del destinatario e delle altre persone di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.; consegnato la copia al portiere Sig. ; spedito in data 15 marzo 2022 la raccomandata n. Parte_3
668705002575 ex art. 139 comma 4 c.p.c., ritirata in data 24 marzo 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario" (Cass. Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992).
Tuttavia, nel caso in esame, la raccomandata è stata regolarmente spedita e ritirata, come documentato agli atti. Il fatto che l'opponente abbia proposto opposizione in data
22 marzo 2022, quindi prima ancora del ritiro della raccomandata, dimostra inequivocabilmente che aveva già avuto conoscenza del precetto tramite la consegna effettuata al portiere.
Sull'omessa attestazione dell'art. 139 comma 2 c.p.c.
L'opponente eccepisce l'omessa attestazione dell'omesso rinvenimento delle persone pagina 3 di 6 indicate nell'art. 139 comma 2 c.p.c.
Tale eccezione è manifestamente infondata.
Dalla relata di notificazione risulta chiaramente che l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di aver consegnato la copia "in assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 e 140 cpc" al portiere Sig. , che ha sottoscritto la ricevuta. Parte_3
La giurisprudenza ha precisato che "la mancata ricerca delle persone ulteriormente abilitate a ricevere l'atto ex art. 139 c.p.c. unitamente alla relativa certificazione nella relata di notifica, determinano la nullità della notificazione" (Cass. SS.UU. 8214/2005), ma nel caso di specie tale attestazione è presente.
Sulla mancanza della data di notifica
L'eccezione relativa alla presunta mancanza della data dell'eseguita notifica è parimenti infondata. La relata di notificazione riporta chiaramente la data del 7 marzo 2022, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario.
Sulla pretesa applicazione dell'art. 140 c.p.c.
L'opponente invoca erroneamente la disciplina dell'art. 140 c.p.c., relativa all'irreperibilità del destinatario. Nel caso di specie, la notifica è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dello stabile.
Sulla formula esecutiva
L'opponente eccepisce la violazione dell'art. 475 c.p.c., sostenendo che la sentenza sarebbe priva di formula esecutiva.
Tale eccezione è contraddittoria e infondata. La sentenza n. 3723/2021 è stata regolarmente munita di formula esecutiva dalla Dott.ssa Anna Spagnolo, Funzionario
Giudiziario, con apposizione di firma digitale, ed è seguita da regolare attestazione di conformità del procuratore.
Sulla ritenuta di acconto
L'eccezione relativa all'omessa applicazione della ritenuta di acconto è infondata, atteso che l'Avv. opera nel regime forfettario, per il quale non è prevista l'applicazione CP_1 dell'IVA.
Sulle spese del procedimento cautelare
L'opponente contesta la liquidazione delle spese per il sub-procedimento cautelare, sostenendo che l'istanza di sospensione sarebbe stata rigettata.
L'eccezione è infondata. L'art. 669-octies c.p.c. disciplina il caso in cui la domanda cautelare sia proposta prima dell'inizio della causa di merito. Nel caso di specie, l'istanza pagina 4 di 6 di sospensione è stata proposta in corso di causa, con apertura del sub-procedimento n.
14735-1/2018, e il Tribunale, con ordinanza dell'8 febbraio 2019, aveva disposto "spese al definitivo".
Il Tribunale ha quindi correttamente liquidato le spese del sub-procedimento con la sentenza definitiva n. 3723/2021.
Sull'istanza di correzione
L'eccezione relativa all'illegittimità del precetto per pendenza dell'istanza di correzione è superata dal rigetto della stessa da parte del Presidente del Tribunale e dalla conferma in appello della sentenza n. 3723/2021 con sentenza n. 873/2024 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato.
Sulla querela di falso
L'opponente ha proposto querela di falso incidentale senza specificare l'oggetto della contestazione né fornire elementi concreti a sostegno. La richiesta è generica e inammissibile per difetto dei requisiti di legge.
Tutte le eccezioni proposte dall'opponente risultano manifestamente infondate. La notifica del precetto e della sentenza è stata regolarmente eseguita nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. L'opposizione appare chiaramente dilatoria, come confermato dal comportamento processuale dell'opponente che ha proposto contemporaneamente appello, istanza di correzione e opposizione a precetto per sottrarsi agli obblighi di pagamento.
Il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Campanaro, ha già confermato la regolarità della notifica con provvedimento del 5 dicembre 2024, rigettando l'istanza di sospensione del pignoramento.
La giurisprudenza più recente ha ribadito che "eventuali vizi quali la mancanza del numero di raccomandata sulla ricevuta di ritorno dell'avviso postale, violazioni del regolamento postale o la mancata affissione alla porta dell'abitazione integrano mere irregolarità che non incidono sul regolare perfezionamento della notificazione" (Cass.
Sez. I, ord. n. 9474/2023).
Per tutti questi motivi e le esposte ragioni l'opposizione quindi va rigettata.
In ordine alle spese si applica il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. pagina 5 di 6 e, per l'effetto, conferma l'efficacia e la validità dell'atto di precetto Parte_1 del 27 gennaio 2022.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese genarli, in favore dell'Avv. , che si dichiara anticipataria. Controparte_1
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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